Cos’è il DUVRI
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. Viene elaborato dal datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che operano all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva. Il documento valuta esclusivamente i rischi da interferenza, cioè quelli che derivano dal contatto tra le attività dell’appaltatore e quelle del committente o di altri appaltatori presenti contemporaneamente.
Non rientrano nel DUVRI i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice, che restano valutati nel suo DVR. Il DUVRI è allegato al contratto di appalto o d’opera e ne costituisce parte integrante.
DUVRI e DVR a confronto
| Aspetto | DVR | DUVRI |
|---|---|---|
| Riferimento | Art. 17 e 28 D.Lgs. 81/08 | Art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/08 |
| Chi lo redige | Ogni datore di lavoro | Datore di lavoro committente |
| Oggetto | Tutti i rischi dell’attività | Solo rischi da interferenza |
| Obbligatorietà | Sempre | Solo in presenza di interferenze |
| Delega | Non delegabile la valutazione | Coordinamento promosso dal committente |
Quando il DUVRI non serve
Il comma 3-bis dell’art. 26 esclude l’obbligo di DUVRI per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non supera i cinque uomini-giorno, sempre che non comportino rischi di incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati o rischi particolari (es. cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive). Restano comunque dovuti gli obblighi di cooperazione e coordinamento e l’informazione reciproca sui rischi.
Nei cantieri temporanei o mobili soggetti al Titolo IV, la gestione delle interferenze tra imprese non avviene tramite DUVRI ma attraverso il PSC redatto dal coordinatore per la progettazione.
Domande frequenti
Chi deve redigere il DUVRI?
Il datore di lavoro committente, cioè chi affida l’appalto o il contratto d’opera all’interno della propria azienda. È lui a promuovere la cooperazione e il coordinamento e a elaborare il documento sui rischi da interferenza.
Qual è la differenza tra DVR e DUVRI?
Il DVR valuta tutti i rischi propri dell’attività di ogni singola azienda; il DUVRI valuta solo i rischi che nascono dall’interferenza tra le lavorazioni di committente e appaltatori che operano negli stessi luoghi.
Quando il DUVRI non è obbligatorio?
Per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture e i lavori inferiori a cinque uomini-giorno, purché privi di rischi particolari (incendio elevato, ambienti confinati, cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive).
Il DUVRI va allegato al contratto?
Sì. Il DUVRI è allegato al contratto di appalto o d’opera e ne costituisce parte integrante; va aggiornato in caso di modifiche significative dell’appalto.
Nei cantieri edili serve il DUVRI?
No: nei cantieri temporanei o mobili del Titolo IV le interferenze tra imprese sono gestite con il PSC redatto dal coordinatore per la progettazione, non con il DUVRI.
Riferimenti normativi
- Art. 26 D.Lgs. 81/08
- Art. 17 D.Lgs. 81/08
- Art. 28 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, Valutazione rischi interferenze
Link correlati
- DUVRI (scheda sintetica)(glossario)
- DVR(glossario)
- PSC(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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- Termine
Idoneità tecnico-professionale
Verifica che committente e datori di lavoro devono effettuare sulle imprese e sui lavoratori autonomi prima di affidare lavori in cantiere, secondo l’art. 90 e l’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
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Idoneità tecnico-professionale negli appalti (art. 26, Allegato XVII)
Negli appalti il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi (art. 26, comma 1). L'Allegato XVII elenca la documentazione minima da acquisire per accertare la capacità di eseguire i lavori in sicurezza.
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).