Il piano di emergenza interno (PEI) traduce la valutazione dei rischi in istruzioni operative per incendio, evacuazione, primo soccorso e altri scenari rilevanti. La sua predisposizione discende dagli artt. 43, 45 e 46 del D.Lgs. 81/08; contenuti e criteri di gestione dell'emergenza sono dettagliati dal D.M. 2 settembre 2021 (decreto GSA - Gestione della Sicurezza Antincendio), in vigore dal 4 ottobre 2022. Il piano deve essere leggibile da chi lo usa in una situazione di stress.
Un buon piano contiene ruoli, planimetrie, modalità di chiamata dei soccorsi, punti di raccolta e procedure di assistenza alle persone con esigenze specifiche (disabilità, gestanti, visitatori). Le indicazioni devono corrispondere alla realtà dei luoghi: planimetrie obsolete o vie di esodo ostruite sono fra le non conformità più gravi.
Quando il piano è obbligatorio
Il D.M. 2 settembre 2021 impone il piano di emergenza per i luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011) e per i luoghi con presenza simultanea di oltre cinquanta persone, indipendentemente dal numero di lavoratori. Sotto queste soglie vanno comunque adottate misure organizzative per la gestione dell'emergenza, anche se in forma semplificata.
Contenuti minimi del piano
Il piano deve indicare almeno: le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio o altra emergenza; le procedure per l'evacuazione e l'individuazione delle vie di esodo e dei punti di raccolta; le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e del soccorso sanitario; i nominativi e i compiti degli addetti alla gestione dell'emergenza; le misure per assistere persone disabili o con esigenze speciali; le planimetrie con la collocazione di estintori, idranti, quadri elettrici e uscite di sicurezza.
Passi operativi
1. Analizza luoghi e persone
Mappa reparti, turni, visitatori, appaltatori, persone fragili e aree isolate. Considera anche magazzini, locali tecnici e pertinenze esterne.
2. Definisci scenari credibili
Individua incendio, fuga gas, malore, blackout, evento meteo, sversamento o minaccia esterna. Non inserire scenari non gestibili senza procedure.
3. Assegna ruoli
Nomina coordinatore emergenza, addetti antincendio, primo soccorso e assistenza evacuazione. Prevedi sostituti per ogni turno e sede.
4. Scrivi procedure brevi
Usa istruzioni chiare: chi avvisa, chi interviene, chi evacua e chi chiama i soccorsi. Inserisci numeri, indirizzo esatto e accessi per i mezzi.
5. Aggiorna planimetrie
Verifica vie di esodo, presidi, quadri elettrici, estintori, idranti e punti di raccolta. Le planimetrie devono essere coerenti con la realtà.
6. Prova e migliora
Organizza prove periodiche, raccogli tempi e criticità, aggiorna il piano. Archivia verbali e azioni correttive.
Domande frequenti
Quando è obbligatorio il piano di emergenza?
Secondo il D.M. 2 settembre 2021 è obbligatorio nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, nelle attività soggette ai controlli VV.F. del D.P.R. 151/2011 e nei luoghi con oltre cinquanta persone presenti contemporaneamente.
Il piano di emergenza coincide con il piano antincendio?
No: il piano di emergenza è più ampio e comprende incendio, evacuazione, primo soccorso e altri scenari credibili. La parte antincendio è una sua componente, integrata con la valutazione del rischio incendio e con il piano di evacuazione.
Ogni quanto va aggiornato il piano?
Va aggiornato a ogni modifica significativa dei luoghi, dei processi, dell'organico o degli scenari di rischio, e comunque rivisto dopo ogni prova di evacuazione che evidenzi criticità.
Le planimetrie di emergenza sono obbligatorie?
Sì, nei luoghi soggetti al piano: devono riportare vie di esodo, uscite di sicurezza, punti di raccolta, estintori, idranti e quadri elettrici, ed essere coerenti con lo stato reale dei luoghi ed esposte dove servono.
Come si gestiscono le persone disabili nel piano?
Il piano deve prevedere misure specifiche di assistenza all'esodo (accompagnatori designati, percorsi accessibili, spazi calmi, sistemi di allarme percepibili anche da persone con disabilità sensoriali) per garantire un'evacuazione sicura.
Riferimenti normativi
- Art. 43 D.Lgs. 81/08
- Art. 45 D.Lgs. 81/08
- Art. 46 D.Lgs. 81/08
- D.M. 2 settembre 2021
- D.P.R. 151/2011
Link correlati
- Glossario: piano emergenza ed evacuazione (D.M. 2021)(glossario)
- Guida: prova di evacuazione(guida)
- Guida: addetti antincendio(guida)
- Formazione addetti emergenza(servizio)
- Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)(normativa)
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