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Termine · Sorveglianza sanitaria

Protocollo sanitario

Il protocollo sanitario è il programma degli accertamenti sanitari (visite ed esami) che il medico competente definisce e attua in funzione dei rischi specifici. È previsto dall'art. 25, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 e costituisce lo strumento operativo della sorveglianza sanitaria aziendale.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è e chi lo redige

L'art. 25, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Il protocollo è quindi redatto dal medico competente sulla base del DVR e non può essere standardizzato: associa a ciascuna mansione (o gruppo omogeneo di lavoratori esposti) gli accertamenti necessari, la loro periodicità e gli esami strumentali e di laboratorio mirati.

Contenuti tipici

Per ogni rischio significativo il protocollo indica visita medica e accertamenti specifici. Alcuni esempi:

RischioAccertamenti tipici
RumoreVisita + esame audiometrico
VibrazioniVisita + valutazione vascolare/neurologica
Movimentazione carichiVisita con esame dell’apparato muscolo-scheletrico
VideoterminaliVisita + esame della funzione visiva
Agenti chimici/cancerogeniVisita + esami ematochimici/biologici mirati
Lavoro notturnoVisita periodica con cadenza dedicata

Aggiornamento e integrazione con il DVR

Il protocollo va aggiornato quando cambiano i rischi, le mansioni, le sostanze utilizzate o gli indirizzi scientifici. Si integra con la valutazione dei rischi: il medico competente collabora con il datore di lavoro e l'RSPP alla valutazione e alla predisposizione delle misure (art. 25), partecipa alla riunione periodica e comunica i risultati anonimi collettivi. La sorveglianza sanitaria scaturita dal protocollo è obbligatoria solo per i lavoratori esposti ai rischi che la prevedono; gli accertamenti producono il giudizio di idoneità alla mansione, mentre la cartella sanitaria e di rischio resta in capo al medico, nel rispetto della riservatezza.

Domande frequenti

Chi definisce il protocollo sanitario?

Il medico competente, in funzione dei rischi specifici risultanti dal DVR e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1, lett. b, D.Lgs. 81/08).

Il protocollo sanitario può essere uguale per tutte le aziende?

No. Deve essere personalizzato sui rischi e sulle mansioni reali dell’azienda: associa a ciascun gruppo omogeneo di esposti gli accertamenti e la periodicità adeguati.

Cosa contiene il protocollo sanitario?

Per ogni rischio significativo indica la visita medica, gli esami strumentali e di laboratorio mirati (es. audiometria per il rumore, esame visivo per i VDT) e la loro periodicità.

Quando va aggiornato il protocollo?

Quando cambiano i rischi, le mansioni, le sostanze impiegate o gli indirizzi scientifici di riferimento, in coerenza con l’aggiornamento del DVR.

Il protocollo riguarda tutti i lavoratori?

Riguarda solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, cioè esposti ai rischi che la rendono obbligatoria secondo la normativa o la valutazione dei rischi.

Riferimenti normativi

  • Art. 25 D.Lgs. 81/08
  • Art. 41 D.Lgs. 81/08
  • Art. 25, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/08

Sinonimi

piano sanitario, protocollo di sorveglianza sanitaria, protocollo medico

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