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Settori

Sicurezza sul Lavoro in Agricoltura: Guida

L’agricoltura resta uno dei settori più colpiti da infortuni gravi e mortali, con il ribaltamento del trattore in cima alla lista delle cause. Questa guida 2026 spiega in modo pratico i rischi del comparto, le abilitazioni per trattori e macchine, i dispositivi di protezione obbligatori, il rischio chimico e biologico e gli obblighi del datore di lavoro, fino al caso dei piccoli imprenditori agricoli.

📅 18/06/2026⏱️ 10 min di lettura

Rischi del settore agricolo

L’azienda agricola è un ambiente di lavoro complesso, in cui convivono macchine pesanti, sostanze pericolose, animali, lavoro all’aperto e cicli stagionali con picchi di attività. Proprio questa varietà rende la valutazione dei rischi più articolata rispetto ad altri settori. I principali pericoli sono:

  • Ribaltamento del trattore e delle macchine semoventi: è la prima causa di morte nel comparto, spesso su terreni in pendenza o cedevoli;
  • Organi in movimento e prese di forza: alberi cardanici non protetti, trinciatrici, rotoimballatrici e attrezzature collegate alla PTO;
  • Rischio chimico da prodotti fitosanitari, fertilizzanti e carburanti;
  • Rischio biologico da contatto con animali, deiezioni, polveri organiche e agenti come tetano e leptospirosi;
  • Rischi fisici: rumore e vibrazioni delle macchine, microclima severo, esposizione a radiazione solare;
  • Movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue durante raccolta e potatura.

Tutti questi pericoli vanno individuati e valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi, con misure tecniche, organizzative e procedurali concrete. Una valutazione «copia incolla» che ignora le lavorazioni reali del fondo è il principale punto debole contestato in sede ispettiva.

Abilitazione all’uso di trattori e macchine agricole

L’art. 73, comma 5del D.Lgs 81/08 prevede una specifica abilitazione per l’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari. L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, confermato e riordinato dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025, individua tra queste attrezzature i trattori agricoli e forestali e diverse macchine movimento terra.

In pratica, chi conduce un trattore o una macchina agricola soggetta ad abilitazione deve aver frequentato uno specifico corso, composto da modulo giuridico, tecnico e pratico. Le durate consolidate sono:

AttrezzaturaCorso baseAggiornamento
Trattore a ruote8 ore4 ore ogni 5 anni
Trattore a cingoli13 ore4 ore ogni 5 anni
Abilitazione cumulativa (ruote + cingoli)16 ore4 ore ogni 5 anni

L’abilitazione è personale e non sostituisce la formazione generale e specifica del lavoratore prevista dall’art. 37: sono due obblighi distinti che convivono. Va inoltre garantito l’addestramento all’usodella specifica macchina, anche quando l’operatore è già abilitato.

📌 Scadenza del 24 maggio 2026

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (in vigore dal 24 maggio 2025) prevede un periodo transitorio che termina il 24 maggio 2026. Dopo tale data tutte le nuove disposizioni diventano pienamente operative. Pianifica per tempo corsi e aggiornamenti di trattoristi e operatori: vedi la nostra guida alla scadenza del 24 maggio 2026.

Ribaltamento e dispositivi di protezione (ROPS, cinture)

Il ribaltamento è la dinamica più temuta in agricoltura. La protezione non si gioca solo sulla guida prudente, ma su due dispositivi che devono essere sempre presenti e funzionanti:

  • ROPS (Roll-Over Protective Structure): l’arco, il telaio o la cabina che crea uno spazio di sopravvivenza attorno al posto di guida in caso di rovesciamento;
  • Cintura di sicurezza: indispensabile perché trattiene il conducente all’interno dell’area protetta dal ROPS. Senza cintura, il ROPS perde gran parte della sua efficacia.

Le macchine immesse sul mercato dopo la marcatura CE nascono già conformi. Per i trattori più datati, l’adeguamento segue le Linee guida INAIL-ISPESL: installazione del dispositivo di protezione, della cintura e degli eventuali ripari degli organi di trasmissione. La conformità è attestata da una dichiarazione che, nei casi previsti, può essere sottoscritta dal responsabile dell’azienda. Un trattore privo di ROPS o di cintura è un’attrezzatura non conforme e, di fatto, non utilizzabile.

⚠️ Errori frequenti sul ribaltamento

  • Arco di protezione abbassato «per comodità» e mai rialzato;
  • Cintura presente ma non utilizzata dall’operatore;
  • Albero cardanico con protezione rotta o rimossa;
  • Uso del trattore su pendenze superiori a quelle dichiarate dal costruttore.

Rischio chimico (fitosanitari) e biologico

L’impiego di prodotti fitosanitari espone il lavoratore a un rischio chimico rilevante in tutte le fasi: trasporto, miscelazione, distribuzione e pulizia delle attrezzature. La valutazione segue il Titolo IX del D.Lgs 81/08 (agenti chimici e, se presenti, cancerogeni/mutageni) e deve considerare le schede di sicurezza, i tempi di rientro e i dispositivi di protezione individuale.

Le misure essenziali per il rischio chimico in campo sono:

  • uso esclusivo di prodotti autorizzati e rispetto delle indicazioni in etichetta;
  • DPI adeguati (guanti resistenti agli agenti chimici, tuta, occhiali o visiera, maschera con filtro idoneo);
  • locali e armadi dedicati allo stoccaggio, separati e areati, con accesso controllato;
  • possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’usodei prodotti fitosanitari (il cosiddetto «patentino fitosanitari»), distinto dalla formazione di cui all’art. 37.

