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DVR per settore

DVR per Uffici: Obblighi, Rischi e Come Farlo

«Il mio è solo un ufficio, mica una fabbrica»: è la frase che precede la maggior parte delle contestazioni in sede ispettiva. Anche un ufficio a rischio basso ha l’obbligo di redigere il DVR, e i suoi rischi — videoterminali, postura, stress, microclima — sono reali e specifici. Vediamo cosa serve davvero, cosa deve contenere il documento e quanto costa.

📅 18/06/2026⏱️ 9 min di lettura

Il DVR è obbligatorio anche per gli uffici a rischio basso

Partiamo dal punto più frainteso. L’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi nasce dalla presenza di almeno un lavoratore(art. 17, comma 1, lett. a del D.Lgs. 81/08) e non dipende dal settore o dal livello di rischio. Un ufficio amministrativo, uno studio professionale o una sede commerciale «a rischio basso» sono soggetti allo stesso identico obbligo di un’officina.

Da anni, inoltre, l’autocertificazionedel datore di lavoro non è più ammessa: tutte le aziende con lavoratori, anche le più piccole, devono disporre di un DVR vero e proprio. Il fatto che il rischio sia basso non riduce l’obbligo; semmai cambia la modalità con cui si può redigere il documento (vedi più avanti le procedure standardizzate).

Va chiarito anche cosa intende la normativa per «rischio basso»: tipicamente si fa riferimento alla classificazione del rischio degli ambienti di lavoro (uffici, commercio, servizi senza lavorazioni pericolose) usata anche per calibrare la durata della formazione dei lavoratori. Per gli uffici la formazione base è quella più breve, ma resta comunque obbligatoria e tracciabile.

⚠️ «Rischio basso» non significa «nessun obbligo»

Il rischio basso incide sulla durata della formazione e sulla complessità della valutazione, non sull’esistenza dell’obbligo. Il DVR resta dovuto, deve avere data certa ed essere coerente con l’attività reale dell’ufficio.

Rischi tipici d’ufficio: videoterminali, ergonomia, stress, microclima

Un errore frequente è copiare un DVR «generico da ufficio» senza calarlo nella realtà aziendale. I rischi di un ufficio esistono e vanno valutati uno per uno. Ecco i principali.

Rischio da videoterminale (VDT)

È il rischio più caratteristico del lavoro d’ufficio, disciplinato dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 172 e seguenti). La normativa definisce videoterminalistail lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause. Il rischio VDT riguarda principalmente la vista e gli occhi, l’apparato muscolo-scheletrico e l’affaticamento mentale. Approfondisci nella guida dedicata a pause, visite e postazione VDT.

Rischi ergonomici e posturali

Sedute non regolabili, monitor mal posizionati, scrivanie inadeguate e illuminazione scorretta generano disturbi muscolo-scheletrici cronici. La valutazione deve esaminare la postazione di lavoro nel suo insieme— sedile, piano di lavoro, schermo, tastiera, spazio per le gambe — secondo i requisiti dell’allegato XXXIV del Testo Unico.

Stress lavoro-correlato

È un rischio obbligatorio da valutare per tutte le aziende, uffici compresi (art. 28, comma 1). Carichi di lavoro, scadenze, autonomia decisionale e clima organizzativo vanno analizzati con un percorso strutturato. Vedi la guida alla valutazione dello stress lavoro-correlato.

Microclima, illuminazione e rischio elettrico

Temperatura, umidità, ricambi d’aria, qualità dell’illuminazione (naturale e artificiale) e sicurezza degli impianti elettrici sono fattori che incidono sul comfort e sulla salute. Vanno considerati anche gli aspetti dell’emergenza: gestione delle vie di esodo, presidi antincendio e organizzazione del primo soccorso.

Lavoro da remoto e smart working

Oggi molti uffici lavorano in modalità ibrida. Anche il lavoro agile va considerato: il datore di lavoro mantiene obblighi informativi e di valutazione, come spiegato nella guida agli obblighi di sicurezza nello smart working.

Sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti

Quando dalla valutazione emerge la presenza di videoterminalisti (oltre le 20 ore settimanali), scatta l’obbligo di sorveglianza sanitariaai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08, con nomina del medico competente. La visita è mirata in particolare ai rischi per la vista, per gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico.

La periodicità è definita dal protocollo sanitario del medico competente. In via indicativa, la norma prevede una visita di norma quinquennale, che diventa biennale per i lavoratori con prescrizioni o idoneità con limitazioni e per chi ha più di 50 anni, salvo diversa indicazione del medico. Per un quadro completo su nomine e visite vedi le pagine medicina del lavoro e visite mediche del lavoro.

Ricordiamo inoltre le pause: l’art. 175 riconosce al videoterminalista una pausa di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva. Sono organizzazione del lavoro, non semplice cortesia: vanno documentate.

