Cos’è la SDS e da dove deriva l’obbligo
La scheda dati di sicurezza (Safety Data Sheet, SDS) è disciplinata dall’art. 31 del Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) e dal suo Allegato II, aggiornato dal Regolamento UE 2020/878. Il fornitore deve trasmetterla gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico e nella lingua dello Stato di immissione (in italiano per l’Italia), per le sostanze e miscele classificate pericolose secondo il Regolamento CLP (CE n. 1272/2008). La SDS accompagna il prodotto lungo la catena di approvvigionamento e fornisce a datore di lavoro e lavoratori le informazioni per usare le sostanze in sicurezza.
Le 16 sezioni obbligatorie
L’Allegato II del REACH impone una struttura standard in 16 sezioni. Le sezioni più rilevanti per la prevenzione sono:
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| 1-3 | Identificazione, identificazione dei pericoli, composizione |
| 4 | Misure di primo soccorso |
| 5 | Misure antincendio |
| 6 | Misure in caso di rilascio accidentale |
| 7-8 | Manipolazione, stoccaggio e controllo dell’esposizione/DPI |
| 9-12 | Proprietà fisico-chimiche, stabilità, tossicologia, ecologia |
| 13-16 | Smaltimento, trasporto, normativa e altre informazioni |
Per le sostanze registrate in quantità ≥ 10 tonnellate/anno classificate pericolose o PBT/vPvB, la SDS è corredata dagli scenari d’esposizione in allegato (extended SDS, e-SDS).
Uso nella valutazione del rischio chimico
La SDS è la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I, in particolare l’art. 223) e cancerogeno (Capo II). Da essa si traggono pericoli, valori limite di esposizione, DPI necessari e procedure di emergenza, che confluiscono nel DVR e nelle istruzioni operative. Il datore di lavoro deve tenere le SDS aggiornate, accessibili ai lavoratori e coerenti con l’etichettatura: una scheda obsoleta o assente indebolisce la prova della corretta gestione del rischio chimico in caso di ispezione.
Domande frequenti
Quante sezioni ha la scheda dati di sicurezza?
16 sezioni obbligatorie e con ordine fisso, definite dall’Allegato II del Regolamento REACH: dall’identificazione del prodotto e dei pericoli fino a smaltimento, trasporto e informazioni normative.
Chi deve fornire la SDS e in quale lingua?
Il fornitore (fabbricante, importatore o distributore) deve fornirla gratuitamente per le sostanze e miscele pericolose, nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, quindi in italiano per l’Italia.
Per quali prodotti è obbligatoria la SDS?
Per le sostanze e miscele classificate pericolose secondo il Regolamento CLP, e in determinati casi anche per sostanze PBT/vPvB o soggette a restrizioni, anche senza richiesta dell’acquirente.
A cosa serve la SDS nella valutazione dei rischi?
È la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico (art. 223) e cancerogeno: fornisce pericoli, valori limite, DPI e procedure di emergenza che confluiscono nel DVR e nelle istruzioni operative.
Cosa sono gli scenari di esposizione allegati alla SDS?
Sono allegati (extended SDS) richiesti per le sostanze registrate in quantità rilevanti e classificate pericolose o PBT/vPvB: descrivono le condizioni d’uso sicuro lungo la catena di approvvigionamento.
Riferimenti normativi
- Art. 31 Regolamento REACH (CE 1907/2006)
- Allegato II Regolamento REACH
- Regolamento CLP (CE 1272/2008)
- Art. 223 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
SDS, safety data sheet, scheda di sicurezza, scheda dati di sicurezza estesa
Link correlati
- Scheda dati di sicurezza (approfondimento)(glossario)
- Regolamento REACH(glossario)
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SDS — Scheda Dati di Sicurezza
La SDS (Scheda Dati di Sicurezza) è il documento che il fornitore deve trasmettere all’utilizzatore professionale di una sostanza o miscela pericolosa. Prevista dall’art. 31 del Regolamento REACH e strutturata in 16 sezioni standardizzate, è la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico e la scelta dei DPI.
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Registro cancerogeni
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Scheda dati di sicurezza (SDS)
Documento in 16 sezioni standardizzate che il fornitore trasmette per sostanze e miscele pericolose, con informazioni su pericoli, manipolazione, stoccaggio, DPI ed emergenze.
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).