Salta al contenuto principale

Termine · DPI

DPI: categorie I, II e III e criteri di scelta (artt. 75-79)

I dispositivi di protezione individuale sono classificati in tre categorie di rischio dal Regolamento UE 2016/425, recepito dal Titolo III del D.Lgs. 81/08. Categoria e criteri di scelta determinano marcatura, formazione, addestramento e obblighi d'uso.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Quando i DPI sono obbligatori

L'art. 75 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti in misura sufficiente con misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure organizzative o procedurali. Il DPI è quindi l'ultima barriera nella gerarchia delle misure di prevenzione, non la prima.

L'art. 76 richiede che i DPI siano conformi al Regolamento UE 2016/425 (marcatura CE), adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni del luogo di lavoro e alle esigenze ergonomiche del lavoratore.

Le tre categorie di rischio

Il Regolamento UE 2016/425 classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono:

CategoriaTipo di rischioEsempiProcedura di certificazione
IRischi minimiGuanti da giardinaggio, occhiali da sole, ditaliAutocertificazione del fabbricante
IIRischi non minimi né mortali/irreversibiliCaschi, occhiali protettivi, calzature antinfortunisticheEsame UE del tipo (organismo notificato)
IIIRischi mortali o danni gravi/irreversibiliAnticaduta, autorespiratori, protezione da agenti chimici, elettrici e termici estremiEsame UE del tipo + controllo produzione

Per i DPI di III categoria il datore di lavoro deve assicurare un addestramento specifico, oltre all'informazione e alla formazione.

Scelta, obblighi e addestramento

L'art. 77 individua gli obblighi del datore di lavoro: analisi e valutazione dei rischi non evitabili, individuazione delle caratteristiche dei DPI, aggiornamento della scelta al variare dei rischi, manutenzione, sostituzione e verifica delle condizioni d'igiene. L'art. 78 disciplina gli obblighi del lavoratore (uso conforme, cura, segnalazione dei difetti). L'addestramento è sempre obbligatorio per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito (art. 77, comma 5).

Domande frequenti

Quante categorie di DPI esistono?

Tre: la I per i rischi minimi, la II per i rischi intermedi e la III per i rischi mortali o di danno grave e irreversibile. La classificazione deriva dal Regolamento UE 2016/425.

Quali DPI rientrano nella terza categoria?

I dispositivi che proteggono da rischi mortali o irreversibili: anticaduta, autorespiratori, protezione da agenti chimici, da scariche elettriche e da temperature estreme. Richiedono addestramento obbligatorio.

I DPI sono la prima misura di prevenzione?

No. L’art. 75 li colloca come ultima barriera: si usano quando il rischio non può essere eliminato o ridotto a sufficienza con misure tecniche, di protezione collettiva, organizzative o procedurali.

Quando è obbligatorio l’addestramento all’uso dei DPI?

Sempre per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito; per gli altri il datore di lavoro garantisce informazione e formazione adeguate all’uso.

Chi sceglie i DPI in azienda?

Il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi, scegliendo dispositivi conformi e adeguati ai rischi, alle condizioni dei luoghi e alle esigenze ergonomiche, previa consultazione del RLS.

Cosa distingue le procedure di certificazione delle categorie?

La I si basa sull’autocertificazione del fabbricante; la II richiede l’esame UE del tipo presso un organismo notificato; la III aggiunge anche il controllo della produzione.

Riferimenti normativi

  • Art. 75 D.Lgs. 81/08
  • Art. 76 D.Lgs. 81/08
  • Art. 77 D.Lgs. 81/08
  • Art. 79 D.Lgs. 81/08
  • Regolamento UE 2016/425

Sinonimi

Categorie DPI, Dispositivi di protezione individuale, DPI I II III categoria, Criteri scelta DPI

Link correlati

Continua a leggere