Come si classifica il rischio antincendio (livelli 1, 2, 3) dopo il D.M. 02/09/2021?
Ultimo aggiornamento: · Revisione: Staff editoriale 123Sicurezza (Redazione normativa)
I tre livelli
- Livello 1: attività non soggette al CPI (es. uffici fino a 300 persone, attività commerciali piccole). Sostituisce il vecchio "rischio basso".
- Livello 2: attività soggette al CPI con basso/medio rischio (es. autorimesse, magazzini sopra soglia, alcuni esercizi pubblici).
- Livello 3: attività ad elevato rischio (es. industrie chimiche, depositi GPL, stabilimenti Seveso, ospedali, alberghi >100 posti letto, scuole >300 occupanti).
Durata corsi addetti antincendio
| Livello | Iniziale | Aggiornamento (cadenza 5 anni) |
|---|---|---|
| 1 | 4 ore | 2 ore |
| 2 | 8 ore | 5 ore |
| 3 | 16 ore | 8 ore con prove pratiche |
Dalle vecchie classi al nuovo sistema
I livelli 1, 2 e 3 hanno preso il posto delle classi di rischio basso, medio ed elevato del D.M. 10/03/1998, abrogato per la parte su gestione dell'emergenza e formazione. Gli attestati conseguiti con il vecchio decreto restano validi ai fini della designazione; l'aggiornamento segue però le durate del D.M. 02/09/2021.
Prove pratiche e idoneità tecnica
Tutti i corsi comprendono una parte di esercitazioni pratiche di estinzione. Per le attività indicate dal decreto (in prevalenza di livello 3, soggette al controllo dei Vigili del Fuoco) gli addetti devono conseguire anche l'attestato di idoneità tecnica con esame presso il Comando VVF (art. 3 L. 609/1996).
Documentazione minima
Il piano di emergenza ed evacuazione è obbligatorio nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente e nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (D.M. 02/09/2021, art. 2); negli altri casi il datore di lavoro adotta comunque le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.