FAQ Antincendio e primo soccorso
Il datore di lavoro deve designare gli addetti antincendio e di primo soccorso (art. 18 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08). La classificazione del rischio antincendio segue il D.M. 02/09/2021 (livelli 1, 2, 3) che ha sostituito il D.M. 10/03/1998. Il primo soccorso segue il D.M. 388/2003 (gruppi A, B, C).
Emergenze, antincendio e primo soccorso in sintesi
Questa sezione raccoglie le domande sulla gestione delle emergenze: quanti addetti designare, come classificare l’azienda e quanto durano i corsi. Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, dell’evacuazione e del primo soccorso (art. 18 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/08), che non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43).
Per l’antincendio la formazione degli addetti segue il D.M. 2 settembre 2021, che distingue tre livelli con corsi di durata crescente e aggiornamento almeno quinquennale; per il primo soccorso il D.M. 388/2003 classifica le aziende nei gruppi A, B e C, da cui dipendono durata del corso e dotazioni. La formazione pratica degli addetti al primo soccorso va ripetuta almeno ogni tre anni.
Approfondisci: Corsi antincendio: i livelli del D.M. 2021 · Corso addetti antincendio · Corso primo soccorso · Primo soccorso aziendale: gruppi e cassetta
Domande frequenti
Come si classifica il rischio antincendio (livelli 1, 2, 3) dopo il D.M. 02/09/2021?
Dal 04/10/2022 il D.M. 02/09/2021 (Mini Codice di Prevenzione Incendi) sostituisce il D.M. 10/03/1998: livello 1 (rischio basso, ex "basso"), livello 2 (medio), livello 3 (elevato). La classificazione si basa su attività, materiali e affollamento, da motivare nel DVR.
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