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DUVRI: cos’è, quando serve e differenze con il DVR

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: il committente lo redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi che nascono dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR, che valuta i rischi propri di ogni datore di lavoro.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. Viene elaborato dal datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che operano all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva. Il documento valuta esclusivamente i rischi da interferenza, cioè quelli che derivano dal contatto tra le attività dell’appaltatore e quelle del committente o di altri appaltatori presenti contemporaneamente.

Non rientrano nel DUVRI i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice, che restano valutati nel suo DVR. Il DUVRI è allegato al contratto di appalto o d’opera e ne costituisce parte integrante.

DUVRI e DVR a confronto

AspettoDVRDUVRI
RiferimentoArt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08Art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/08
Chi lo redigeOgni datore di lavoroDatore di lavoro committente
OggettoTutti i rischi dell’attivitàSolo rischi da interferenza
ObbligatorietàSempreSolo in presenza di interferenze
DelegaNon delegabile la valutazioneCoordinamento promosso dal committente

Quando il DUVRI non serve

Il comma 3-bis dell’art. 26 esclude l’obbligo di DUVRI per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non supera i cinque uomini-giorno, sempre che non comportino rischi di incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati o rischi particolari (es. cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive). Restano comunque dovuti gli obblighi di cooperazione e coordinamento e l’informazione reciproca sui rischi.

Nei cantieri temporanei o mobili soggetti al Titolo IV, la gestione delle interferenze tra imprese non avviene tramite DUVRI ma attraverso il PSC redatto dal coordinatore per la progettazione.

Domande frequenti

Chi deve redigere il DUVRI?

Il datore di lavoro committente, cioè chi affida l’appalto o il contratto d’opera all’interno della propria azienda. È lui a promuovere la cooperazione e il coordinamento e a elaborare il documento sui rischi da interferenza.

Qual è la differenza tra DVR e DUVRI?

Il DVR valuta tutti i rischi propri dell’attività di ogni singola azienda; il DUVRI valuta solo i rischi che nascono dall’interferenza tra le lavorazioni di committente e appaltatori che operano negli stessi luoghi.

Quando il DUVRI non è obbligatorio?

Per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture e i lavori inferiori a cinque uomini-giorno, purché privi di rischi particolari (incendio elevato, ambienti confinati, cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive).

Il DUVRI va allegato al contratto?

Sì. Il DUVRI è allegato al contratto di appalto o d’opera e ne costituisce parte integrante; va aggiornato in caso di modifiche significative dell’appalto.

Nei cantieri edili serve il DUVRI?

No: nei cantieri temporanei o mobili del Titolo IV le interferenze tra imprese sono gestite con il PSC redatto dal coordinatore per la progettazione, non con il DUVRI.

Riferimenti normativi

  • Art. 26 D.Lgs. 81/08
  • Art. 17 D.Lgs. 81/08
  • Art. 28 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, Valutazione rischi interferenze

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