Addetto Antincendio: Nomina, Formazione ed Esame VVF
In ogni azienda con almeno un lavoratore il datore di lavoro deve designare uno o più addetti antincendio, formati e in numero sufficiente. Dal 2022 le regole sono cambiate con il DM 2 settembre 2021: nuovi livelli 1-2-3, nuove durate dei corsi e, per le attività più a rischio, l’esame di idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco. Vediamo come funziona, passo per passo.
Chi è l’addetto antincendio e perché è obbligatorio
L’addetto antincendio è il lavoratore incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazionedei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, più in generale, della gestione dell’emergenza. Insieme all’addetto al primo soccorso costituisce l’ossatura della squadra di emergenza prevista dal Testo Unico.
L’obbligo nasce da due articoli del D.Lgs 81/08:
- l’art. 18, comma 1, lett. b), che impone al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze;
- l’art. 43, che disciplina le misure di gestione dell’emergenza e richiede che gli addetti siano designati, formati e in numero sufficiente, con attrezzature adeguate ai rischi dell’attività.
Si tratta di un obbligo che scatta a prescindere dal settore e dalle dimensioni: anche la micro-impresa con un solo dipendente deve avere un addetto antincendio designato e formato. È uno dei punti immancabili in qualsiasi checklist degli obblighi del datore di lavoro.
Come si designa l’addetto antincendio
La designazione è un atto formale del datore di lavoro: va fatta per iscritto (lettera di nomina) e accettata dal lavoratore. È importante chiarire un aspetto spesso frainteso: il lavoratore non può rifiutarela nomina se non per giustificato motivo (art. 43, comma 3). Non si tratta quindi di un incarico facoltativo, ma di un compito assegnato dall’organizzazione aziendale.
Una designazione corretta presuppone alcuni passaggi:
- individuare il livello di rischio incendiodell’attività, che dipende dalla valutazione dei rischi e determina il livello del corso;
- scegliere i lavoratori in modo da garantire una copertura su tutti i turni e in tutti i reparti/sedi;
- consegnare la lettera di nomina e far frequentare il corso del livello corretto primadell’assunzione dell’incarico operativo;
- aggiornare il DVR e il piano di emergenza con i nominativi degli addetti e le procedure assegnate.
Livelli di rischio 1-2-3: cosa cambia con il DM 2/9/2021
Dal 4 ottobre 2022il DM 2 settembre 2021 (uno dei tre decreti del cosiddetto «pacchetto antincendio», insieme ai decreti su gestione e progettazione) ha sostituito il vecchio DM 10 marzo 1998. La novità principale per la formazione riguarda la nuova classificazione in tre livelli, che ha preso il posto delle vecchie categorie «rischio basso, medio ed elevato».
Il livello del corso dipende dal livello di rischio incendio individuato per l’attività. In linea di massima la corrispondenza con la vecchia terminologia è la seguente, fermo restando che la classificazione va sempre desunta dalla valutazione del rischio:
| Livello (DM 2/9/2021) | Ex denominazione | Corso formazione | Aggiornamento |
|---|---|---|---|
| Livello 1 | Rischio basso | 4 ore | 2 ore |
| Livello 2 | Rischio medio | 8 ore | 5 ore |
| Livello 3 | Rischio elevato | 16 ore | 8 ore |
Ogni corso si compone di una parte teorica e di una parte pratica con prova di spegnimento mediante estintori portatili; per i livelli 2 e 3 è prevista anche la prova di utilizzo di idrante o naspo. Per il dettaglio dei contenuti puoi consultare la nostra guida ai corsi antincendio secondo il DM 2/9/2021.
Aggiornamento periodico: ogni 5 anni
La formazione dell’addetto antincendio non è «una tantum». Il DM 2/9/2021 prevede un aggiornamento con cadenza quinquennale: il primo aggiornamento va effettuato entro 5 anni dall’ultima attività di formazione o aggiornamento. Le durate sono ridotte rispetto al corso base (2, 5 e 8 ore per i livelli 1, 2 e 3) e servono a richiamare contenuti tecnici e a ripetere le esercitazioni pratiche.
⚠️ Attenzione alle scadenze
Un addetto con aggiornamento scaduto è di fatto un addetto non idoneo: in caso di ispezione o di infortunio la mancanza pesa sul datore di lavoro. Tenere un registro delle scadenze formative con alert automatici è il modo più semplice per non arrivare impreparati.
L’esame di idoneità tecnica presso il Comando VVF
Qui si concentra l’equivoco più frequente. Non tutti gli addetti antincendio devono sostenere un esame davanti ai Vigili del Fuoco. L’accertamento di idoneità tecnica presso il Comando provinciale dei VVF è obbligatorio solo per i lavoratori incaricati nelle attività elencate nell’Allegato IV del DM 2/9/2021, che corrispondono in larga parte alle attività a livello di rischio più elevato (livello 3, ex rischio elevato).
In sintesi:
- Livelli 1 e 2:è sufficiente frequentare il corso e conseguire l’attestato rilasciato dal soggetto formatore. Nessun esame VVF.
- Livello 3 / attività Allegato IV:dopo il corso da 16 ore occorre superare l’accertamento di idoneità tecnica presso il Comando VVF.
