Cos’è e a cosa serve
L’art. 25, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08 impone al medico competente di istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La cartella raccoglie i dati anagrafici, l’anamnesi, i rischi lavorativi a cui il lavoratore è esposto, gli esiti delle visite e degli accertamenti integrativi e i giudizi di idoneità. È lo strumento che dà continuità nel tempo alla valutazione dello stato di salute in relazione alle condizioni di lavoro.
Custodia, riservatezza e tempi di conservazione
La cartella è soggetta a tutela della riservatezza: il datore di lavoro non può accedere ai dati sanitari, ma deve garantire al medico competente i mezzi e la salvaguardia del segreto professionale. La conservazione segue regole precise:
| Situazione | Gestione della cartella |
|---|---|
| Sorveglianza in corso | Custodita dal medico competente con salvaguardia del segreto |
| Cessazione del rapporto | Consegna copia al lavoratore e conservazione per almeno 10 anni (di più per rischi specifici) |
| Cessazione dell’attività aziendale | Trasmissione all’ISPESL/INAIL secondo le disposizioni |
| Cambio del medico competente | Trasferimento al nuovo medico per la continuità sanitaria |
Per rischi specifici (es. esposizione ad agenti cancerogeni e amianto, Titolo IX) i tempi di conservazione sono più lunghi, in coerenza con la latenza delle relative patologie.
Rapporto con il DVR e la sorveglianza
Alla cessazione del rapporto di lavoro il medico consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria. Pur essendo un documento individuale e riservato, la cartella alimenta la relazione sanitaria anonima e collettiva che il medico competente fornisce in occasione della riunione periodica (art. 35), utile a verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e ad aggiornare il DVR quando emergono elementi sanitari rilevanti.
Domande frequenti
Chi tiene la cartella sanitaria e di rischio?
Il medico competente, che la istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lett. c).
Il datore di lavoro può vedere la cartella sanitaria?
No. I dati sanitari sono coperti dal segreto professionale: il datore di lavoro non vi accede, ma deve garantire al medico i mezzi e la riservatezza necessari alla custodia.
Per quanto tempo si conserva la cartella?
Almeno dieci anni dalla cessazione del rapporto; per rischi specifici come cancerogeni e amianto i tempi sono più lunghi in ragione della latenza delle patologie.
Cosa succede alla cartella quando il lavoratore cambia azienda?
Alla cessazione il medico consegna copia della cartella al lavoratore, così che la documentazione sanitaria possa dare continuità anche presso un nuovo datore di lavoro.
La cartella sanitaria serve anche per il DVR?
Indirettamente sì: i dati anonimi e collettivi che ne derivano alimentano la relazione sanitaria della riunione periodica, utile a valutare l’efficacia delle misure e ad aggiornare il DVR.
Riferimenti normativi
- Art. 25 D.Lgs. 81/08
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
- Allegato 3A D.Lgs. 81/08
Sinonimi
cartella sanitaria, fascicolo sanitario lavoratore, cartella di rischio
Link correlati
- Medico competente(glossario)
- Sorveglianza sanitaria(glossario)
- Protocollo sanitario(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
- Medicina del lavoro(servizio)
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- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
- Termine
POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
- Termine
Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).