Il DPR 22 ottobre 2001 n. 462 disciplina il procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di impianti elettrici di messa a terra e di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Ha semplificato gli adempimenti previgenti, individuando con chiarezza chi deve fare cosa: il datore di lavoro denuncia l'impianto e ne richiede le verifiche; gli organismi competenti effettuano i controlli.
In pratica, dopo la realizzazione dell'impianto e il rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore, il datore di lavoro trasmette la denuncia (oggi tramite il portale INAIL). Successivamente l'impianto deve essere sottoposto a verifiche periodiche da parte dell'ASL/ARPA territorialmente competente oppure di un organismo abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MiSE). La periodicità ordinaria è di cinque anni, ridotta a due anni per cantieri, locali a uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
Le verifiche del DPR 462/01 sono distinte dalla manutenzione ordinaria, che resta a carico del datore di lavoro: la verifica periodica accerta il permanere dei requisiti di sicurezza, ma non sostituisce i controlli e la manutenzione che vanno eseguiti con regolarità. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia e verifica costituisce violazione sanzionabile e, soprattutto, lascia scoperto un rischio elettrico potenzialmente letale per i lavoratori.
Riferimenti normativi
- DPR 462/01
- Art. 86 D.Lgs. 81/08
- Art. 80 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
DPR 462/2001, DPR 22 ottobre 2001 n. 462, Verifiche impianti di terra
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