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Termine · Cantieri

Cartello di cantiere

Il cartello di cantiere è il pannello informativo esposto all’ingresso del cantiere edile con i dati essenziali dell’opera, dei soggetti responsabili e dei titoli abilitativi. Risponde a obblighi edilizi e urbanistici e, sotto il profilo della sicurezza, si integra con la segnaletica del Titolo V del D.Lgs. 81/08 e con la notifica preliminare.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è e a cosa serve

Il cartello di cantiere è il pannello che, esposto in posizione visibile all’ingresso del cantiere, riporta le informazioni identificative dell’opera. È un obbligo di natura edilizia e urbanistica (titoli abilitativi come permesso di costruire o SCIA, e regolamenti edilizi comunali), distinto ma complementare rispetto alla segnaletica di sicurezza che il Titolo V del D.Lgs. 81/08 (artt. 161-166) impone per segnalare divieti, avvertimenti, prescrizioni e dispositivi nelle aree di lavoro.

Contenuti tipici

Pur con variazioni in base ai regolamenti locali, il cartello riporta in genere:

InformazioneEsempio
Tipo di opera e titolo abilitativoPermesso di costruire n. / SCIA del …
CommittenteSoggetto per conto del quale si esegue l’opera
Imprese esecutrici e affidatariaRagione sociale e dati
Direttore dei lavori e progettistiNominativi e qualifiche
Coordinatori per la sicurezzaCSP e CSE (cantieri con più imprese)
DateInizio e fine lavori presunti

Rapporto con gli adempimenti di sicurezza

Nei cantieri con la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, il committente o il responsabile dei lavori designa i coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE) e invia la notifica preliminare (art. 99): i nominativi dei coordinatori figurano anche sul cartello. La cartellonistica deve restare coerente con PSC, POS e procedure; il cartello informativo non sostituisce in alcun modo la segnaletica di sicurezza obbligatoria, che va mantenuta efficiente e aggiornata al variare delle fasi di lavoro.

Domande frequenti

Il cartello di cantiere è obbligatorio?

Sì: è un obbligo di natura edilizia e urbanistica legato ai titoli abilitativi e ai regolamenti comunali, distinto dalla segnaletica di sicurezza del Titolo V del D.Lgs. 81/08.

Cosa deve indicare il cartello di cantiere?

Tipo di opera, titolo abilitativo, committente, imprese esecutrici e affidataria, direttore dei lavori, progettisti, coordinatori per la sicurezza e date di inizio e fine lavori presunte.

Il cartello di cantiere sostituisce la segnaletica di sicurezza?

No. Il cartello informativo è un adempimento edilizio; la segnaletica di sicurezza (divieti, avvertimenti, prescrizioni) resta obbligatoria ai sensi degli artt. 161-166 del D.Lgs. 81/08.

Sul cartello vanno indicati i coordinatori per la sicurezza?

Sì, nei cantieri con più imprese esecutrici vanno riportati i coordinatori per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione (CSE), gli stessi indicati nella notifica preliminare.

Chi è responsabile dell’esposizione del cartello?

Di norma il committente o il responsabile dei lavori e l’impresa affidataria, secondo gli obblighi edilizi e gli accordi contrattuali di cantiere.

Riferimenti normativi

  • Art. 161 D.Lgs. 81/08
  • Art. 99 D.Lgs. 81/08
  • D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

Sinonimi

cartellonistica cantiere, cartello lavori, cartello informativo cantiere

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