Durata in base al livello di rischio
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 distingue la formazione del lavoratore in una parte generale (4 ore) e una formazione specifica la cui durata dipende dalla classe di rischio attribuita al settore ATECO dell'azienda. La formazione specifica riguarda i rischi concreti della mansione e del comparto: rischi infortunistici, da agenti fisici, chimici, biologici, da movimentazione manuale dei carichi, DPI, organizzazione del lavoro, ambienti, stress, segnaletica e procedure di emergenza.
| Classe di rischio | Durata formazione specifica | Esempi di settori |
|---|---|---|
| Basso | 4 ore | Uffici, commercio, servizi |
| Medio | 8 ore | Trasporti, agricoltura, PA |
| Alto | 12 ore | Edilizia, sanità, industria, chimico |
Rapporto con la formazione generale e l’addestramento
La formazione specifica si somma alle 4 ore di formazione generale: un lavoratore a rischio alto svolge quindi 4 + 12 = 16 ore totali. A differenza della parte generale (credito permanente), la formazione specifica va integrata o ripetuta quando il lavoratore cambia mansione o azienda con un diverso profilo di rischio, e quando vengono introdotte nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Per le mansioni operative non sostituisce l'addestramento, cioè l'apprendimento pratico sul corretto uso di attrezzature, DPI e procedure, che va effettuato sul campo da persona esperta e registrato.
Aggiornamento ed evidenze
L'aggiornamento è quinquennale, con durata minima di 6 ore indipendentemente dal livello di rischio. Le evidenze richieste in caso di controllo sono attestati con date e firme, programmi dei corsi, registri delle presenze, verifica dell'apprendimento e documentazione dell'addestramento. È importante presidiare scadenze, neoassunti, lavoratori somministrati e cambi di mansione perché la mancanza di formazione adeguata è una violazione sanzionata e incide sulle responsabilità in caso di infortunio.
Domande frequenti
Quanto dura la formazione specifica dei lavoratori?
4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto, in base alla classe di rischio attribuita al settore ATECO dell’azienda.
Qual è la durata totale della formazione di un lavoratore?
La somma di 4 ore di formazione generale e della specifica: 8 ore (rischio basso), 12 ore (rischio medio) o 16 ore (rischio alto).
La formazione specifica va ripetuta cambiando mansione?
Sì, va integrata o ripetuta quando il lavoratore passa a una mansione o azienda con diverso profilo di rischio, o quando vengono introdotti nuovi rischi, attrezzature o sostanze.
Che differenza c’è tra formazione e addestramento?
La formazione trasferisce conoscenze sui rischi; l’addestramento è l’apprendimento pratico, sul campo, dell’uso corretto di attrezzature, DPI e procedure, e va anch’esso documentato.
Ogni quanto si aggiorna la formazione specifica?
L’aggiornamento è quinquennale, con durata minima di 6 ore indipendentemente dal livello di rischio dell’azienda.
Riferimenti normativi
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Accordo Stato-Regioni 07/07/2016
Sinonimi
corso specifico sicurezza, formazione rischio mansione, formazione specifica rischio alto
Link correlati
- Formazione generale lavoratori(glossario)
- Accordo Stato-Regioni(glossario)
- DVR(glossario)
- Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)(normativa)
Continua a leggere
- Termine
Formazione generale lavoratori
La formazione generale è il modulo di base, comune a tutti i lavoratori a prescindere dal settore, previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Ha durata minima di 4 ore, tratta i concetti generali di prevenzione e costituisce un credito formativo permanente.
- Termine
Formazione generale
Modulo di base, trasversale a tutti i settori, che fornisce i concetti generali di rischio, danno, prevenzione e organizzazione della sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
- Termine
Formazione specifica
Modulo formativo correlato ai rischi reali della mansione e al livello di rischio dell’azienda, con durata variabile (4, 8 o 12 ore) secondo l’Accordo Stato-Regioni.
- Termine
Formazione per cambio mansione
Obbligo di integrare o ripetere la formazione del lavoratore quando cambia mansione o è esposto a nuovi rischi, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.