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Termine · Sorveglianza sanitaria

Cartella sanitaria e di rischio

La cartella sanitaria e di rischio è il documento sanitario personale che il medico competente istituisce e aggiorna per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lett. c). Custodita nel rispetto del segreto professionale, è conservata almeno dieci anni dalla cessazione del rapporto e segue il lavoratore in caso di cambio di azienda.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è e a cosa serve

L’art. 25, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08 impone al medico competente di istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La cartella raccoglie i dati anagrafici, l’anamnesi, i rischi lavorativi a cui il lavoratore è esposto, gli esiti delle visite e degli accertamenti integrativi e i giudizi di idoneità. È lo strumento che dà continuità nel tempo alla valutazione dello stato di salute in relazione alle condizioni di lavoro.

Custodia, riservatezza e tempi di conservazione

La cartella è soggetta a tutela della riservatezza: il datore di lavoro non può accedere ai dati sanitari, ma deve garantire al medico competente i mezzi e la salvaguardia del segreto professionale. La conservazione segue regole precise:

SituazioneGestione della cartella
Sorveglianza in corsoCustodita dal medico competente con salvaguardia del segreto
Cessazione del rapportoConsegna copia al lavoratore e conservazione per almeno 10 anni (di più per rischi specifici)
Cessazione dell’attività aziendaleTrasmissione all’ISPESL/INAIL secondo le disposizioni
Cambio del medico competenteTrasferimento al nuovo medico per la continuità sanitaria

Per rischi specifici (es. esposizione ad agenti cancerogeni e amianto, Titolo IX) i tempi di conservazione sono più lunghi, in coerenza con la latenza delle relative patologie.

Rapporto con il DVR e la sorveglianza

Alla cessazione del rapporto di lavoro il medico consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria. Pur essendo un documento individuale e riservato, la cartella alimenta la relazione sanitaria anonima e collettiva che il medico competente fornisce in occasione della riunione periodica (art. 35), utile a verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e ad aggiornare il DVR quando emergono elementi sanitari rilevanti.

Domande frequenti

Chi tiene la cartella sanitaria e di rischio?

Il medico competente, che la istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lett. c).

Il datore di lavoro può vedere la cartella sanitaria?

No. I dati sanitari sono coperti dal segreto professionale: il datore di lavoro non vi accede, ma deve garantire al medico i mezzi e la riservatezza necessari alla custodia.

Per quanto tempo si conserva la cartella?

Almeno dieci anni dalla cessazione del rapporto; per rischi specifici come cancerogeni e amianto i tempi sono più lunghi in ragione della latenza delle patologie.

Cosa succede alla cartella quando il lavoratore cambia azienda?

Alla cessazione il medico consegna copia della cartella al lavoratore, così che la documentazione sanitaria possa dare continuità anche presso un nuovo datore di lavoro.

La cartella sanitaria serve anche per il DVR?

Indirettamente sì: i dati anonimi e collettivi che ne derivano alimentano la relazione sanitaria della riunione periodica, utile a valutare l’efficacia delle misure e ad aggiornare il DVR.

Riferimenti normativi

  • Art. 25 D.Lgs. 81/08
  • Art. 41 D.Lgs. 81/08
  • Allegato 3A D.Lgs. 81/08

Sinonimi

cartella sanitaria, fascicolo sanitario lavoratore, cartella di rischio

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