L'idoneità tecnico-professionale è l'attitudine di un'impresa o di un lavoratore autonomo a svolgere in sicurezza le lavorazioni affidate, in relazione alla natura dei lavori e all'organizzazione disponibile. Nei cantieri temporanei o mobili la verifica è un obbligo preciso: l'art. 90 del D.Lgs. 81/08 impone al committente o al responsabile dei lavori di accertarla prima dell'affidamento dei lavori, mentre l'art. 97 carica l'impresa affidataria di analoga verifica sulle imprese esecutrici e sui lavoratori autonomi a cui subaffida.
Le modalità e i documenti da acquisire sono elencati nell'Allegato XVII. Per le imprese si tratta tipicamente di: iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale coerente, DVR (o autocertificazione nei casi ammessi), documento di valutazione dei rischi, nomina del RSPP, attestati di formazione e idoneità sanitaria dei lavoratori, elenco dei DPI in dotazione e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Per i lavoratori autonomi sono richiesti, tra l'altro, iscrizione camerale, documentazione attestante la formazione e l'idoneità sanitaria ove prevista, ed elenco delle attrezzature e dei DPI.
La verifica non è una mera raccolta di carte: è uno strumento di selezione sostanziale che mira a escludere dal cantiere soggetti privi dei requisiti minimi di sicurezza e regolarità. Una verifica omessa o superficiale espone il committente a responsabilità in caso di infortunio e a sanzioni. È buona prassi formalizzare l'esito della verifica e conservare la documentazione per tutta la durata del cantiere e oltre.
Riferimenti normativi
- Art. 90 D.Lgs. 81/08
- Art. 97 D.Lgs. 81/08
- Allegato XVII D.Lgs. 81/08
Sinonimi
ITP, Verifica idoneità tecnico professionale, Idoneità dell’impresa
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