Caldo e Lavoro: Stress Termico, Obblighi e Ordinanze
Le ondate di calore non sono più un’eccezione: sono un rischio prevedibile e gestibile, che il datore di lavoro deve valutare e affrontare. Tra obbligo di valutazione nel DVR, ordinanze regionali che fermano i cantieri nelle ore più calde e cassa integrazione per eventi meteo, ecco la guida operativa 2026 allo stress termico da caldo nel lavoro outdoor.
Il caldo come rischio per la salute: dallo stress termico al colpo di calore
Lo stress termico da caldoè lo squilibrio che si crea quando il corpo non riesce più a smaltire il calore prodotto dal metabolismo e quello assorbito dall’ambiente. Quando la temperatura, l’umidità, l’irraggiamento solare e lo sforzo fisico si sommano, i meccanismi di termoregolazione (sudorazione e vasodilatazione) vanno in crisi e la temperatura interna sale. Non si tratta solo di disagio: è un rischio per la salute con conseguenze che vanno dall’errore operativo all’evento fatale.
Prima dei sintomi conclamati il lavoratore attraversa fasi più sfumate ma già pericolose: affaticamento, cali di concentrazione, riduzione della destrezza manuale e peggioramento della capacità decisionale. Sono proprio queste fasi a generare il maggior numero di infortuni “indiretti” (cadute, urti, errori nell’uso di attrezzature). La progressione clinica del danno da calore comprende:
- crampi da calore: contrazioni muscolari dolorose legate alla perdita di sali con il sudore;
- esaurimento da calore: debolezza, nausea, cefalea, sudorazione profusa, ipotensione;
- colpo di calore: emergenza medica con temperatura corporea oltre i 40°C, cute calda, alterazione dello stato di coscienza, possibili convulsioni. Richiede l’attivazione immediata del 112/118.
Il colpo di calore può essere mortale: per questo va prevenuto a monte, non gestito solo come emergenza. La logica della prevenzione è la stessa di ogni altro rischio del documento di valutazione dei rischi: identificare, valutare, ridurre.
Obbligo di valutazione nel DVR e indice WBGT
Il rischio da calore non è un rischio facoltativo: rientra tra i rischi per la salute che il datore di lavoro deve valutare ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08, che impone la valutazione di “tutti i rischi”, compresi quelli connessi alle condizioni microclimatiche e agli agenti fisici. La valutazione del microclima trova fondamento anche nel Titolo VIII e nell’Allegato IV del Testo Unico, relativi ai requisiti dei luoghi di lavoro.
In pratica, la valutazione dello stress termico deve considerare in modo integrato:
- i fattori ambientali: temperatura dell’aria, umidità relativa, velocità dell’aria, irraggiamento solare o radiante;
- i fattori legati alla mansione: dispendio energetico (lavoro leggero, moderato, pesante), durata dell’esposizione, orari nelle fasce più calde;
- i fattori individuali: età, acclimatazione, stato di salute, patologie e terapie in corso (aspetti che competono al medico competentenell’ambito della sorveglianza sanitaria);
- i DPI indossati, che possono ostacolare la dispersione del calore.
L’indice WBGT e gli strumenti previsionali
Per quantificare il rischio si utilizzano indici tecnici. Il più diffuso negli ambienti severi caldi è il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), definito dalla norma tecnica UNI EN ISO 7243, perché combina temperatura, umidità e irraggiamento in un unico valore confrontabile con soglie di riferimento legate al carico di lavoro metabolico. Per le valutazioni analitiche più approfondite si ricorre al metodo PHS – Predicted Heat Strain(UNI EN ISO 7933).
Accanto agli indici strumentali, la prevenzione è sempre più basata su strumenti previsionali: le mappe del rischio della piattaforma Worklimate (progetto Inail–CNR) e i bollettini delle ondate di calore del Ministero della Salute permettono di programmare il lavoro giorno per giorno. Integrare questi strumenti nel DVR consente di passare da una valutazione “statica” a una gestione dinamica del rischio.
