Obbligo e contenuti della formazione
L’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 prevede che il preposto riceva, oltre alla formazione di lavoratore, una formazione particolare e aggiuntiva in relazione ai propri compiti di vigilanza. I contenuti minimi riguardano: i principali soggetti del sistema di prevenzione e i relativi obblighi; la definizione e individuazione dei fattori di rischio; l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali; le modalità di vigilanza e di esercizio del potere-dovere di intervento; le conseguenze derivanti dai comportamenti non conformi.
Le novità della Legge 215/2021 e dell’Accordo 2025
La Legge 215/2021 (conversione del D.L. 146/2021) ha rafforzato il ruolo del preposto e modificato il regime formativo:
| Aspetto | Regola dopo la riforma |
|---|---|
| Individuazione del preposto | Obbligo del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lett. b-bis) |
| Aggiornamento | Almeno una volta ogni 2 anni (non più 5) |
| Modalità | In presenza ove possibile; e-learning limitato |
| Contenuti e durata | Ridefiniti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 |
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riorganizzato l’intero impianto della formazione e definito i nuovi parametri di durata e periodicità, in attuazione delle modifiche introdotte dalla riforma.
Vigilanza e prova di conformità
La formazione del preposto non sostituisce la nomina formale né i poteri gerarchici: deve renderlo capace di esercitare in concreto la vigilanza e di interrompere l’attività in caso di pericolo grave e immediato (art. 19). Per dimostrare la conformità in caso di ispezione vanno conservati attestati, programmi, registri presenze e verifiche di apprendimento, coerenti con il ruolo effettivamente svolto e con la lettera di incarico.
Domande frequenti
La formazione del preposto è obbligatoria?
Sì: l’art. 37, comma 7, impone una formazione particolare e aggiuntiva rispetto a quella di lavoratore, in relazione ai compiti di vigilanza del preposto.
Ogni quanto si aggiorna la formazione del preposto?
Dopo la Legge 215/2021 l’aggiornamento è dovuto almeno una volta ogni due anni, non più ogni cinque, e va svolto in presenza ove possibile.
Cosa contiene la formazione del preposto?
Soggetti e obblighi del sistema di prevenzione, individuazione dei fattori di rischio e delle misure, modalità di vigilanza e di intervento e conseguenze dei comportamenti non conformi.
La formazione del preposto si può fare in e-learning?
L’e-learning è ammesso solo in modo limitato: dopo la riforma la formazione e l’aggiornamento del preposto vanno svolti, ove possibile, in presenza.
Quale Accordo definisce durata e contenuti aggiornati?
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha riorganizzato l’intero sistema della formazione in attuazione delle novità della Legge 215/2021.
Riferimenti normativi
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Art. 19 D.Lgs. 81/08
- Legge 215/2021
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
Sinonimi
corso preposti, aggiornamento preposto, formazione aggiuntiva preposto
Link correlati
- Preposto(glossario)
- Preposto formato(glossario)
- Accordo Stato-Regioni(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
- Corsi sicurezza sul lavoro(servizio)
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- Termine
Preposto
Il preposto è chi sovrintende all’attività lavorativa e vigila sull’attuazione delle direttive di sicurezza, controllandone l’esecuzione. Dal D.L. 146/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro e ha l’obbligo di interrompere i lavori in caso di pericolo grave (artt. 2 e 19 D.Lgs. 81/08).
- Termine
Dirigente per la Sicurezza
Il dirigente per la sicurezza è chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, con autonomia decisionale e di spesa. È destinatario diretto di molti obblighi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- Termine
Preposto formato
Il preposto è il lavoratore che, per competenza professionale e nei limiti dei poteri gerarchici, sovrintende all’attività e ne garantisce l’attuazione (art. 2). Dopo la riforma della Legge 215/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro, ricevere formazione aggiornata almeno ogni due anni e intervenire fino a interrompere l’attività in caso di pericolo grave.
- Termine
Formatore qualificato sicurezza
Formatore qualificato sicurezza: Docente in materia di salute e sicurezza che possiede requisiti di esperienza, competenza didattica e aggiornamento previsti dai criteri nazionali.