Il ponteggio è l'opera provvisionale per eccellenza del cantiere edile: una struttura, generalmente metallica, costituita da montanti, correnti, traversi, impalcati e controventature, che consente di lavorare in quota su più livelli con un'adeguata protezione contro la caduta dall'alto. È disciplinato dal Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 81/08 e dai relativi allegati tecnici (in particolare l'Allegato XVIII per i requisiti d'impiego e gli Allegati XIX-XXIII per la verifica e l'autorizzazione dei ponteggi metallici fissi).
I ponteggi metallici fissi sono impiegabili solo se costruiti secondo schemi-tipo coperti da autorizzazione ministeriale, accompagnati dall'apposito libretto. Per i ponteggi montati secondo configurazioni difformi dagli schemi autorizzati, o di altezza superiore a 20 metri, è richiesto un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato, con relativo calcolo di stabilità. Indipendentemente dalla configurazione, prima del montaggio il datore di lavoro deve redigere il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio), documento che descrive le operazioni e le misure di sicurezza specifiche.
Il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi devono essere eseguiti da lavoratori che abbiano ricevuto la formazione specifica prevista dall'Allegato XXI (corso teorico-pratico con aggiornamento periodico), sotto la sorveglianza di un preposto. Il ponteggio va dotato di parapetti regolamentari, impalcati completi senza varchi, ancoraggi alla struttura e sottoponti dove necessario. Prima dell'uso e a intervalli regolari occorre verificarne stato e stabilità; eventuali modifiche o rimozioni di elementi devono essere autorizzate.
Riferimenti normativi
- Titolo IV, Capo II D.Lgs. 81/08
- Allegato XVIII D.Lgs. 81/08
- Allegato XXI D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Ponteggio metallico fisso, Impalcatura, Ponteggio edile
Link correlati
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