⚠️ Il caldo va inserito nel DVR, non improvvisato
Gestire il caldo solo con il “buon senso” non basta. In caso di infortunio o malore, l’assenza di una valutazione del rischio calore nel DVR è un’aggravante. Le sanzioni per omessa o carente valutazione dei rischi (art. 55 D.Lgs. 81/08) sono di natura penale: approfondisci nella guida alle sanzioni per il DVR mancante.
Ordinanze regionali e stop ai lavori nelle ore calde
Dalle estati più recenti molte Regioni hanno adottato ordinanze di divieto del lavoro all’apertonelle giornate di caldo estremo. Lo schema è ormai consolidato: il divieto opera nella fascia 12:30–16:00, ma solo nei giorni in cui il rischio è classificato come “alto” sulle mappe previsionali di Worklimate. Non si tratta quindi di un blocco permanente, bensì di una misura attivata in base all’allerta giornaliera.
I settori tipicamente interessati sono edilizia, agricoltura e florovivaismo, cave, manutenzione stradale e logistica nei piazzali esterni. Hanno emanato ordinanze, tra le altre, Regioni come Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Campania, Sicilia, Toscana, Calabria, Piemonte e diverse altre, con periodi di vigenza tipicamente estesi fino a fine estate. Poiché i contenuti e le date cambiano di anno in anno e di territorio in territorio, verifica sempre l’ordinanza aggiornata della tua Regione e il bollettino del giorno.
| Elemento | Schema tipico |
|---|---|
| Fascia oraria vietata | In genere 12:30 – 16:00 |
| Quando scatta | Solo nei giorni con rischio “alto” (mappe Worklimate) |
| Settori | Edilizia, agricoltura, florovivaismo, cave, logistica esterna |
| In caso di violazione | Possibili sanzioni ex art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti) |
Attenzione: l’ordinanza fissa un minimo, non un massimo. Anche nei giorni o nelle ore non coperti dal divieto, il datore di lavoro resta obbligato a valutare il rischio e ad adottare le misure idonee. Le ordinanze regionali non sostituiscono il DVR: lo affiancano.
CIGO per eventi meteo (caldo) e procedura INPS
Quando il caldo impone di sospendere o ridurre l’attività, l’azienda non resta senza tutele. Con il messaggio INPS n. 2736 del 26 luglio 2024(le cui indicazioni operative sono state confermate nelle stagioni successive), l’Istituto ha chiarito che le temperature elevate rientrano tra gli “eventi meteo” che giustificano la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), senza intaccare i limiti ordinari delle settimane fruibili.
I punti chiave della procedura sono:
- Soglia delle temperature percepite: la domanda è ammessa quando la temperatura, anche solo percepita, supera i 35°C. La temperatura percepita tiene conto di umidità, esposizione al sole, presenza di fonti di calore (forni, asfalto, macchinari) e dei DPI indossati;
- Causale: si utilizza la causale “eventi meteo”; in agricoltura il riferimento è la CISOA;
- Bollettini meteo: non vanno allegati, perché l’INPS li acquisisce d’ufficio dalle fonti ufficiali;
- Relazione tecnica: è invece necessaria una relazione che descriva in dettaglio l’evento, la lavorazione sospesa e le condizioni operative dei lavoratori.
Le imprese che non rientrano nel campo della CIGO possono fare riferimento al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o ai fondi di solidarietà bilaterali, secondo le regole del proprio settore. Poiché gli importi delle soglie e le finestre temporali possono essere aggiornati ogni stagione, verifica sempre il messaggio INPS in vigore al momento della domanda.
Misure organizzative, idratazione e DPI
La prevenzione efficace dello stress termico segue la gerarchia delle misure dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08: prima si elimina o riduce il rischio alla fonte con misure organizzative, poi si interviene sull’individuo con i DPI. Ecco una checklist operativa.
