Infortunio sul Lavoro: Cosa Fare, Tempi e Denuncia INAIL
Quando un lavoratore si infortuna, il datore di lavoro ha poche ore per attivarsi: i termini di denuncia all’INAIL sono stretti e gli errori si pagano con sanzioni salate. In questa guida vediamo, passo dopo passo, cosa fare dopo un infortunio sul lavoro: primi adempimenti, certificato medico telematico, termini di denuncia e comunicazione, indennità, franchigia e sanzioni aggiornate al 2026.
Primi adempimenti dopo un infortunio sul lavoro
La prima priorità, davanti a un infortunio, è sempre la salute del lavoratore: prestare il primo soccorso, attivare gli addetti incaricati e, se necessario, chiamare il 118. Solo dopo aver messo in sicurezza la persona e l’area, scattano gli adempimenti amministrativi. Avere una squadra di emergenza già formata fa la differenza: per questo il primo soccorso aziendale è un obbligo di legge e non un optional.
Nelle prime ore dopo l’evento il datore di lavoro (o un suo incaricato) deve:
- garantire l’assistenza sanitaria e accompagnare o indirizzare il lavoratore al pronto soccorso o al medico;
- mettere in sicurezza il luogodell’infortunio, senza alterare lo stato dei luoghi se l’evento è grave (utile per gli accertamenti);
- raccogliere le informazionisull’accaduto: dinamica, testimoni, orario, mansione svolta;
- ottenere i riferimenti del certificato medico (numero, data, prognosi) per poter procedere con la denuncia nei termini.
Un infortunio è anche un segnale: spesso indica una misura di prevenzione mancante o una valutazione da rivedere. Per questo, dopo l’evento, è buona prassi aggiornare il documento di valutazione dei rischie verificare con l’RSPP se la dinamica richiede nuove misure.
Termini di denuncia INAIL: entro 2 giorni (e 24 ore per i casi mortali)
La denuncia/comunicazione di infortunioall’INAIL è obbligatoria per gli infortuni che comportano una prognosi superiore a tre giorni, escluso quello dell’evento. È l’atto con cui il datore di lavoro attiva la tutela assicurativa a favore del lavoratore. I termini sono fissati dall’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico INAIL):
| Tipo di evento | Termine | Decorrenza |
|---|---|---|
| Infortunio con prognosi superiore a 3 giorni | Entro 2 giorni | Dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico |
| Infortunio mortale o con pericolo di morte | Entro 24 ore | Dall’evento, con qualunque mezzo che ne comprovi l’invio |
Attenzione a un dettaglio spesso frainteso: il termine di 2 giorni decorre dal momento in cui il datore riceve i riferimenti del certificato medico, non dalla data dell’infortunio. Per gli eventi mortali o con pericolo di morte resta fermo, oltre alla segnalazione entro 24 ore, anche l’obbligo di inoltrare la denuncia completa nei termini ordinari.
⚠️ Non serve più avvisare la Pubblica Sicurezza
Dal 2016, con l’invio telematico della denuncia, il precedente obbligo di denunciare l’infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza si intende assolto dall’INAIL: il datore non deve più inviare una comunicazione separata all’autorità di PS per questo adempimento.
Certificato medico telematico e ruolo del lavoratore
Il certificato medico di infortunio è il documento che attesta le lesioni e la prognosi. Dal 22 marzo 2016 la procedura è cambiata radicalmente: il medico o la struttura sanitaria che presta la prima assistenza è obbligato a redigere il certificato e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’INAIL. Il datore di lavoro non deve quindi attendere la consegna del cartaceo.
Cosa cambia nella pratica:
- Il lavoratore non deve più consegnare il certificato cartaceo al datore; deve però comunicare tempestivamente i riferimenti del certificato (numero identificativo, data di rilascio, giorni di prognosi) per consentire al datore di rispettare i termini;
- Il datore di lavoro recupera il certificato e i suoi riferimenti anche tramite i servizi telematici INAIL, e su questa base predispone la denuncia;
- in caso di continuazione, ricaduta o aggravamento, viene emesso un nuovo certificato che fa decorrere nuovi termini.
Resta cruciale la collaborazione interna: una procedura chiara su «chi avvisa chi» (lavoratore → preposto → ufficio del personale) evita ritardi. Anche il medico competentepuò essere coinvolto, ad esempio per la successiva visita di rientro al lavoro o per rivalutare l’idoneità alla mansione.
Comunicazione di infortunio (anche 1 giorno) e registro infortuni
Oltre alla denuncia, esiste un secondo adempimento, spesso confuso con il primo: la comunicazione di infortunio. Sono due cose diverse, con finalità diverse.
Comunicazione ai fini statistici (SINP)
La comunicazione di infortunio è dovuta per gli eventi che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, ed è finalizzata solo a scopi statistici e informativinell’ambito del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP). Va inviata all’INAIL per via telematica entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico.
| Aspetto | Denuncia di infortunio | Comunicazione di infortunio |
|---|---|---|
| Quando scatta | Prognosi superiore a 3 giorni | Assenza di almeno 1 giorno |
| Finalità | Assicurativa (attiva le prestazioni) | Statistica e informativa (SINP) |
| Termine | 2 giorni (24 ore se mortale) | 2 giorni |
Il registro infortuni è stato abolito
Molte aziende cercano ancora il vecchio registro cartaceo: non esiste più. L’obbligo di tenuta del registro infortuni è stato abolito dal 12 ottobre 2017, proprio in concomitanza con l’avvio del SINP. Oggi la «memoria» degli infortuni è gestita digitalmente dall’INAIL. Per approfondire il passaggio dal vecchio strumento al nuovo sistema puoi leggere la nostra guida dedicata al registro infortuni.
