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Termine · Documenti

Scheda dati di sicurezza SDS

La scheda dati di sicurezza (SDS) è il documento, previsto dall’art. 31 del Regolamento REACH e dall’Allegato II, con cui il fornitore comunica pericoli, misure di prevenzione e gestione delle emergenze di sostanze e miscele pericolose. È strutturata in 16 sezioni obbligatorie ed è la base per la valutazione del rischio chimico nel DVR.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è la SDS e da dove deriva l’obbligo

La scheda dati di sicurezza (Safety Data Sheet, SDS) è disciplinata dall’art. 31 del Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) e dal suo Allegato II, aggiornato dal Regolamento UE 2020/878. Il fornitore deve trasmetterla gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico e nella lingua dello Stato di immissione (in italiano per l’Italia), per le sostanze e miscele classificate pericolose secondo il Regolamento CLP (CE n. 1272/2008). La SDS accompagna il prodotto lungo la catena di approvvigionamento e fornisce a datore di lavoro e lavoratori le informazioni per usare le sostanze in sicurezza.

Le 16 sezioni obbligatorie

L’Allegato II del REACH impone una struttura standard in 16 sezioni. Le sezioni più rilevanti per la prevenzione sono:

SezioneContenuto
1-3Identificazione, identificazione dei pericoli, composizione
4Misure di primo soccorso
5Misure antincendio
6Misure in caso di rilascio accidentale
7-8Manipolazione, stoccaggio e controllo dell’esposizione/DPI
9-12Proprietà fisico-chimiche, stabilità, tossicologia, ecologia
13-16Smaltimento, trasporto, normativa e altre informazioni

Per le sostanze registrate in quantità ≥ 10 tonnellate/anno classificate pericolose o PBT/vPvB, la SDS è corredata dagli scenari d’esposizione in allegato (extended SDS, e-SDS).

Uso nella valutazione del rischio chimico

La SDS è la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I, in particolare l’art. 223) e cancerogeno (Capo II). Da essa si traggono pericoli, valori limite di esposizione, DPI necessari e procedure di emergenza, che confluiscono nel DVR e nelle istruzioni operative. Il datore di lavoro deve tenere le SDS aggiornate, accessibili ai lavoratori e coerenti con l’etichettatura: una scheda obsoleta o assente indebolisce la prova della corretta gestione del rischio chimico in caso di ispezione.

Domande frequenti

Quante sezioni ha la scheda dati di sicurezza?

16 sezioni obbligatorie e con ordine fisso, definite dall’Allegato II del Regolamento REACH: dall’identificazione del prodotto e dei pericoli fino a smaltimento, trasporto e informazioni normative.

Chi deve fornire la SDS e in quale lingua?

Il fornitore (fabbricante, importatore o distributore) deve fornirla gratuitamente per le sostanze e miscele pericolose, nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, quindi in italiano per l’Italia.

Per quali prodotti è obbligatoria la SDS?

Per le sostanze e miscele classificate pericolose secondo il Regolamento CLP, e in determinati casi anche per sostanze PBT/vPvB o soggette a restrizioni, anche senza richiesta dell’acquirente.

A cosa serve la SDS nella valutazione dei rischi?

È la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico (art. 223) e cancerogeno: fornisce pericoli, valori limite, DPI e procedure di emergenza che confluiscono nel DVR e nelle istruzioni operative.

Cosa sono gli scenari di esposizione allegati alla SDS?

Sono allegati (extended SDS) richiesti per le sostanze registrate in quantità rilevanti e classificate pericolose o PBT/vPvB: descrivono le condizioni d’uso sicuro lungo la catena di approvvigionamento.

Riferimenti normativi

  • Art. 31 Regolamento REACH (CE 1907/2006)
  • Allegato II Regolamento REACH
  • Regolamento CLP (CE 1272/2008)
  • Art. 223 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

SDS, safety data sheet, scheda di sicurezza, scheda dati di sicurezza estesa

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