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Termine · Rischi

Rischio amianto

Il rischio amianto deriva dall’inalazione di fibre aerodisperse provenienti da materiali contenenti amianto. È disciplinato dal Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/08, con un valore limite di esposizione di 0,1 fibre/cm³ su 8 ore. L’uso dell’amianto è vietato in Italia dalla Legge 257/1992, ma molti manufatti restano in opera.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è l’amianto e perché è pericoloso

L’amianto (o asbesto) è un insieme di minerali fibrosi un tempo molto usato in edilizia e nell’industria per le proprietà isolanti e di resistenza. Le sue fibre, se inalate, possono provocare gravi patologie a lunga latenza: asbestosi, mesotelioma pleurico e tumore polmonare. La Legge 257/1992 ne ha vietato estrazione, importazione, commercializzazione e produzione, ma una grande quantità di materiali contenenti amianto (MCA) è ancora in opera (coperture in cemento-amianto, tubazioni, coibentazioni). Il rischio si concretizza soprattutto durante manutenzioni, demolizioni, bonifiche e in presenza di materiali friabili o degradati.

La disciplina del Capo III del Titolo IX

Gli artt. 246-261 del D.Lgs. 81/08 disciplinano la protezione dei lavoratori dai rischi da amianto. Elementi chiave:

AspettoDisciplina
Campo di applicazioneAttività che possono comportare esposizione a polveri di amianto (manutenzione, bonifica, smaltimento) (art. 246)
Valutazione del rischioObbligatoria, con stima dell’esposizione (art. 249)
Valore limite di esposizione0,1 fibre/cm³ come media ponderata su 8 ore (art. 254)
Notifica all’organo di vigilanzaPrima dell’inizio dei lavori (art. 250)
Piano di lavoroPer demolizione/rimozione, presentato all’ASL (art. 256)
FormazioneSpecifica e periodica per gli addetti (art. 258)

Le imprese che eseguono bonifiche devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie pertinenti.

Misure di tutela e sorveglianza sanitaria

Le misure privilegiano la riduzione al minimo dell’esposizione: confinamento, abbattimento delle polveri con metodi a umido, aspirazione localizzata, DPI delle vie respiratorie adeguati (terza categoria) e indumenti monouso, decontaminazione. È obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 259) per i lavoratori esposti, con iscrizione nel registro degli esposti e conservazione delle cartelle per i lunghi periodi previsti, data la latenza delle malattie. La gestione documentale (valutazione, piano di lavoro, notifica, formazione, esiti sanitari) deve essere coerente e tracciabile.

Domande frequenti

L’amianto è ancora utilizzabile in Italia?

No. La Legge 257/1992 ne ha vietato estrazione, importazione, commercializzazione e produzione. Resta però molto amianto in opera in manufatti installati prima del divieto.

Qual è il valore limite di esposizione all’amianto?

L’art. 254 fissa il valore limite a 0,1 fibre per centimetro cubo, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.

Cosa serve per rimuovere materiali contenenti amianto?

La valutazione del rischio, la notifica all’organo di vigilanza prima dei lavori (art. 250) e, per demolizione o rimozione, un piano di lavoro presentato all’ASL (art. 256); le imprese devono essere abilitate alla bonifica.

Quali malattie può causare l’amianto?

Patologie gravi a lunga latenza: asbestosi, mesotelioma (in particolare pleurico) e tumore polmonare, ragione per cui la sorveglianza sanitaria e la conservazione delle cartelle sono prolungate.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per gli esposti ad amianto?

Sì. L’art. 259 prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, con iscrizione nel registro degli esposti e conservazione della documentazione per i periodi previsti.

Riferimenti normativi

  • Art. 246 D.Lgs. 81/08
  • Art. 249 D.Lgs. 81/08
  • Art. 254 D.Lgs. 81/08
  • Art. 256 D.Lgs. 81/08
  • Legge 257/1992

Sinonimi

asbesto, MCA, materiali contenenti amianto

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