Valutazione del Rischio Incendio: Guida ai Nuovi DM
La valutazione del rischio incendio è cambiata profondamente: dal 29 ottobre 2022 il vecchio DM 10 marzo 1998 è stato sostituito dai tre decreti di settembre 2021. Cambiano i criteri di classificazione, le misure da adottare e il modo di gestire l’emergenza. Vediamo come si fa oggi, passo dopo passo, secondo il D.Lgs. 81/08 e i nuovi DM.
Quadro normativo: i DM 2021 che hanno sostituito il DM 10/3/1998
La valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro discende dall’art. 46 del D.Lgs. 81/08, che rinvia a specifici decreti tecnici per i criteri di prevenzione incendi. Per oltre vent’anni il riferimento è stato il DM 10 marzo 1998. Con l’attuazione dell’art. 46, comma 3, quel decreto è stato superato da tre nuovi decreti del settembre 2021, che oggi costituiscono il quadro di riferimento per ogni datore di lavoro.
| Decreto | Oggetto | In vigore da |
|---|---|---|
| DM 1 settembre 2021 | Criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio | 25 settembre 2022 |
| DM 2 settembre 2021 (GSA) | Criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, formazione e designazione degli addetti | 4 ottobre 2022 |
| DM 3 settembre 2021 (Minicodice) | Criteri per la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio | 29 ottobre 2022 |
Con l’entrata in vigore del cosiddetto «minicodice»(DM 3/9/2021) il DM 10 marzo 1998 è stato definitivamente abrogato. È un passaggio importante: chi possiede una valutazione del rischio incendio redatta con i vecchi criteri deve verificarne l’adeguamento ai nuovi decreti.
Obbligo di valutazione del rischio incendio nel DVR
La valutazione del rischio incendio non è un adempimento «a parte»: è una componente obbligatoria della valutazione dei rischi. L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, incluso quello di incendio. In concreto si redige una valutazione specifica del rischio incendio che viene allegata o integrata nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Come il DVR, anche questa valutazione è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17), che vi provvede con il supporto tecnico del RSPP e, dove necessario, di un professionista antincendio. Se vuoi un quadro completo sui contenuti minimi del documento, leggi la guida su cos’è il DVR e cosa contiene.
⚠️ Attenzione al periodo di transizione
Le valutazioni del rischio incendio elaborate con il DM 10/3/1998 non decadono automaticamente, ma vanno aggiornate ai nuovi criterialla prima revisione utile o in occasione di modifiche significative. Affidarsi ancora alla terminologia «rischio basso/medio/elevato» del vecchio decreto è oggi un segnale di documento non aggiornato.
Livelli di rischio e criteri di classificazione
È il cambiamento più rilevante. Il DM 10/3/1998 classificava i luoghi in rischio basso, medio ed elevato. I nuovi decreti abbandonano questa rigida tripartizione e introducono una logica diversa, basata sulla distinzione tra luoghi a basso rischio e luoghi a rischio non basso.
Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
Il minicodice (DM 3/9/2021) si applica ai soli luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. Un luogo rientra in questa categoria quando ricorrono congiuntamente alcune condizioni:
- non è un’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco (Allegato I al DPR 151/2011) né dotata di specifica regola tecnica verticale;
- ha un affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti;
- ha una superficie lorda complessiva contenuta e un carico di incendio specifico inferiore a 900 MJ/m²;
- non vi si detengono o trattano materiali combustibili o infiammabili in quantità significative, né si svolgono lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Luoghi a rischio non basso: regole tecniche e Codice
Sono a rischio non basso tutti i luoghi che non soddisfano i criteri precedenti. In questi casi non si usa il minicodice: la valutazione e la progettazione antincendio seguono la regola tecnica verticale applicabile all’attività oppure, in sua assenza, il Codice di prevenzione incendi(DM 18 ottobre 2019, che ha aggiornato il DM 3/8/2015). Questo è l’ambito in cui è quasi sempre indispensabile un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno (ex L. 818/84).
Cosa deve contenere la valutazione
A prescindere dalla categoria, la valutazione del rischio incendio deve sviluppare:
- l’individuazione dei pericoli di incendio (sostanze e materiali combustibili, sorgenti di innesco, impianti);
- la descrizione del contestoe dell’ambiente, con tipologia e numero degli occupanti esposti (compresi visitatori e persone con ridotte capacità motorie o sensoriali);
- la stima della probabilità di innesco e delle possibili conseguenze;
- l’individuazione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali per ridurre il rischio a un livello accettabile.
Misure di prevenzione e protezione
Una volta classificato il rischio, la valutazione deve definire le misure. Si distinguono tre famiglie, che vanno sempre lette in modo integrato.
| Tipo di misura | Obiettivo | Esempi |
|---|---|---|
| Prevenzione | Ridurre la probabilità di innesco | Controllo delle sorgenti di calore, gestione dei combustibili, manutenzione elettrica, divieto di fumo |
| Protezione attiva | Rilevare e spegnere l’incendio | Estintori, rete idranti, impianti di rivelazione e allarme, evacuatori di fumo |
| Protezione passiva | Limitare la propagazione e proteggere le vie di fuga | Compartimentazioni, porte REI, vie di esodo, segnaletica, illuminazione di sicurezza |
Le misure tecniche non bastano se non sono mantenute efficienti nel tempo: qui entra in gioco il DM 1 settembre 2021, che fissa i criteri di controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, richiedendo registrazioni periodiche e personale qualificato. Estintori scarichi, idranti non collaudati o porte tagliafuoco bloccate sono tra le non conformità più frequenti rilevate in sede ispettiva.
