Cosa prevede e quanto dura
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 articola questa formazione in due parti: la formazione generale, di durata minima di 4 ore, uguale per tutti i settori, e la formazione specifica legata ai rischi della mansione. La parte generale tratta i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, l'organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e doveri dei soggetti e gli organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Credito formativo permanente
La formazione generale costituisce un credito formativo permanente: una volta acquisita, non deve essere ripetuta in caso di cambio di azienda, settore o mansione, purché ne sia documentato lo svolgimento con attestato. Si distingue in questo dalla formazione specifica, che invece va integrata o ripetuta quando cambia il profilo di rischio. La formazione generale può essere erogata anche in modalità e-learning secondo le condizioni dell'Accordo.
| Formazione | Durata minima | Caratteristica |
|---|---|---|
| Generale | 4 ore | Comune a tutti i settori, credito permanente |
| Specifica – rischio basso | 4 ore | Legata ai rischi della mansione |
| Specifica – rischio medio | 8 ore | Legata ai rischi della mansione |
| Specifica – rischio alto | 12 ore | Legata ai rischi della mansione |
Tempistiche, verifica e aggiornamento
La formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione (e comunque prima o contestualmente all'adibizione alla mansione), del trasferimento o cambio di mansione e dell'introduzione di nuove attrezzature o rischi. È prevista la verifica dell'apprendimento e l'aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. Le evidenze principali in caso di controllo sono attestati, programmi, registri delle presenze e test; per le mansioni operative la formazione non sostituisce l'addestramento pratico, che va anch'esso documentato.
Domande frequenti
Quanto dura la formazione generale dei lavoratori?
La durata minima è di 4 ore ed è uguale per tutti i settori, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
La formazione generale va ripetuta cambiando azienda?
No. È un credito formativo permanente: se documentata da attestato, non deve essere ripetuta cambiando azienda, settore o mansione. Va invece integrata la formazione specifica.
Quali argomenti tratta la formazione generale?
Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti e organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Quando va erogata la formazione generale?
In occasione dell’assunzione, prima o contestualmente all’adibizione alla mansione, e comunque in caso di trasferimento, cambio mansione o introduzione di nuovi rischi.
È previsto un aggiornamento?
L’aggiornamento quinquennale (almeno 6 ore) riguarda la formazione dei lavoratori nel suo complesso. La sola parte generale, in quanto credito permanente, non si ripete.
Riferimenti normativi
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Accordo Stato-Regioni 07/07/2016
Sinonimi
corso generale sicurezza, formazione base lavoratori, modulo formazione generale
Link correlati
- Formazione specifica lavoratori(glossario)
- Accordo Stato-Regioni(glossario)
- Datore di lavoro(glossario)
- Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)(normativa)
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- Termine
Formazione specifica lavoratori
La formazione specifica è la parte della formazione del lavoratore (art. 37 D.Lgs. 81/08) collegata ai rischi della mansione e al livello di rischio dell'azienda. La durata varia da 4 a 12 ore in base alla classe di rischio del settore ATECO ed è integrata, quando serve, dall'addestramento pratico.
- Termine
Formazione generale
Modulo di base, trasversale a tutti i settori, che fornisce i concetti generali di rischio, danno, prevenzione e organizzazione della sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
- Termine
Formazione specifica
Modulo formativo correlato ai rischi reali della mansione e al livello di rischio dell’azienda, con durata variabile (4, 8 o 12 ore) secondo l’Accordo Stato-Regioni.
- Termine
Formazione per cambio mansione
Obbligo di integrare o ripetere la formazione del lavoratore quando cambia mansione o è esposto a nuovi rischi, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.