Il rischio biologico (Titolo X) deriva invece dal contatto con animali, deiezioni, polveri organiche, fieno ammuffito e ferite da utensili contaminati. Agenti come il tetano e la leptospirosi richiedono attenzione specifica: vaccinazioni ove previste, igiene rigorosa, gestione corretta delle ferite e formazione sui comportamenti sicuri con gli animali.

DVR e sorveglianza sanitaria in agricoltura

Ogni azienda agricola che occupa almeno un lavoratore deve disporre del DVR (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08), obbligo non delegabile del datore di lavoro. Nel comparto agricolo il documento deve dedicare sezioni specifiche a trattori e macchine, fitosanitari, rischio biologico, rumore e vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi. Per approfondire i contenuti minimi puoi leggere la guida cos’è il DVR e cosa contiene e quella sulla fine dell’autocertificazione e le procedure standardizzate.

La presenza di rischio chimico, biologico, rumore e vibrazioni rende quasi sempre obbligatoria la sorveglianza sanitariaai sensi dell’art. 41, con nomina del medico competente. Il medico definisce il protocollo sanitario, effettua le visite e collabora alla valutazione dei rischi insieme all’RSPPe all’RLS. Quando il datore di lavoro intende svolgere direttamente il ruolo di RSPP (possibilità ammessa entro i limiti dimensionali di legge), deve frequentare il percorso formativo previsto; nelle aziende più strutturate o con rischi particolari conviene affidarsi a un RSPP esterno con competenze sul macrosettore agricoltura.

AdempimentoQuando è richiestoRiferimento
DVRCon almeno 1 lavoratoreArtt. 17, 28, 29
Sorveglianza sanitariaIn presenza di rischi normatiArt. 41
Abilitazione trattori/macchinePer gli operatori addettiArt. 73 c. 5 + ASR
Formazione lavoratoriSempre (generale + specifica)Art. 37

Lavoratori autonomi e piccoli imprenditori agricoli

Una parte rilevante dell’agricoltura italiana è fatta di coltivatori diretti e piccole imprese a conduzione familiare. Qui le regole cambiano in funzione della presenza o meno di lavoratori subordinati o equiparati.

  • Lavoratore autonomo / coltivatore diretto senza dipendenti: non deve redigere il DVR, ma l’art. 21 del D.Lgs 81/08 impone di utilizzare attrezzature conformi e DPI adeguati e prevede la facoltà di seguire la formazione e la sorveglianza sanitaria. Il trattore deve comunque essere dotato di ROPS e cintura.
  • Piccolo imprenditore agricolo con coadiuvanti o dipendenti: assume la veste di datore di lavoro e con essa tutti gli obblighi (DVR, formazione, sorveglianza sanitaria, abilitazioni). Vedi anche la guida agli obblighi della ditta individuale senza dipendenti.
  • Più imprese o autonomi nello stesso fondo(es. terzisti, contoterzismo, vendemmia con squadre esterne): scattano gli obblighi di cooperazione e coordinamento e, in caso di appalto, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale e l’eventuale DUVRI.

Anche dove la legge non impone il DVR, ridurre il rischio conviene: la stragrande maggioranza degli incidenti gravi in agricoltura coinvolge proprio chi lavora da solo, senza nessuno che possa intervenire in caso di emergenza.

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Domande frequenti

Serve sempre il patentino per usare il trattore agricolo?

Sì. L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, confermato dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025, richiede una specifica abilitazione per chi conduce trattori agricoli o forestali. Il corso base dura 8 ore per i trattori a ruote e 13 ore per quelli a cingoli, con aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. L'obbligo riguarda lavoratori dipendenti, soci e, nei casi previsti, lavoratori autonomi.

I trattori vecchi devono avere il telaio di protezione (ROPS)?

Sì. Ogni trattore in uso deve essere dotato di un dispositivo di protezione in caso di ribaltamento (ROPS, arco o telaio) e di una cintura di sicurezza idonea a trattenere il conducente. L’adeguamento dei trattori più datati segue le Linee guida INAIL-ISPESL; la mancanza del ROPS o della cintura rende l’attrezzatura non conforme e non utilizzabile.

Un’azienda agricola deve avere il DVR?

Sì, se occupa anche un solo lavoratore (dipendente, socio lavoratore o assimilato). Il DVR è obbligatorio ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08 ed è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Deve valutare anche i rischi specifici del settore: ribaltamento, macchine, rischio chimico da fitosanitari e rischio biologico.

Il coltivatore diretto senza dipendenti ha obblighi di sicurezza?

Il lavoratore autonomo e il piccolo imprenditore agricolo senza dipendenti non devono redigere il DVR, ma l’art. 21 del D.Lgs 81/08 impone comunque di usare attrezzature conformi e DPI adeguati. In presenza di appalti o di compartecipazione di più imprese nello stesso fondo scattano gli obblighi di cooperazione e coordinamento e, ove necessario, di abilitazione all’uso delle attrezzature.

La formazione fatta con le vecchie regole è ancora valida nel 2026?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede un periodo transitorio fino al 24 maggio 2026: entro tale data i corsi possono ancora seguire le regole precedenti. La formazione già conclusa resta valida fino alla sua naturale scadenza; gli aggiornamenti e i nuovi corsi vanno invece allineati al nuovo Accordo.