Cos’è e chi lo redige
L'art. 25, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Il protocollo è quindi redatto dal medico competente sulla base del DVR e non può essere standardizzato: associa a ciascuna mansione (o gruppo omogeneo di lavoratori esposti) gli accertamenti necessari, la loro periodicità e gli esami strumentali e di laboratorio mirati.
Contenuti tipici
Per ogni rischio significativo il protocollo indica visita medica e accertamenti specifici. Alcuni esempi:
| Rischio | Accertamenti tipici |
|---|---|
| Rumore | Visita + esame audiometrico |
| Vibrazioni | Visita + valutazione vascolare/neurologica |
| Movimentazione carichi | Visita con esame dell’apparato muscolo-scheletrico |
| Videoterminali | Visita + esame della funzione visiva |
| Agenti chimici/cancerogeni | Visita + esami ematochimici/biologici mirati |
| Lavoro notturno | Visita periodica con cadenza dedicata |
Aggiornamento e integrazione con il DVR
Il protocollo va aggiornato quando cambiano i rischi, le mansioni, le sostanze utilizzate o gli indirizzi scientifici. Si integra con la valutazione dei rischi: il medico competente collabora con il datore di lavoro e l'RSPP alla valutazione e alla predisposizione delle misure (art. 25), partecipa alla riunione periodica e comunica i risultati anonimi collettivi. La sorveglianza sanitaria scaturita dal protocollo è obbligatoria solo per i lavoratori esposti ai rischi che la prevedono; gli accertamenti producono il giudizio di idoneità alla mansione, mentre la cartella sanitaria e di rischio resta in capo al medico, nel rispetto della riservatezza.
Domande frequenti
Chi definisce il protocollo sanitario?
Il medico competente, in funzione dei rischi specifici risultanti dal DVR e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1, lett. b, D.Lgs. 81/08).
Il protocollo sanitario può essere uguale per tutte le aziende?
No. Deve essere personalizzato sui rischi e sulle mansioni reali dell’azienda: associa a ciascun gruppo omogeneo di esposti gli accertamenti e la periodicità adeguati.
Cosa contiene il protocollo sanitario?
Per ogni rischio significativo indica la visita medica, gli esami strumentali e di laboratorio mirati (es. audiometria per il rumore, esame visivo per i VDT) e la loro periodicità.
Quando va aggiornato il protocollo?
Quando cambiano i rischi, le mansioni, le sostanze impiegate o gli indirizzi scientifici di riferimento, in coerenza con l’aggiornamento del DVR.
Il protocollo riguarda tutti i lavoratori?
Riguarda solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, cioè esposti ai rischi che la rendono obbligatoria secondo la normativa o la valutazione dei rischi.
Riferimenti normativi
- Art. 25 D.Lgs. 81/08
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
- Art. 25, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/08
Sinonimi
piano sanitario, protocollo di sorveglianza sanitaria, protocollo medico
Link correlati
- Medico competente(glossario)
- Sorveglianza sanitaria(glossario)
- Cartella sanitaria e di rischio(glossario)
- Visita medica periodica(glossario)
- Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)(normativa)
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