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Guida

Come gestire sicurezza e inclusione del lavoratore disabile nel DVR

L'art. 28 D.Lgs. 81/08 impone di valutare i rischi anche in relazione alle differenze individuali, comprese disabilità e limitazioni. Analizza la mansione reale, coinvolgi il medico competente, definisci accomodamenti ragionevoli, prevedi l'assistenza all'esodo e la formazione, riesaminando periodicamente senza esporre dati sanitari non necessari.

Aggiornato il 2026-06-21 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

La valutazione dei rischi deve considerare anche le differenze individuali, le disabilità e le limitazioni certificate, senza trasformarle in esclusione automatica. L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 richiede espressamente che la valutazione riguardi tutti i rischi, "ivi compresi quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi" e alla specifica tipologia contrattuale: la giurisprudenza e la prassi vi ricomprendono le condizioni di salute e le disabilità. L'obiettivo è adattare lavoro, ambiente e procedure mantenendo sicurezza e dignità.

A questo si affianca l'obbligo, di derivazione europea (direttiva 2000/78/CE recepita dall'art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 216/2003), di adottare accomodamenti ragionevoli per garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza sul lavoro, salvo che comportino un onere sproporzionato per il datore.

Accomodamento ragionevole: cosa significa

Non è un favore discrezionale ma un obbligo giuridico, da bilanciare con la sostenibilità per l'azienda. Si articola su più leve.

| Leva | Esempi | Limite |

| --- | --- | --- |

| Postazione e attrezzature | Ausili, software adattivi, postazioni ergonomiche | Onere non sproporzionato |

| Organizzazione | Orari, turni, pause, telelavoro, ricollocazione | Compatibilità con la mansione |

| Procedure ed emergenze | Allarmi percepibili, assistenza all'esodo, briefing referenti | Sicurezza del lavoratore e dei terzi |

| Formazione | Materiali accessibili, affiancamento | Riservatezza dei dati sanitari |

Emergenze, idoneità e riservatezza

Il piano di emergenza deve prevedere misure specifiche per l'evacuazione assistita (accompagnatori designati, percorsi accessibili, spazi calmi, allarmi percepibili da persone con disabilità sensoriali). Il giudizio di idoneità alla mansione e le eventuali prescrizioni sono di competenza del medico competente, che dialoga con RSPP e datore senza divulgare la diagnosi: ai preposti vanno comunicate solo le prescrizioni operative necessarie a gestire la mansione. La situazione va riesaminata a ogni cambiamento di mansione o di condizioni di salute.

Passi operativi

  1. 1. Analizza mansione reale

    Descrivi compiti, ambienti, turni, spostamenti, emergenze e interazioni. Evita valutazioni basate solo sulla qualifica contrattuale.

  2. 2. Coinvolgi le figure corrette

    Consulta medico competente quando previsto, RSPP, HR e lavoratore nel rispetto della privacy. Condividi solo informazioni necessarie.

  3. 3. Valuta rischi specifici

    Considera accessibilità, uso attrezzature, comunicazione allarmi, fatica, posture e evacuazione. Distingui limiti temporanei e permanenti.

  4. 4. Definisci accomodamenti

    Adatta postazione, strumenti, orari, procedure o supporti. Verifica che la misura non aumenti rischi per il lavoratore o per terzi.

  5. 5. Aggiorna emergenze e formazione

    Prevedi assistenza in evacuazione, allarmi percepibili e briefing dei referenti. Forma senza esporre dati sanitari non necessari.

  6. 6. Riesamina periodicamente

    Controlla efficacia e cambiamenti di mansione o condizioni. Aggiorna DVR e giudizi di idoneità quando richiesto.

Domande frequenti

Il DVR deve considerare la disabilità del lavoratore?

Sì: l'art. 28 impone di valutare i rischi tenendo conto delle differenze individuali; condizioni di salute e disabilità vanno considerate per adattare mansione, ambiente e procedure, senza escludere automaticamente il lavoratore.

Cos'è l'accomodamento ragionevole?

È l'insieme di modifiche e adattamenti (postazione, attrezzature, orari, procedure) che il datore deve adottare per garantire alla persona con disabilità parità sul lavoro, salvo che comportino un onere sproporzionato. È un obbligo, non una concessione discrezionale.

Il datore può conoscere la diagnosi del lavoratore?

No: la diagnosi è coperta da segreto sanitario e resta al medico competente. Al datore e ai preposti vengono comunicati solo il giudizio di idoneità e le prescrizioni operative necessarie a gestire la mansione.

Come si gestisce l'evacuazione di una persona con disabilità?

Il piano di emergenza deve prevedere misure dedicate: accompagnatori designati, percorsi accessibili, eventuali spazi calmi e sistemi di allarme percepibili anche da chi ha disabilità sensoriali.

Ogni quanto si riesamina la situazione?

A ogni cambiamento di mansione, di condizioni di salute o di organizzazione del lavoro, e comunque in occasione dell'aggiornamento del giudizio di idoneità da parte del medico competente.

Riferimenti normativi

  • Art. 28, c. 1 D.Lgs. 81/08
  • Art. 18 D.Lgs. 81/08
  • Art. 3, c. 3-bis D.Lgs. 216/2003
  • Legge 68/1999

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