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Termine · Documenti

Registro cancerogeni

Il registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni è il documento, previsto dall’art. 243, in cui il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti, l’attività svolta, l’agente e, ove noto, il valore dell’esposizione. È istituito e aggiornato dal medico competente e trasmesso a INAIL e organi di vigilanza.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il registro e a cosa serve

L’art. 243 del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX, Capo II) obbliga il datore di lavoro a istituire e aggiornare, per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, un registro nel quale è riportata l’attività svolta, l’agente utilizzato o prodotto e, ove noto, il valore dell’esposizione. Il registro serve a garantire la tracciabilità dell’esposizione nel tempo, indispensabile per la sorveglianza sanitaria e per il riconoscimento di eventuali tecnopatie a lunga latenza (i tumori professionali possono manifestarsi decenni dopo l’esposizione). Il registro è istituito e aggiornato dal medico competente.

Iscrizione, aggiornamento e flussi

Il datore di lavoro, tramite il medico competente, gestisce le iscrizioni e le variazioni e ne cura la trasmissione:

Adempimento (art. 243)Destinatario / modalità
Istituzione e aggiornamento del registroA cura del medico competente
Comunicazione dati (anche su variazioni)INAIL e organo di vigilanza territoriale
Consegna copia cartella e annotazioniAl medico competente per la cartella sanitaria e di rischio
Cessazione del rapporto di lavoroTrasmissione all’INAIL della cartella e delle annotazioni individuali
Cessazione dell’attività dell’aziendaConsegna del registro e della documentazione all’INAIL

L’INAIL conserva le informazioni e le rende disponibili anche ai fini epidemiologici. Il lavoratore ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano.

Conservazione e responsabilità

Le annotazioni individuali e la cartella sanitaria e di rischio vanno conservate per almeno quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione (art. 243). L’omessa istituzione o tenuta del registro è sanzionata. Il registro cancerogeni si coordina con il registro degli esposti ad altri agenti e con il DVR del rischio chimico/cancerogeno: coerenza tra agenti effettivamente impiegati, esiti del monitoraggio ambientale e nominativi iscritti è ciò che gli organi di vigilanza verificano in caso di ispezione.

Domande frequenti

Chi istituisce il registro cancerogeni?

Il datore di lavoro è il soggetto obbligato, ma l’istituzione e l’aggiornamento del registro sono curati dal medico competente (art. 243), che vi annota i lavoratori esposti, l’attività e l’agente.

A chi va comunicato il registro?

I dati del registro e le loro variazioni vanno comunicati all’INAIL e all’organo di vigilanza territorialmente competente; alla cessazione del rapporto o dell’attività la documentazione è trasmessa all’INAIL.

Per quanto tempo si conservano i dati di esposizione?

Le annotazioni individuali e la cartella sanitaria e di rischio vanno conservate per almeno quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione, data la lunga latenza dei tumori professionali.

Che differenza c’è tra registro cancerogeni e registro esposti?

Il registro cancerogeni (art. 243) riguarda specificamente gli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni del Titolo IX Capo II; il registro degli esposti è il concetto più ampio relativo agli agenti pericolosi per cui è richiesta tracciabilità.

Il lavoratore può consultare il registro?

Sì. Il lavoratore ha diritto di accedere ai dati di esposizione che lo riguardano, anche tramite il medico competente e la propria cartella sanitaria e di rischio.

Riferimenti normativi

  • Art. 243 D.Lgs. 81/08
  • Art. 242 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XLIII D.Lgs. 81/08

Sinonimi

registro esposti cancerogeni, registro mutageni, registro esposizione cancerogeni

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