| Area di intervento | Misure concrete |
|---|---|
| Organizzazione del lavoro | Anticipare l’orario, evitare la fascia 12:30–16:00, ruotare le mansioni, programmare i lavori pesanti nelle ore fresche |
| Pause e recupero | Pause frequenti in aree ombreggiate o climatizzate, ciclo lavoro/recupero modulato sull’indice WBGT |
| Idratazione | Acqua fresca sempre disponibile, bere a piccoli sorsi senza attendere la sete, reintegro di sali minerali |
| Ambiente e schermature | Tettoie, teli ombreggianti, ventilazione, schermatura delle fonti radianti negli ambienti indoor |
| DPI e abbigliamento | Indumenti leggeri, traspiranti e di colore chiaro, copricapo, protezione solare; valutare DPI “cooling” quando il calore radiante è elevato |
| Formazione e sorveglianza | Informare i lavoratori sui sintomi, addestrare i preposti al “buddy system”, prevedere visite mediche mirate |
Due aspetti meritano attenzione particolare. Il primo è l’acclimatazione: i lavoratori neoassunti o rientrati da una lunga assenza vanno esposti gradualmente al caldo, perché il corpo ha bisogno di giorni per adattarsi. Il secondo è la scelta e l’uso corretto dei DPI: alcuni dispositivi obbligatori (tute, imbracature, maschere) trattengono calore, quindi vanno bilanciati con pause più frequenti. Per approfondire gli obblighi del datore in materia, vedi la guida ai DPI e obblighi del datore.
Settori più colpiti: edilizia, agricoltura, logistica
Lo stress termico colpisce in misura diversa a seconda del contesto. Conoscere le specificità del proprio settore aiuta a calibrare le misure.
Edilizia e cantieri
I cantieri sommano esposizione diretta al sole, sforzo fisico intenso, superfici riflettenti (asfalto, cemento) e DPI obbligatori. Il caldo va gestito anche negli strumenti di cantiere come il POS, integrando l’organizzazione del lavoro con le ordinanze e i bollettini di allerta.
Agricoltura e florovivaismo
Lavoro all’aperto prolungato, spesso con manodopera stagionale poco acclimatata. L’informazione preliminare, l’idratazione e la programmazione delle attività nelle ore fresche sono qui decisive; in caso di sospensione il riferimento per il sostegno al reddito è spesso la CISOA.
Logistica e magazzini
I piazzali esterni e i capannoni non climatizzati possono diventare ambienti severi caldi, con scarsa ventilazione e mezzi che generano calore. La gestione del rischio si integra con le misure descritte nella guida alla sicurezza in magazzino e logistica.
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Domande frequenti
Lo stress termico da caldo va valutato nel DVR?
Sì. Il rischio da calore rientra a pieno titolo tra i rischi per la salute da valutare ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve analizzare le mansioni esposte, gli orari di lavoro nelle ore più calde, lo sforzo fisico richiesto e le condizioni microclimatiche, definendo misure di prevenzione e protezione adeguate.
Cosa prevedono le ordinanze regionali sul caldo?
Numerose Regioni emanano ordinanze che vietano il lavoro all’aperto, tipicamente nella fascia 12:30–16:00, nei giorni in cui il rischio da caldo è classificato «alto» sulle mappe previsionali della piattaforma Worklimate. Il divieto non è permanente: scatta solo nelle giornate di allerta. Il mancato rispetto può comportare sanzioni ai sensi dell’art. 650 c.p.
Posso chiedere la cassa integrazione per il caldo eccessivo?
Sì. Con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024 (confermato nelle stagioni successive) l’INPS ammette la CIGO con causale «eventi meteo» quando la temperatura, anche solo percepita, supera i 35°C e la lavorazione deve essere sospesa. Serve una relazione tecnica che descriva l’evento e la mansione; i bollettini meteo sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.
Qual è la differenza tra colpo di calore e colpo di sole?
Il colpo di calore è un’emergenza medica dovuta al cedimento dei meccanismi di termoregolazione: la temperatura corporea supera i 40°C con alterazione dello stato di coscienza. Il colpo di sole è legato all’esposizione diretta del capo ai raggi solari. Entrambi sono potenzialmente letali e richiedono l’attivazione immediata del 112/118.
Quali settori sono più esposti al rischio caldo?
I più colpiti sono edilizia, agricoltura e florovivaismo, cave, manutenzione stradale e logistica nei piazzali esterni. Sono esposti anche gli ambienti indoor severi (fonderie, vetrerie, cucine, stirerie) dove macchinari e processi generano calore radiante elevato.