Ruolo e collocazione normativa
Il D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro (artt. 18 e 43) a organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici di emergenza e a designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso. All’interno di questa organizzazione si colloca il coordinatore dell’emergenza: la figura che, secondo il piano di emergenza, assume la direzione delle operazioni quando scatta un evento critico. Non è una figura denominata espressamente dalla legge, ma deriva dalla necessità di avere un punto di comando unico: il D.M. 2 settembre 2021 (gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro) richiede infatti di definire ruoli e responsabilità nella gestione dell’emergenza.
Compiti operativi
Il coordinatore è il riferimento operativo durante l’emergenza e nelle prove:
| Fase | Compito del coordinatore |
|---|---|
| Allarme | Valutare la segnalazione, decidere e diramare l’ordine di evacuazione |
| Esodo | Coordinare gli addetti, presidiare i percorsi, assistere persone con difficoltà |
| Soccorsi esterni | Chiamare e accogliere VVF/118, fornire informazioni su luoghi e persone |
| Punto di raccolta | Verificare la conta del personale e segnalare eventuali dispersi |
| Cessato allarme | Autorizzare il rientro solo dopo il nulla osta |
Opera in raccordo con gli addetti antincendio e di primo soccorso (la squadra di emergenza), con il datore di lavoro/dirigente e, dove presente, con il responsabile della gestione dell’emergenza definito nel piano.
Formazione, nomina e prova documentale
Il coordinatore è di norma un lavoratore con esperienza e adeguata formazione (tipicamente addetto antincendio del livello corrispondente al rischio, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021), che conosce a fondo il piano di emergenza e la struttura. La sua efficacia dipende da poteri chiari, autorità riconosciuta durante l’evento e disponibilità di informazioni (planimetrie, elenco presenze, schede sostanze pericolose). Le prove di evacuazione servono ad addestrare il ruolo e a verificarne il funzionamento. In caso di ispezione o di evento contano la coerenza tra incarico, formazione e piano di emergenza, oltre ai verbali delle prove.
Domande frequenti
Chi è il coordinatore dell’emergenza?
È la figura che, secondo il piano di emergenza, dirige e coordina le azioni della squadra durante un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo e tiene i contatti con i soccorsi esterni.
Il coordinatore dell’emergenza è obbligatorio per legge?
Non è una figura denominata espressamente dagli artt. 18 e 43, ma deriva dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021: serve un punto di comando unico durante l’evento.
Quali compiti ha durante un’evacuazione?
Diramare l’ordine di evacuazione, coordinare gli addetti e i percorsi di esodo, chiamare e accogliere i soccorsi esterni, verificare la conta al punto di raccolta e autorizzare il rientro solo dopo il cessato allarme.
Che formazione serve al coordinatore dell’emergenza?
Tipicamente è un addetto antincendio formato al livello corrispondente al rischio (D.M. 2 settembre 2021), con conoscenza approfondita del piano di emergenza e della struttura.
Che rapporto ha con la squadra di emergenza?
Il coordinatore dirige le operazioni e la squadra di emergenza le esegue: addetti antincendio e di primo soccorso operano sotto il suo coordinamento, in raccordo con datore di lavoro e dirigenti.
Riferimenti normativi
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
- Art. 43 D.Lgs. 81/08
- Art. 45 D.Lgs. 81/08
- D.M. 02/09/2021
Sinonimi
responsabile emergenza, emergency coordinator, capo emergenza
Link correlati
- Squadra di emergenza(glossario)
- Piano di emergenza ed evacuazione(glossario)
- Prova di evacuazione(glossario)
- Rischio incendio(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.
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Piano di emergenza ed evacuazione
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è il documento che definisce le procedure da attuare in caso di emergenza — incendio, evacuazione, primo soccorso — indicando ruoli, allarme, vie di esodo e gestione delle persone presenti. È previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dettagliato dal D.M. 2/09/2021.
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Prova di evacuazione
La prova di evacuazione è l’esercitazione antincendio con cui si verifica l’efficacia del piano di emergenza, dei comportamenti, delle vie di esodo e del coordinamento della squadra di emergenza. Va effettuata almeno una volta l’anno (con cadenza maggiore per le attività a rischio più elevato), come previsto dal D.M. 2 settembre 2021.