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Illustrazione settore edilizia — sicurezza sul lavoro

Termine · Documenti

PIMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi

Il PIMUS è il piano che ogni datore di lavoro redige per il montaggio, l’uso e lo smontaggio dei ponteggi. È obbligatorio per qualsiasi ponteggio fisso e va elaborato da persona competente prima dell’inizio delle operazioni.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il PIMUS

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) è previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 81/08. È redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue le operazioni sul ponteggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto, da una persona competente. Il PIMUS deve essere disponibile in cantiere e accessibile ai preposti e ai lavoratori addetti.

Lo scopo del documento è pianificare in modo sicuro le fasi di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio del ponteggio, definendo sequenze, dispositivi di protezione collettiva e individuale, e modalità di accesso ai piani di lavoro.

Contenuti (Allegato XXII)

L’Allegato XXII del D.Lgs. 81/08 stabilisce i contenuti minimi del PIMUS, tra cui:

  • dati identificativi del luogo di lavoro e dell’impresa;
  • identificazione del ponteggio (schema-tipo, disegno esecutivo, calcolo se richiesto);
  • progetto del ponteggio (quando non rientra negli schemi-tipo autorizzati);
  • indicazioni per montaggio, uso e smontaggio in sicurezza;
  • descrizione dei DPI anticaduta e degli ancoraggi;
  • misure per il transito, l’accesso e il carico ammissibile.

Persona competente e formazione

Gli addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi devono ricevere la formazione specifica prevista dall’Allegato XXI (corso di 28 ore con aggiornamento quadriennale di 4 ore). Il PIMUS non sostituisce il POS, ma lo integra per la parte relativa ai lavori in quota su ponteggio. Per i ponteggi non rientranti negli schemi-tipo è inoltre richiesto un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il PIMUS?

Per ogni operazione di montaggio, uso e smontaggio di ponteggi. È obbligatorio a prescindere dall’altezza, perché riguarda l’allestimento e l’utilizzo in sicurezza del ponteggio.

Chi redige il PIMUS?

Il datore di lavoro dell’impresa che monta o utilizza il ponteggio, tramite una persona competente. Per ponteggi fuori dagli schemi-tipo serve anche un progetto firmato da tecnico abilitato.

Il PIMUS sostituisce il POS?

No. Il PIMUS è un documento specifico per il ponteggio e integra il POS per la parte dei lavori in quota; non lo sostituisce.

Quale formazione serve per montare i ponteggi?

Gli addetti devono frequentare il corso previsto dall’Allegato XXI, della durata di 28 ore, con aggiornamento di 4 ore ogni quattro anni.

Dove deve trovarsi il PIMUS?

Il PIMUS deve essere tenuto a disposizione in cantiere e reso accessibile al preposto e ai lavoratori addetti alle operazioni sul ponteggio.

Riferimenti normativi

  • Art. 134 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XXII D.Lgs. 81/08
  • Allegato XXI D.Lgs. 81/08

Sinonimi

PIMUS, Piano di Montaggio Uso e Smontaggio, Piano montaggio ponteggi

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