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Termine · DPI

DPI di terza categoria

I DPI di terza categoria proteggono da rischi che possono causare morte o danni irreversibili (cadute dall’alto, agenti chimici, atmosfere pericolose) e impongono al datore di lavoro un addestramento specifico e documentato.

Aggiornato il 2026-06-18

I DPI di terza categoria, elencati nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2016/425, proteggono il lavoratore da rischi che possono provocare conseguenze gravissime, permanenti o letali. L'elenco comprende, tra gli altri, i dispositivi contro le cadute dall'alto, i DPI delle vie respiratorie che proteggono da atmosfere con carenza di ossigeno o da agenti chimici e biologici, i dispositivi contro gli agenti chimici nocivi, le radiazioni ionizzanti, gli ambienti molto caldi o molto freddi, il rischio elettrico e l'annegamento.

La valutazione della conformità di questi DPI è la più rigorosa: oltre all'esame UE del tipo svolto da un Organismo Notificato (Modulo B), il fabbricante deve assoggettare la produzione a una sorveglianza continua (Modulo C2, controlli su base statistica, oppure Modulo D, garanzia qualità del processo). Il numero identificativo dell'Organismo Notificato che effettua la sorveglianza compare accanto alla marcatura CE.

Sul piano degli obblighi aziendali, l'Art. 77 comma 5 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro assicuri uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI di terza categoria (oltre che dei dispositivi di protezione dell'udito). L'addestramento, distinto dalla semplice informazione, è obbligatorio, va erogato prima dell'uso e ripetuto quando necessario, e deve risultare da apposita registrazione. Per i dispositivi anticaduta è inoltre essenziale verificare periodicamente l'integrità secondo le istruzioni del fabbricante.

Riferimenti normativi

  • Regolamento (UE) 2016/425 — Allegato I
  • Art. 77 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

DPI categoria III, DPI salvavita, terza categoria DPI

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