Gestione dell’emergenza: piano, addetti, prove
La parte «gestionale» è disciplinata dal DM 2 settembre 2021 (GSA). La valutazione del rischio incendio deve tradursi in misure organizzative concrete che garantiscano una risposta efficace in caso di emergenza.
Il piano di emergenza
Il piano di emergenza è obbligatorio, secondo il DM 2/9/2021, nei luoghi di lavoro che ricadono in almeno uno di questi casi:
- occupano almeno 10 lavoratori;
- sono aperti al pubblico con presenza contemporanea di oltre 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;
- sono attività soggette al controllo dei VVF (Allegato I al DPR 151/2011).
Il piano descrive le procedure di allarme ed evacuazione, i compiti del personale, i punti di raccolta, le modalità di chiamata dei soccorsi e l’assistenza alle persone con esigenze particolari. Dove il piano non è obbligatorio, devono comunque essere adottate misure organizzative e gestionali minime da attuare in caso di incendio.
Designazione e formazione degli addetti
Il datore di lavoro designa gli addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze. La loro formazione, secondo il DM 2/9/2021, è strutturata in tre livelli di corso(1, 2 e 3) correlati al livello di rischio dell’attività, con aggiornamento periodico (il primo aggiornamento entro cinque anni dall’ultima formazione). Per i corsi di livello più elevato è previsto l’esame di idoneità tecnica presso i Comandi dei Vigili del Fuoco. Approfondisci in corsi antincendio: i livelli del DM 2021 e negli obblighi dell’addetto antincendio.
Insieme agli addetti antincendio, ricorda di designare e formare anche gli addetti al primo soccorso: le due figure dell’emergenza vanno sempre previste insieme. Per il quadro completo degli obblighi formativi vedi la pagina sulla formazione sicurezza.
Informazione, formazione e prove di evacuazione
Tutti i lavoratori devono ricevere informazione e formazione sui rischi di incendio, sulle misure adottate e sui comportamenti da tenere. Dove è previsto il piano di emergenza, vanno svolte prove periodiche di evacuazione(almeno annuali), documentate e con verbale: sono il banco di prova della valutazione e spesso fanno emergere criticità non visibili sulla carta.
Sanzioni
La valutazione del rischio incendio, in quanto parte del DVR, è coperta dall’impianto sanzionatorio dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08. La mancata redazione o una valutazione gravemente carente espone il datore di lavoro a sanzioni penali (arresto o ammenda). Si aggiungono le sanzioni per gli adempimenti collegati:
- mancata designazione e formazione degli addetti antincendio e di gestione delle emergenze;
- assenza del piano di emergenza dove obbligatorio o omessa informazione/formazione dei lavoratori;
- impianti antincendio non mantenuti in efficienza secondo il DM 1/9/2021.
Oltre alle sanzioni, una valutazione carente diventa un’aggravante decisiva in caso di incendio o infortunio. Per gli importi aggiornati delle sanzioni sul documento di valutazione dei rischi consulta la guida sulle sanzioni per mancato DVRe, sul tema dell’aggiornamento, la guida su quando aggiornare il DVR.
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Domande frequenti
La valutazione del rischio incendio è un documento separato dal DVR?
Il rischio incendio è uno dei rischi che il DVR deve obbligatoriamente considerare (art. 28 D.Lgs. 81/08). In pratica si redige una valutazione specifica del rischio incendio, secondo i criteri del DM 3 settembre 2021 per i luoghi a basso rischio, che viene allegata o integrata nel DVR. Resta quindi parte integrante della valutazione dei rischi aziendale.
Esistono ancora i livelli di rischio incendio basso, medio ed elevato?
No. La classificazione in rischio basso, medio ed elevato del vecchio DM 10/3/1998 è stata superata. Dal 29 ottobre 2022 i luoghi di lavoro si distinguono tra luoghi a basso rischio di incendio, valutati con il "minicodice" (DM 3/9/2021), e luoghi a rischio non basso, ai quali si applicano le regole tecniche verticali o il Codice di prevenzione incendi (DM 18/10/2019).
Quando è obbligatorio il piano di emergenza antincendio?
Secondo il DM 2 settembre 2021 (decreto GSA) il piano di emergenza è obbligatorio nei luoghi di lavoro che occupano almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico con presenza contemporanea di oltre 50 persone (a prescindere dal numero di lavoratori) e in quelli soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco (Allegato I al DPR 151/2011).
Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rischio incendio?
Va rielaborata a ogni modifica significativa che incida sul rischio incendio: nuove lavorazioni o sostanze infiammabili, modifiche dei layout o degli impianti, variazione dell’affollamento, infortuni o incendi. In assenza di cambiamenti non esiste una scadenza fissa, ma la coerenza con la situazione reale dei luoghi va sempre garantita.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro per una valutazione incendio carente?
La valutazione del rischio incendio rientra nel DVR: la sua mancanza o incompletezza è sanzionata dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08 con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro. Si aggiungono le sanzioni per la mancata designazione e formazione degli addetti antincendio e per l’assenza del piano di emergenza dove obbligatorio.