I DPI devono essere scelti dopo aver valutato i rischi residui e dopo aver privilegiato misure tecniche e organizzative: la priorità della prevenzione collettiva su quella individuale è un principio dell'art. 15. Un DPI inadatto o non indossato correttamente può dare una falsa sensazione di sicurezza.
Le tre categorie di DPI
Il Regolamento UE 2016/425 classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono. La categoria determina gli obblighi di certificazione e, indirettamente, le esigenze di addestramento.
| Categoria | Tipo di rischio | Esempi |
| --- | --- | --- |
| I | Rischi minimi | Guanti da giardinaggio, occhiali da sole, grembiuli |
| II | Rischi non minimi né mortali | Elmetti, calzature antinfortunistiche, gilet alta visibilità |
| III | Rischi mortali o di danno irreversibile | Anticaduta, respiratori, protezione da agenti chimici/elettrici |
Per i DPI di terza categoria l'addestramento all'uso è obbligatorio (art. 77, comma 5), così come per i dispositivi di protezione dell'udito.
Compatibilità e rischio residuo
La scelta parte dai pericoli che restano dopo le misure collettive: non si usano i DPI per compensare carenze eliminabili alla fonte. Quando il lavoratore indossa più DPI contemporaneamente (es. elmetto, occhiali, otoprotettori e respiratore), questi devono essere compatibili e mantenere ciascuno la propria efficacia. Considera anche durata, comfort, taglie e condizioni ambientali, coinvolgendo gli utilizzatori in prove pratiche.
Consegna, addestramento e controllo
La consegna va registrata (modello, taglia, data, istruzioni, obblighi d'uso) conservando schede tecniche e marcatura CE. La formazione spiega limiti, indossamento, manutenzione, pulizia e sostituzione; per i DPI di terza categoria e per gli otoprotettori serve addestramento pratico documentato. I preposti vigilano sull'uso corretto e segnalano l'usura: la scelta va riesaminata quando cambiano lavorazioni, sostanze o feedback degli utenti.
Passi operativi
1. Parti dal rischio residuo
Verifica quali pericoli restano dopo misure collettive e procedurali. Non usare DPI per compensare carenze eliminabili alla fonte.
2. Definisci requisiti tecnici
Individua norme EN, livello di protezione, compatibilità tra DPI e condizioni ambientali. Considera durata, comfort e taglie.
3. Prova con gli utilizzatori
Coinvolgi lavoratori e preposti in test pratici. Verifica interferenze con occhiali, elmetti, respiratori o protezioni uditive.
4. Formalizza consegna
Registra modello, taglia, data, istruzioni e obblighi d'uso. Conserva schede tecniche e marcatura CE.
5. Forma e addestra
Spiega limiti, indossamento, manutenzione, pulizia e sostituzione. Per DPI complessi prevedi addestramento pratico documentato.
6. Controlla uso e manutenzione
I preposti verificano uso corretto e segnalano usura. Aggiorna la scelta se cambiano lavorazioni, sostanze o feedback degli utenti.
Domande frequenti
I DPI vanno forniti gratuitamente?
Sì: il datore di lavoro fornisce i DPI a titolo gratuito, ne assicura il mantenimento in efficienza e provvede alle riparazioni e sostituzioni necessarie.
Per quali DPI è obbligatorio l'addestramento?
Per i DPI di terza categoria (rischi mortali o di danno irreversibile, come anticaduta e respiratori) e per i dispositivi di protezione dell'udito l'addestramento è obbligatorio per legge.
Posso scegliere i DPI solo in base al prezzo?
No: la scelta deve garantire protezione adeguata al rischio residuo, compatibilità con altri DPI e con il lavoratore, e comfort sufficiente a un uso continuativo. Un DPI scomodo non viene indossato.
Chi controlla che i DPI siano usati correttamente?
Il preposto vigila sull'uso corretto e segnala usura e mancato utilizzo; il lavoratore ha l'obbligo di utilizzarli secondo formazione e istruzioni e di averne cura.
La marcatura CE basta per scegliere un DPI?
È un requisito necessario ma non sufficiente: il DPI deve essere certificato per lo specifico rischio (norma EN pertinente) e adeguato alla mansione e alle condizioni d'uso reali.
Riferimenti normativi
- Titolo III Capo II D.Lgs. 81/08
- Art. 77 D.Lgs. 81/08
- Regolamento UE 2016/425
Link correlati
- Glossario: DPI(glossario)
- Approfondimento: categorie e criteri di scelta DPI(glossario)
- Addestramento DPI(servizio)
- DVR e DPI(servizio)
- Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)(normativa)
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DPI — Dispositivi di Protezione Individuale
I DPI sono le attrezzature che il lavoratore indossa per proteggersi dai rischi residui non eliminabili con misure tecniche o collettive. Sono classificati in tre categorie dal Reg. UE 2016/425 e disciplinati dagli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08, che ne impongono fornitura gratuita e formazione.
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Schede tecniche DPI
Schede tecniche DPI: Documenti del fabbricante che riportano caratteristiche, prestazioni, limiti d’uso, manutenzione e conformità dei dispositivi di protezione individuale.
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Rischio caduta dall’alto
La caduta dall'alto è la prima causa di infortunio mortale nei cantieri. Riguarda il lavoro in quota, definito dall'art. 107 del D.Lgs. 81/08 come l'attività che espone a un rischio di caduta da quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Il Titolo IV impone la priorità delle protezioni collettive su quelle individuali.
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DPI di prima categoria
I DPI di prima categoria proteggono da rischi minimi (lesioni meccaniche superficiali, contatto con acqua o calore moderato, urti lievi) e seguono la procedura di conformità più semplice del Regolamento UE 2016/425: l’autocertificazione del fabbricante, senza intervento di un organismo notificato.