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Termine · DPI

DPI di seconda categoria

I DPI di seconda categoria proteggono da rischi non minimi ma non mortali né di danno irreversibile: è la categoria “residuale” del Regolamento UE 2016/425 che comprende ciò che non rientra nella prima né nella terza. Richiedono l’esame UE del tipo presso un organismo notificato prima della marcatura CE.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Collocazione tra prima e terza categoria

Il Regolamento (UE) 2016/425 definisce in positivo solo la prima categoria (rischi minimi, Allegato I) e la terza (rischi mortali o di danno irreversibile alla salute): la seconda categoria è residuale e comprende tutti i DPI che non rientrano nelle altre due. Vi appartengono, ad esempio, occhiali e visiere contro proiezioni, guanti per rischi meccanici significativi, scarpe antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità ed elmetti di protezione (caschi da cantiere).

CategoriaRischioConformitàNumero ente notificato
IMinimoAutocertificazioneNo
IIIntermedioEsame UE del tipoNo
IIIMortale/irreversibileEsame UE del tipo + controllo produzione

Valutazione di conformità

Per i DPI di seconda categoria il fabbricante deve sottoporre il dispositivo all’esame UE del tipo (Modulo B) presso un organismo notificato, che ne verifica la conformità ai requisiti essenziali; ottenuto il certificato, emette la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE. A differenza della terza categoria, non è richiesto il controllo continuo della produzione, quindi la marcatura CE non è seguita dal numero dell’organismo notificato.

Obblighi del datore di lavoro

Valgono gli obblighi del Titolo III, Capo II del D.Lgs. 81/08: la scelta dei DPI parte dalla valutazione dei rischi residui (art. 77), dopo le misure di protezione collettiva. Il datore fornisce DPI adeguati, ne cura igiene e manutenzione e informa i lavoratori; per la seconda categoria è dovuta l’informazione e formazione sull’uso, mentre l’addestramento obbligatorio scatta solo per la terza categoria e per i protettori dell’udito. Schede tecniche, dichiarazioni di conformità, nota informativa e registri di consegna restano le evidenze in caso di controllo.

Domande frequenti

Cosa sono i DPI di seconda categoria?

Sono i dispositivi che proteggono da rischi non minimi ma non mortali né di danno irreversibile: una categoria residuale del Regolamento UE 2016/425 che comprende ciò che non è prima né terza categoria.

Quali DPI rientrano nella seconda categoria?

Tipicamente occhiali e visiere, guanti per rischi meccanici rilevanti, scarpe antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità ed elmetti di protezione da cantiere.

Serve un organismo notificato per i DPI di seconda categoria?

Sì, per l’esame UE del tipo (Modulo B), ma non per il controllo della produzione: per questo la marcatura CE non è seguita dal numero dell’organismo notificato, come avviene invece per la terza categoria.

I DPI di seconda categoria richiedono addestramento?

No: è dovuta l’informazione e la formazione sull’uso, ma l’addestramento obbligatorio dell’art. 77 riguarda i DPI di terza categoria e i protettori dell’udito.

Le scarpe antinfortunistiche di che categoria sono?

Di seconda categoria: proteggono da rischi rilevanti (schiacciamento, perforazione, scivolamento) ma non da rischi mortali, quindi seguono l’esame UE del tipo senza controllo della produzione.

Riferimenti normativi

  • Regolamento UE 2016/425
  • Allegato V Regolamento UE 2016/425
  • Art. 76 D.Lgs. 81/08
  • Art. 77 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

DPI categoria II, protezione intermedia

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