L’obbligo di verifica del committente
L'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare. Si tratta di accertare che il soggetto a cui si affida il lavoro sia organizzativamente e professionalmente capace di eseguirlo in sicurezza.
La documentazione dell’Allegato XVII
Nei cantieri temporanei o mobili la verifica avviene secondo l'Allegato XVII, che elenca la documentazione minima. In sintesi:
| Per le imprese | Per i lavoratori autonomi |
|---|---|
| Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale coerente | Iscrizione alla CCIAA con oggetto coerente |
| DURC (regolarità contributiva) | DURC ove dovuto |
| DVR o autocertificazione (nei casi ammessi) | Specifica documentazione di idoneità tecnico-professionale |
| Documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP | Elenco DPI in dotazione |
| Dichiarazione organico medio annuo per qualifica | Attestati di formazione e idoneità sanitaria ove richiesti |
| Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione/interdittivi | — |
Fuori dai cantieri edili (appalti "interni" ex art. 26), la verifica si effettua acquisendo almeno il certificato di iscrizione alla CCIAA e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale resa ai sensi del DPR 445/2000.
Cooperazione, coordinamento e cartellino
La verifica dell'idoneità è solo il primo degli obblighi dell'art. 26: il committente fornisce informazioni sui rischi specifici dell'ambiente, promuove la cooperazione e il coordinamento (DUVRI ove dovuto) e indica i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Il personale delle imprese in appalto deve inoltre essere munito di tessera di riconoscimento (art. 26, comma 8) con foto, generalità e datore di lavoro. La mancata verifica dell'idoneità espone il committente a responsabilità in caso di infortuni.
Domande frequenti
Chi deve verificare l’idoneità tecnico-professionale?
Il datore di lavoro committente, prima di affidare lavori, servizi o forniture a imprese o lavoratori autonomi che operano nella sua azienda o unità produttiva (art. 26, comma 1).
Cosa prevede l’Allegato XVII?
Elenca la documentazione minima per verificare l’idoneità nei cantieri: iscrizione CCIAA, DURC, DVR, nomina RSPP, dichiarazione dell’organico medio annuo e attestati di formazione, oltre a documenti specifici per i lavoratori autonomi.
Come si verifica l’idoneità negli appalti non edili?
Acquisendo almeno il certificato di iscrizione alla CCIAA e l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale resa ai sensi del DPR 445/2000.
La verifica dell’idoneità basta da sola?
No. È solo il primo obbligo dell’art. 26: seguono l’informazione sui rischi, la cooperazione e il coordinamento (DUVRI ove dovuto) e l’indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il personale in appalto deve avere il cartellino?
Sì. L’art. 26, comma 8, impone la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro per tutto il personale delle imprese in appalto e dei lavoratori autonomi.
Cosa rischia il committente che non verifica l’idoneità?
La mancata verifica è sanzionata e, in caso di infortunio, può comportare la corresponsabilità del committente, oltre alle conseguenze in sede di responsabilità civile e penale.
Riferimenti normativi
- Art. 26 D.Lgs. 81/08
- Allegato XVII D.Lgs. 81/08
- Art. 90 D.Lgs. 81/08
- DPR 445/2000
Sinonimi
Idoneità tecnico-professionale, Verifica idoneità appaltatori, Allegato XVII, Qualifica imprese appalto
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- Termine
Idoneità tecnico-professionale
Verifica che committente e datori di lavoro devono effettuare sulle imprese e sui lavoratori autonomi prima di affidare lavori in cantiere, secondo l’art. 90 e l’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
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DUVRI: cos’è, quando serve e differenze con il DVR
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).