Indennità INAIL e franchigia: chi paga e quanto
Una volta accolta la denuncia, l’INAIL riconosce al lavoratore infortunato l’indennità per inabilità temporanea assoluta, che sostituisce la retribuzione durante l’assenza. Il meccanismo prevede una franchigia nei primi giorni, durante i quali il costo è a carico del datore di lavoro.
| Periodo | A carico di | Misura indicativa |
|---|---|---|
| Giorno dell’evento | Datore di lavoro | 100% della retribuzione |
| Giorni 1–3 (periodo di carenza) | Datore di lavoro | Di norma 60% (salvo CCNL più favorevoli) |
| Dal 4° giorno al 90° | INAIL | 60% della retribuzione media giornaliera |
| Dal 91° giorno alla guarigione | INAIL | 75% della retribuzione media giornaliera |
Le percentuali a carico del datore nei primi tre giorni possono variare in base al CCNL applicato, che spesso prevede integrazioni a carico dell’azienda fino al 100% della retribuzione. L’indennità INAIL è esente da tassazione e viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera dei periodi precedenti l’evento. Va ricordato che una gestione corretta degli infortuni incide anche sull’andamento del premio assicurativo: meno eventi e un buon sistema di prevenzione possono tradursi in una riduzione dei premi INAIL.
Sanzioni per omessa o tardiva denuncia
Il rispetto dei termini non è una formalità. L’omessa, tardiva o incompleta denuncia di infortunio costituisce un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria da 1.290 a 7.745 euro. In sede di regolarizzazione spontanea è di norma applicabile la sanzione in misura ridotta. Anche la tardiva o omessa comunicazione di infortunio ai fini statistici è soggetta a una propria sanzione amministrativa autonoma.
⚠️ Il ritardo danneggia anche il lavoratore
Oltre alla sanzione, la mancata o tardiva denuncia ha una conseguenza diretta: il lavoratore può perdere l’indennità di inabilità temporanea per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto effettiva notizia dell’infortunio. Un motivo in più per attivarsi subito.
Per inquadrare l’infortunio nel più ampio quadro degli adempimenti del datore (DVR, nomine, formazione, sorveglianza sanitaria) è utile partire da una visione d’insieme: trovi una sintesi pratica nella checklist degli obblighi del datore di lavoro. Tutti gli adempimenti restano disciplinati dal D.Lgs. 81/08, mentre la parte assicurativa e di denuncia fa capo al Testo Unico INAIL (D.P.R. 1124/1965).
Checklist operativa: cosa fare in caso di infortunio
- Subito: primo soccorso, messa in sicurezza, eventuale chiamata al 118.
- Entro poche ore: raccogliere dinamica, testimoni e riferimenti del certificato medico.
- Entro 24 ore:segnalazione INAIL se l’evento è mortale o con pericolo di morte.
- Entro 2 giorni:denuncia di infortunio (prognosi > 3 giorni) e/o comunicazione di infortunio (assenza ≥ 1 giorno).
- Dopo: aggiornare il DVR, valutare misure correttive e gestire il rientro con il medico competente.
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- archivio digitale di certificati, nomine e verbali, esibibile in caso di ispezione;
- supporto di tecnici e RSPP per analizzare la dinamica e prevenire il ripetersi degli infortuni.
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Domande frequenti
Entro quanto tempo va fatta la denuncia di infortunio all’INAIL?
Per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni (escluso quello dell’evento) il datore di lavoro deve inviare la denuncia/comunicazione di infortunio entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte la segnalazione va fatta entro 24 ore, con qualunque mezzo che ne comprovi l’invio.
Il lavoratore deve consegnare il certificato medico al datore di lavoro?
No. Dal 2016 il medico o la struttura che presta la prima assistenza trasmette il certificato medico direttamente all’INAIL per via telematica. Il lavoratore deve solo comunicare al datore di lavoro i riferimenti del certificato (numero identificativo, data di rilascio e giorni di prognosi), così da consentire al datore il rispetto dei termini di denuncia.
Esiste ancora il registro infortuni cartaceo?
No. L’obbligo di tenuta del registro infortuni è stato abolito a partire dal 12 ottobre 2017, con il passaggio al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP). I dati degli infortuni sono ora gestiti dall’INAIL tramite gli applicativi telematici.
Come funziona la franchigia INAIL per l’indennità di infortunio?
Il giorno dell’evento è retribuito al 100% dal datore di lavoro. I tre giorni successivi (periodo di carenza) sono a carico del datore di lavoro, di norma al 60% della retribuzione. Dal quarto giorno interviene l’INAIL con l’indennità giornaliera, pari al 60% della retribuzione media fino al 90° giorno e al 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
Quali sanzioni rischia il datore che non denuncia un infortunio?
L’omessa, tardiva o incompleta denuncia di infortunio è un illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria da 1.290 a 7.745 euro. La tardiva o omessa comunicazione di infortunio ai fini statistici è soggetta a una sanzione autonoma. Inoltre, in caso di ritardo, il lavoratore può perdere l’indennità per i giorni precedenti alla data in cui il datore ha avuto effettiva notizia dell’evento.