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Termine · Appalti

Idoneità tecnico-professionale negli appalti (art. 26, Allegato XVII)

Negli appalti il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi (art. 26, comma 1). L'Allegato XVII elenca la documentazione minima da acquisire per accertare la capacità di eseguire i lavori in sicurezza.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

L’obbligo di verifica del committente

L'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare. Si tratta di accertare che il soggetto a cui si affida il lavoro sia organizzativamente e professionalmente capace di eseguirlo in sicurezza.

La documentazione dell’Allegato XVII

Nei cantieri temporanei o mobili la verifica avviene secondo l'Allegato XVII, che elenca la documentazione minima. In sintesi:

Per le impresePer i lavoratori autonomi
Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale coerenteIscrizione alla CCIAA con oggetto coerente
DURC (regolarità contributiva)DURC ove dovuto
DVR o autocertificazione (nei casi ammessi)Specifica documentazione di idoneità tecnico-professionale
Documento di valutazione dei rischi e nomina RSPPElenco DPI in dotazione
Dichiarazione organico medio annuo per qualificaAttestati di formazione e idoneità sanitaria ove richiesti
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione/interdittivi

Fuori dai cantieri edili (appalti "interni" ex art. 26), la verifica si effettua acquisendo almeno il certificato di iscrizione alla CCIAA e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale resa ai sensi del DPR 445/2000.

Cooperazione, coordinamento e cartellino

La verifica dell'idoneità è solo il primo degli obblighi dell'art. 26: il committente fornisce informazioni sui rischi specifici dell'ambiente, promuove la cooperazione e il coordinamento (DUVRI ove dovuto) e indica i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Il personale delle imprese in appalto deve inoltre essere munito di tessera di riconoscimento (art. 26, comma 8) con foto, generalità e datore di lavoro. La mancata verifica dell'idoneità espone il committente a responsabilità in caso di infortuni.

Domande frequenti

Chi deve verificare l’idoneità tecnico-professionale?

Il datore di lavoro committente, prima di affidare lavori, servizi o forniture a imprese o lavoratori autonomi che operano nella sua azienda o unità produttiva (art. 26, comma 1).

Cosa prevede l’Allegato XVII?

Elenca la documentazione minima per verificare l’idoneità nei cantieri: iscrizione CCIAA, DURC, DVR, nomina RSPP, dichiarazione dell’organico medio annuo e attestati di formazione, oltre a documenti specifici per i lavoratori autonomi.

Come si verifica l’idoneità negli appalti non edili?

Acquisendo almeno il certificato di iscrizione alla CCIAA e l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale resa ai sensi del DPR 445/2000.

La verifica dell’idoneità basta da sola?

No. È solo il primo obbligo dell’art. 26: seguono l’informazione sui rischi, la cooperazione e il coordinamento (DUVRI ove dovuto) e l’indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il personale in appalto deve avere il cartellino?

Sì. L’art. 26, comma 8, impone la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro per tutto il personale delle imprese in appalto e dei lavoratori autonomi.

Cosa rischia il committente che non verifica l’idoneità?

La mancata verifica è sanzionata e, in caso di infortunio, può comportare la corresponsabilità del committente, oltre alle conseguenze in sede di responsabilità civile e penale.

Riferimenti normativi

  • Art. 26 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XVII D.Lgs. 81/08
  • Art. 90 D.Lgs. 81/08
  • DPR 445/2000

Sinonimi

Idoneità tecnico-professionale, Verifica idoneità appaltatori, Allegato XVII, Qualifica imprese appalto

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