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Termine · Compliance

Organo di vigilanza

L’organo di vigilanza è l’autorità pubblica competente a controllare l’applicazione della normativa di sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 81/08 la vigilanza spetta in via principale alle ASL/SPRESAL e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con poteri di ispezione, prescrizione e sanzione.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Chi è l’organo di vigilanza

Per organo di vigilanza si intendono i soggetti pubblici incaricati di controllare l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La competenza è disciplinata dall’art. 13 del D.Lgs. 81/08, che la attribuisce in via principale alle Aziende Sanitarie Locali, attraverso i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (ASL/SPRESAL), e, per quanto di competenza, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), istituito dal D.Lgs. 149/2015. In ambiti specifici intervengono anche i Vigili del Fuoco (prevenzione incendi) e altri enti per settori particolari (es. minerario, ferroviario, portuale).

Gli ispettori dell’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni, rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Poteri durante l’ispezione

Nel corso di sopralluoghi e ispezioni l’organo di vigilanza può:

  • accedere liberamente ai luoghi di lavoro e acquisire documentazione (DVR, attestati di formazione, nomine, registri);
  • assumere informazioni dai lavoratori, dai preposti e dalle figure della sicurezza;
  • verificare lo stato di macchine, impianti, attrezzature e procedure;
  • effettuare misurazioni, prelievi e campionamenti;
  • impartire prescrizioni e disposizioni e adottare provvedimenti di sospensione dell’attività in presenza di gravi violazioni o lavoro irregolare.

Esiti e gestione aziendale

L’accertamento di violazioni penali attiva il meccanismo della prescrizione obbligatoria (D.Lgs. 758/1994): l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare; l’adempimento e il pagamento di una somma ridotta estinguono il reato. In caso contrario la notizia di reato prosegue verso l’autorità giudiziaria. Per l’azienda è decisivo mantenere tracciabilità documentale, coerenza tra ruoli formali e attività effettive e una gestione tempestiva delle non conformità rilevate.

Domande frequenti

Chi vigila sulla sicurezza sul lavoro?

In via principale le ASL/SPRESAL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 81/08, con il concorso dei Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi e di enti specializzati per settori particolari.

Cosa può fare l’ispettore durante un controllo?

Accedere ai luoghi di lavoro, acquisire documenti, sentire i lavoratori, verificare macchine e procedure, effettuare misurazioni e impartire prescrizioni, disposizioni o la sospensione dell’attività.

Cos’è la prescrizione obbligatoria?

Il meccanismo del D.Lgs. 758/1994: a fronte di una violazione penale l’organo di vigilanza fissa un termine per regolarizzare; l’adempimento e il pagamento ridotto estinguono il reato.

Gli ispettori sono ufficiali di polizia giudiziaria?

Sì. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza il personale ispettivo riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con i relativi poteri.

Come prepararsi a un’ispezione?

Tenere aggiornati e ordinati DVR, nomine, attestati di formazione e registri, assicurare coerenza tra ruoli formali e attività effettive e gestire tempestivamente le non conformità rilevate.

Riferimenti normativi

  • Art. 13 D.Lgs. 81/08
  • D.Lgs. 149/2015
  • D.Lgs. 758/1994

Sinonimi

Autorità di controllo, Ente ispettivo sicurezza, SPRESAL

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