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Termine · Antincendio

Piano di emergenza ed evacuazione

Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è il documento che definisce le procedure da attuare in caso di emergenza — incendio, evacuazione, primo soccorso — indicando ruoli, allarme, vie di esodo e gestione delle persone presenti. È previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dettagliato dal D.M. 2/09/2021.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è e quando è obbligatorio

L'art. 43 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici di emergenza e di adottare le misure per la gestione delle emergenze. Il D.M. 2/09/2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022, in sostituzione del D.M. 10/03/1998) disciplina la progettazione e la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Il piano di emergenza ed evacuazione scritto è obbligatorio nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico con presenza contemporanea di oltre 50 persone e nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011); negli altri casi vanno comunque adottate misure organizzative e gestionali per l'emergenza.

Contenuti del piano

Il piano descrive l'edificio e l'attività, gli scenari di emergenza, le procedure di allarme e di evacuazione, le vie e le uscite di esodo, i punti di raccolta e i compiti del personale. Comprende le planimetrie di emergenza con la posizione di presidi, allarmi e percorsi.

Elemento del pianoContenuto
ScenariIncendio, allagamento, fuga di gas, evento sismico, ecc.
ProcedureAllarme, evacuazione, chiamata soccorsi, messa in sicurezza impianti
RuoliAddetti antincendio e primo soccorso, coordinatore dell’emergenza
EsodoVie e uscite, punti di raccolta, assistenza a persone con disabilità
PlanimetriePosizione presidi, allarmi, percorsi di fuga

Addetti, prove e aggiornamento

L'attuazione del piano richiede addetti alla gestione dell'emergenza designati e formati (antincendio secondo i livelli 1-2-3 del D.M. 2/09/2021, primo soccorso secondo il D.M. 388/2003). Vanno effettuate prove di evacuazione periodiche (almeno una volta l'anno) per verificare l'efficacia delle procedure e l'addestramento del personale. Il piano va aggiornato quando cambiano layout, attività, organico o esiti delle prove, e va collegato a manutenzioni e registro dei controlli antincendio.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il piano di emergenza scritto?

Nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico con oltre 50 presenze contemporanee e nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011).

Quale norma disciplina oggi il piano di emergenza?

Il D.M. 2/09/2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, che ha sostituito il D.M. 10/03/1998 nella gestione dell’emergenza e nella formazione degli addetti antincendio.

Cosa deve contenere il piano di emergenza?

Scenari di emergenza, procedure di allarme ed evacuazione, vie e uscite di esodo, punti di raccolta, compiti del personale, assistenza alle persone con disabilità e planimetrie di emergenza.

Ogni quanto si fa la prova di evacuazione?

Le prove di evacuazione vanno effettuate periodicamente, di norma almeno una volta l’anno, per verificare l’efficacia del piano e l’addestramento del personale.

Chi attua il piano di emergenza?

Gli addetti alla gestione dell’emergenza designati dal datore di lavoro: addetti antincendio (formazione di livello 1, 2 o 3) e addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003), coordinati dal responsabile dell’emergenza.

Riferimenti normativi

  • Art. 43 D.Lgs. 81/08
  • Art. 46 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 02/09/2021
  • D.M. 388/2003

Sinonimi

PEE, piano evacuazione, piano di emergenza interno

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