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Termine · Formazione

Formazione generale lavoratori

La formazione generale è il modulo di base, comune a tutti i lavoratori a prescindere dal settore, previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Ha durata minima di 4 ore, tratta i concetti generali di prevenzione e costituisce un credito formativo permanente.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cosa prevede e quanto dura

L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 articola questa formazione in due parti: la formazione generale, di durata minima di 4 ore, uguale per tutti i settori, e la formazione specifica legata ai rischi della mansione. La parte generale tratta i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, l'organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e doveri dei soggetti e gli organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Credito formativo permanente

La formazione generale costituisce un credito formativo permanente: una volta acquisita, non deve essere ripetuta in caso di cambio di azienda, settore o mansione, purché ne sia documentato lo svolgimento con attestato. Si distingue in questo dalla formazione specifica, che invece va integrata o ripetuta quando cambia il profilo di rischio. La formazione generale può essere erogata anche in modalità e-learning secondo le condizioni dell'Accordo.

FormazioneDurata minimaCaratteristica
Generale4 oreComune a tutti i settori, credito permanente
Specifica – rischio basso4 oreLegata ai rischi della mansione
Specifica – rischio medio8 oreLegata ai rischi della mansione
Specifica – rischio alto12 oreLegata ai rischi della mansione

Tempistiche, verifica e aggiornamento

La formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione (e comunque prima o contestualmente all'adibizione alla mansione), del trasferimento o cambio di mansione e dell'introduzione di nuove attrezzature o rischi. È prevista la verifica dell'apprendimento e l'aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. Le evidenze principali in caso di controllo sono attestati, programmi, registri delle presenze e test; per le mansioni operative la formazione non sostituisce l'addestramento pratico, che va anch'esso documentato.

Domande frequenti

Quanto dura la formazione generale dei lavoratori?

La durata minima è di 4 ore ed è uguale per tutti i settori, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

La formazione generale va ripetuta cambiando azienda?

No. È un credito formativo permanente: se documentata da attestato, non deve essere ripetuta cambiando azienda, settore o mansione. Va invece integrata la formazione specifica.

Quali argomenti tratta la formazione generale?

Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti e organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Quando va erogata la formazione generale?

In occasione dell’assunzione, prima o contestualmente all’adibizione alla mansione, e comunque in caso di trasferimento, cambio mansione o introduzione di nuovi rischi.

È previsto un aggiornamento?

L’aggiornamento quinquennale (almeno 6 ore) riguarda la formazione dei lavoratori nel suo complesso. La sola parte generale, in quanto credito permanente, non si ripete.

Riferimenti normativi

  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
  • Accordo Stato-Regioni 07/07/2016

Sinonimi

corso generale sicurezza, formazione base lavoratori, modulo formazione generale

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