Procedure standardizzate per uffici

Per le imprese a rischio basso — come la maggior parte degli uffici — il DVR può essere redatto seguendo le procedure standardizzate(D.I. 30 novembre 2012). Si tratta di un modello semplificato e ben definito che guida la valutazione attraverso passaggi precisi: descrizione dell’attività e dei luoghi, individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi, misure di prevenzione e programma di miglioramento.

Le procedure standardizzate sono perfette per un ufficio perché coprono in modo ordinato proprio i rischi ricorrenti di questi ambienti. Sono però escluse in presenza di rischi particolari (chimico, cancerogeno, biologico, atmosfere esplosive, radiazioni): condizioni rare in un classico ufficio, ma che vanno comunque verificate prima di procedere.

Contenuti del DVR di un ufficio

Indipendentemente dal metodo, il DVR deve contenere tutti gli elementi minimi dell’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08. Ecco una checklist applicata al contesto ufficio.

Contenuto minimoCome declinarlo in ufficio
Relazione su tutti i rischiVDT, ergonomia, stress, microclima, illuminazione, elettrico, emergenza
Criteri di valutazioneMetodo adottato (es. procedure standardizzate) e scale di rischio
Misure di prevenzioneSedute ergonomiche, pause VDT, formazione, manutenzione impianti
Programma di miglioramentoAzioni, responsabili e tempi per innalzare i livelli di sicurezza
Mansioni a rischio specificoIndividuazione dei videoterminalisti e degli esposti a sorveglianza
Ruoli coinvoltiDatore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente (ove nominato)

Il documento deve inoltre avere data certa (art. 28, comma 2), attribuibile con firma digitale e marca temporale o con la sottoscrizione congiunta dei soggetti coinvolti. Il DVR è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, che può però avvalersi del supporto tecnico di un RSPP esterno.

Costi e tempi

Un ufficio a rischio basso è uno dei casi in cui il DVR costa meno e si redige più in fretta, soprattutto usando le procedure standardizzate o una piattaforma guidata. I fattori che incidono sono il numero di addetti, la presenza di videoterminalisti (e quindi della sorveglianza sanitaria) e l’eventuale presenza di più sedi.

VoceDVR online / guidatoConsulente in sede
Costo indicativoContenuto, spesso a canonePiù alto, a progetto
Tempi di redazioneOre / pochi giorniGiorni / settimane
AggiornamentiIn autonomia, immediatiNuovo intervento del tecnico

Per un’analisi più ampia delle tariffe vedi la guida quanto costa il DVR. Attenzione però a non guardare solo al prezzo: la mancanza del documento è una violazione penale. L’art. 55del D.Lgs. 81/08 punisce l’assenza del DVR con l’arresto da 3 a 6 mesi oppure con un’ammenda nell’ordine di alcune migliaia di euro; in caso di infortunio, l’assenza del documento diventa un’aggravante. Il risparmio apparente di un ufficio «senza DVR» è quindi del tutto illusorio.

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Domande frequenti

Il DVR è obbligatorio anche per un ufficio a rischio basso?

Sì. L'obbligo di redigere il DVR scatta con la presenza di almeno un lavoratore, a prescindere dal livello di rischio. Anche un ufficio classificato a rischio basso deve avere il proprio Documento di Valutazione dei Rischi: l'autocertificazione del datore di lavoro non è più ammessa.

Quali sono i rischi tipici di un ufficio da inserire nel DVR?

I principali sono il rischio da videoterminale (VDT), i rischi ergonomici e posturali da postazioni di lavoro non corrette, lo stress lavoro-correlato, il microclima e la qualità dell’aria, l’illuminazione, i rischi elettrici e l’organizzazione delle vie di esodo e dell’emergenza incendio.

Quando un impiegato è considerato videoterminalista?

È videoterminalista chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause. Per questi lavoratori scattano la sorveglianza sanitaria (art. 41) e il diritto alle pause previste dall'art. 175 del D.Lgs. 81/08.

Posso usare le procedure standardizzate per il DVR del mio ufficio?

In genere sì. Gli uffici a rischio basso rientrano tipicamente tra le attività che possono utilizzare le procedure standardizzate. Restano esclusi i casi con rischi particolari (chimico, biologico, ATEX, ecc.), che però sono rari in un classico contesto da ufficio.

Cosa rischia chi non ha il DVR dell’ufficio?

L'assenza del DVR è una violazione penale a carico del datore di lavoro: l'art. 55 del D.Lgs. 81/08 prevede l'arresto da 3 a 6 mesi oppure un'ammenda (nell'ordine di alcune migliaia di euro). In caso di infortunio, l'assenza del documento diventa un'aggravante.