L’esame si articola tipicamente in una prova scritta (questionario a risposta multipla), un colloquio/prova orale e una prova praticadi utilizzo dei mezzi di spegnimento. L’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco è nominativo e ha validità quinquennale. Le modalità e i tempi di svolgimento vengono concordati con il Comando a seguito della richiesta; sono inoltre previsti diritti/oneri (ad esempio l’imposta di bollo sull’attestato), che possono variare e che conviene verificare presso il Comando competente.
In pratica
Per un ufficio, un negozio o uno studio professionale (rischio basso/medio) l’addetto antincendio frequenta un corso di 4 o 8 ore e non deve sostenere alcun esame presso i VVF. L’esame entra in gioco per attività industriali, depositi, strutture sanitarie e, in generale, per le attività dell’Allegato IV.
Quanti addetti antincendio servono
Il D.Lgs 81/08 non indica un numero fisso: l’art. 43 richiede che gli addetti siano «in numero sufficiente». La sufficienza va valutata caso per caso considerando:
- il numero di lavoratori e il layout dei luoghi di lavoro;
- la presenza di più turni, sedi o piani: serve copertura in ogni momento di apertura;
- la presenza di pubblico o terzi (clienti, visitatori, appaltatori);
- ferie, malattie e assenze: occorre prevedere sostituti.
Il principio guida è semplice: in qualsiasi momento ci siano lavoratori presenti, deve esserci almeno un addetto antincendio formato e disponibile. Per questo nelle realtà con turni o più sedi si nominano in genere più addetti, evitando che ferie o malattie lascino scoperta l’azienda. La definizione del numero e della distribuzione degli addetti è parte integrante della valutazione del rischio incendio e del piano di emergenza, materia su cui un RSPP esterno può supportare concretamente il datore di lavoro.
Sanzioni per la mancata designazione
La mancata designazione o formazione degli addetti antincendio è una violazione che ricade direttamente sul datore di lavoro (e, per i profili di sua competenza, sul dirigente). Il quadro sanzionatorio del D.Lgs 81/08 (art. 55) per le violazioni degli obblighi connessi alla gestione delle emergenze prevede la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda: si tratta quindi di sanzioni penali, non di semplici sanzioni amministrative.
Gli importi e le forbici edittali sono periodicamente rivalutati, per cui è prudente non fissarsi su una cifra esatta ma considerare la sostanza: l’assenza di addetti designati e formati espone a responsabilità penali e diventa un’aggravante in caso di infortunio o incendio. Per un’analisi più ampia delle conseguenze economiche della formazione mancante, vedi le sanzioni per la mancata formazione dei dipendenti.
Checklist operativa per il datore di lavoro
| Adempimento | Note |
|---|---|
| Individuare il livello di rischio | Dalla valutazione del rischio incendio (livello 1, 2 o 3) |
| Designare gli addetti per iscritto | Lettera di nomina; copertura su tutti i turni e le sedi |
| Erogare il corso del livello giusto | 4 / 8 / 16 ore (DM 2/9/2021) |
| Esame idoneità tecnica VVF | Solo attività Allegato IV (tipicamente livello 3) |
| Programmare l’aggiornamento | Ogni 5 anni (2 / 5 / 8 ore) |
| Aggiornare DVR e piano di emergenza | Nominativi, procedure e attrezzature adeguate |
Gestisci addetti, corsi e scadenze antincendio in un unico posto
Con 123Sicurezza tieni traccia delle nomine, dei livelli di formazione e degli aggiornamenti quinquennali con alert automatici, integrando DVR e piano di emergenza. Prova la piattaforma o richiedi un preventivo su misura.
Domande frequenti
L'addetto antincendio deve sempre superare l'esame presso i Vigili del Fuoco?
No. L'esame (accertamento di idoneità tecnica) presso il Comando dei Vigili del Fuoco è obbligatorio solo per gli addetti delle attività elencate nell'Allegato IV del DM 2/9/2021, tipicamente quelle a rischio più elevato (livello 3). Per i livelli 1 e 2 è sufficiente il corso di formazione con il relativo attestato, senza esame presso i VVF.
Quanto durano i corsi per addetto antincendio dopo il DM 2/9/2021?
Con la nuova classificazione il corso di livello 1 dura 4 ore, quello di livello 2 dura 8 ore e quello di livello 3 dura 16 ore. Hanno sostituito le vecchie denominazioni rischio basso (4 ore), medio (8 ore) ed elevato (16 ore) previste dal DM 10/3/1998.
Ogni quanto va fatto l'aggiornamento dell'addetto antincendio?
L'aggiornamento va effettuato con cadenza quinquennale (almeno ogni 5 anni dall'ultima formazione o aggiornamento). La durata è di 2 ore per il livello 1, 5 ore per il livello 2 e 8 ore per il livello 3. Per gli addetti soggetti a idoneità tecnica, anche l'attestato VVF ha validità quinquennale.
Quanti addetti antincendio deve nominare un datore di lavoro?
Il D.Lgs 81/08 non fissa un numero rigido: gli addetti devono essere 'in numero sufficiente' tenendo conto di dimensioni dell'azienda, layout, turni, presenza di terzi e profilo di rischio. In pratica occorre garantire una copertura adeguata in ogni turno e in ogni reparto, anche durante ferie e assenze.
Un lavoratore può rifiutare la nomina ad addetto antincendio?
No, salvo giustificato motivo. L'art. 43, comma 3 del D.Lgs 81/08 stabilisce che i lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo. La designazione è un atto del datore di lavoro, non una scelta facoltativa del lavoratore.