Obbligo di designazione e composizione
Gli artt. 18, comma 1, lett. b), e 43 del D.Lgs. 81/08 impongono al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. La squadra di emergenza riunisce due profili principali: gli addetti antincendio (formati ai sensi del D.M. 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, che ha sostituito il D.M. 10/03/1998) e gli addetti al primo soccorso (formati ai sensi del D.M. 388/2003). Il numero e la dislocazione dei designati discendono dalla valutazione dei rischi, dalla pianta organica e dal lay-out dei luoghi di lavoro, garantendo copertura su tutti i turni.
Formazione e durata dei corsi
La formazione è obbligatoria e proporzionata al livello di rischio. Per gli addetti antincendio il D.M. 2 settembre 2021 articola i corsi su tre livelli:
| Livello antincendio (D.M. 02/09/2021) | Contesto | Durata corso | Aggiornamento |
|---|---|---|---|
| Livello 1 | Rischio basso | 4 ore | 2 ore (ogni 5 anni) |
| Livello 2 | Rischio medio | 8 ore | 5 ore (ogni 5 anni) |
| Livello 3 | Rischio alto | 16 ore | 8 ore (ogni 5 anni) |
Per il primo soccorso il D.M. 388/2003 distingue il gruppo A (corso 16 ore) dai gruppi B e C (corso 12 ore), con aggiornamento triennale della parte pratica. Per i livelli 3 e per alcune attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco è previsto il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Comandi VVF.
Compiti operativi e prova documentale
In emergenza la squadra attua il piano di emergenza e di evacuazione (obbligatorio nei casi previsti dal D.M. 02/09/2021 sulla gestione della sicurezza antincendio): allarme, primo intervento sul principio di incendio, assistenza all’esodo, conta del personale ai punti di raccolta, primo soccorso in attesa del 118. Le prove di evacuazione periodiche verificano l’efficacia del piano e l’addestramento. In caso di ispezione contano lettere di designazione, attestati in corso di validità, verbali delle prove e coerenza con il piano: la sola nomina, senza formazione aggiornata e addestramento, non è sufficiente.
Domande frequenti
La squadra di emergenza è obbligatoria?
Sì. Gli artt. 18 e 43 impongono al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza.
Un lavoratore può rifiutare di far parte della squadra di emergenza?
No, salvo giustificato motivo. L’art. 43, comma 3, stabilisce che i lavoratori designati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Quanto dura il corso per addetto antincendio?
Secondo il D.M. 2 settembre 2021: 4 ore per il livello 1 (rischio basso), 8 ore per il livello 2 (rischio medio) e 16 ore per il livello 3 (rischio alto), con aggiornamento periodico ogni cinque anni.
Quale norma disciplina la formazione antincendio?
Il D.M. 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, che ha sostituito il D.M. 10 marzo 1998 e definisce i criteri per la gestione della sicurezza antincendio e la formazione degli addetti.
Servono attestati per il primo soccorso?
Sì. Gli addetti al primo soccorso si formano ai sensi del D.M. 388/2003 (16 ore per il gruppo A, 12 ore per i gruppi B e C) con aggiornamento triennale della parte pratica.
Riferimenti normativi
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
- Art. 43 D.Lgs. 81/08
- Art. 45 D.Lgs. 81/08
- D.M. 02/09/2021
- D.M. 388/2003
Sinonimi
addetti emergenza, team emergenza, addetti antincendio e primo soccorso
Link correlati
- Coordinatore emergenza(glossario)
- Piano di emergenza ed evacuazione(glossario)
- Prova di evacuazione(glossario)
- Attestato antincendio livello 1-2-3(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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- Termine
Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Coordinatore emergenza
Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Piano di emergenza ed evacuazione
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è il documento che definisce le procedure da attuare in caso di emergenza — incendio, evacuazione, primo soccorso — indicando ruoli, allarme, vie di esodo e gestione delle persone presenti. È previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dettagliato dal D.M. 2/09/2021.
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Prova di evacuazione
La prova di evacuazione è l’esercitazione antincendio con cui si verifica l’efficacia del piano di emergenza, dei comportamenti, delle vie di esodo e del coordinamento della squadra di emergenza. Va effettuata almeno una volta l’anno (con cadenza maggiore per le attività a rischio più elevato), come previsto dal D.M. 2 settembre 2021.