Cos’è il PIMUS
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) è previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 81/08. È redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue le operazioni sul ponteggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto, da una persona competente. Il PIMUS deve essere disponibile in cantiere e accessibile ai preposti e ai lavoratori addetti.
Lo scopo del documento è pianificare in modo sicuro le fasi di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio del ponteggio, definendo sequenze, dispositivi di protezione collettiva e individuale, e modalità di accesso ai piani di lavoro.
Contenuti (Allegato XXII)
L’Allegato XXII del D.Lgs. 81/08 stabilisce i contenuti minimi del PIMUS, tra cui:
- dati identificativi del luogo di lavoro e dell’impresa;
- identificazione del ponteggio (schema-tipo, disegno esecutivo, calcolo se richiesto);
- progetto del ponteggio (quando non rientra negli schemi-tipo autorizzati);
- indicazioni per montaggio, uso e smontaggio in sicurezza;
- descrizione dei DPI anticaduta e degli ancoraggi;
- misure per il transito, l’accesso e il carico ammissibile.
Persona competente e formazione
Gli addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi devono ricevere la formazione specifica prevista dall’Allegato XXI (corso di 28 ore con aggiornamento quadriennale di 4 ore). Il PIMUS non sostituisce il POS, ma lo integra per la parte relativa ai lavori in quota su ponteggio. Per i ponteggi non rientranti negli schemi-tipo è inoltre richiesto un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato.
Domande frequenti
Quando è obbligatorio il PIMUS?
Per ogni operazione di montaggio, uso e smontaggio di ponteggi. È obbligatorio a prescindere dall’altezza, perché riguarda l’allestimento e l’utilizzo in sicurezza del ponteggio.
Chi redige il PIMUS?
Il datore di lavoro dell’impresa che monta o utilizza il ponteggio, tramite una persona competente. Per ponteggi fuori dagli schemi-tipo serve anche un progetto firmato da tecnico abilitato.
Il PIMUS sostituisce il POS?
No. Il PIMUS è un documento specifico per il ponteggio e integra il POS per la parte dei lavori in quota; non lo sostituisce.
Quale formazione serve per montare i ponteggi?
Gli addetti devono frequentare il corso previsto dall’Allegato XXI, della durata di 28 ore, con aggiornamento di 4 ore ogni quattro anni.
Dove deve trovarsi il PIMUS?
Il PIMUS deve essere tenuto a disposizione in cantiere e reso accessibile al preposto e ai lavoratori addetti alle operazioni sul ponteggio.
Riferimenti normativi
- Art. 134 D.Lgs. 81/08
- Allegato XXII D.Lgs. 81/08
- Allegato XXI D.Lgs. 81/08
Sinonimi
PIMUS, Piano di Montaggio Uso e Smontaggio, Piano montaggio ponteggi
Link correlati
- PIMUS (scheda sintetica)(glossario)
- Ponteggio(glossario)
- POS(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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- Termine
POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
- Termine
PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
- Termine
PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi
Il PiMUS è il piano redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio (art. 136). È obbligatorio per ogni ponteggio, è redatto da persona competente seguendo i contenuti minimi dell’Allegato XXII e deve essere disponibile in cantiere e accessibile al preposto e agli addetti.
- Termine
PSS — Piano Sostitutivo di Sicurezza
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) è il documento che, negli appalti di lavori pubblici in cui non è prevista la nomina del coordinatore e quindi manca il PSC, sostituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento. È redatto dall’appaltatore con i contenuti del PSC, escluse le stime dei costi della sicurezza.