Cos’è il registro e a cosa serve
L’art. 243 del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX, Capo II) obbliga il datore di lavoro a istituire e aggiornare, per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, un registro nel quale è riportata l’attività svolta, l’agente utilizzato o prodotto e, ove noto, il valore dell’esposizione. Il registro serve a garantire la tracciabilità dell’esposizione nel tempo, indispensabile per la sorveglianza sanitaria e per il riconoscimento di eventuali tecnopatie a lunga latenza (i tumori professionali possono manifestarsi decenni dopo l’esposizione). Il registro è istituito e aggiornato dal medico competente.
Iscrizione, aggiornamento e flussi
Il datore di lavoro, tramite il medico competente, gestisce le iscrizioni e le variazioni e ne cura la trasmissione:
| Adempimento (art. 243) | Destinatario / modalità |
|---|---|
| Istituzione e aggiornamento del registro | A cura del medico competente |
| Comunicazione dati (anche su variazioni) | INAIL e organo di vigilanza territoriale |
| Consegna copia cartella e annotazioni | Al medico competente per la cartella sanitaria e di rischio |
| Cessazione del rapporto di lavoro | Trasmissione all’INAIL della cartella e delle annotazioni individuali |
| Cessazione dell’attività dell’azienda | Consegna del registro e della documentazione all’INAIL |
L’INAIL conserva le informazioni e le rende disponibili anche ai fini epidemiologici. Il lavoratore ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano.
Conservazione e responsabilità
Le annotazioni individuali e la cartella sanitaria e di rischio vanno conservate per almeno quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione (art. 243). L’omessa istituzione o tenuta del registro è sanzionata. Il registro cancerogeni si coordina con il registro degli esposti ad altri agenti e con il DVR del rischio chimico/cancerogeno: coerenza tra agenti effettivamente impiegati, esiti del monitoraggio ambientale e nominativi iscritti è ciò che gli organi di vigilanza verificano in caso di ispezione.
Domande frequenti
Chi istituisce il registro cancerogeni?
Il datore di lavoro è il soggetto obbligato, ma l’istituzione e l’aggiornamento del registro sono curati dal medico competente (art. 243), che vi annota i lavoratori esposti, l’attività e l’agente.
A chi va comunicato il registro?
I dati del registro e le loro variazioni vanno comunicati all’INAIL e all’organo di vigilanza territorialmente competente; alla cessazione del rapporto o dell’attività la documentazione è trasmessa all’INAIL.
Per quanto tempo si conservano i dati di esposizione?
Le annotazioni individuali e la cartella sanitaria e di rischio vanno conservate per almeno quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione, data la lunga latenza dei tumori professionali.
Che differenza c’è tra registro cancerogeni e registro esposti?
Il registro cancerogeni (art. 243) riguarda specificamente gli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni del Titolo IX Capo II; il registro degli esposti è il concetto più ampio relativo agli agenti pericolosi per cui è richiesta tracciabilità.
Il lavoratore può consultare il registro?
Sì. Il lavoratore ha diritto di accedere ai dati di esposizione che lo riguardano, anche tramite il medico competente e la propria cartella sanitaria e di rischio.
Riferimenti normativi
- Art. 243 D.Lgs. 81/08
- Art. 242 D.Lgs. 81/08
- Allegato XLIII D.Lgs. 81/08
Sinonimi
registro esposti cancerogeni, registro mutageni, registro esposizione cancerogeni
Link correlati
- Rischio cancerogeno(glossario)
- Registro degli esposti(glossario)
- Sorveglianza sanitaria(glossario)
- Protocollo sanitario(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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SDS — Scheda Dati di Sicurezza
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Scheda dati di sicurezza SDS
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Scheda dati di sicurezza (SDS)
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