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Termine · Formazione

Formazione preposto sicurezza

La formazione del preposto è una formazione particolare aggiuntiva rispetto a quella di lavoratore (art. 37, comma 7). Dopo la riforma della Legge 215/2021, l’aggiornamento è dovuto almeno ogni due anni e va svolto, ove possibile, in presenza. Durata e contenuti di dettaglio sono ridefiniti dall’Accordo Stato-Regioni del 2025.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Obbligo e contenuti della formazione

L’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 prevede che il preposto riceva, oltre alla formazione di lavoratore, una formazione particolare e aggiuntiva in relazione ai propri compiti di vigilanza. I contenuti minimi riguardano: i principali soggetti del sistema di prevenzione e i relativi obblighi; la definizione e individuazione dei fattori di rischio; l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali; le modalità di vigilanza e di esercizio del potere-dovere di intervento; le conseguenze derivanti dai comportamenti non conformi.

Le novità della Legge 215/2021 e dell’Accordo 2025

La Legge 215/2021 (conversione del D.L. 146/2021) ha rafforzato il ruolo del preposto e modificato il regime formativo:

AspettoRegola dopo la riforma
Individuazione del prepostoObbligo del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lett. b-bis)
AggiornamentoAlmeno una volta ogni 2 anni (non più 5)
ModalitàIn presenza ove possibile; e-learning limitato
Contenuti e durataRidefiniti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riorganizzato l’intero impianto della formazione e definito i nuovi parametri di durata e periodicità, in attuazione delle modifiche introdotte dalla riforma.

Vigilanza e prova di conformità

La formazione del preposto non sostituisce la nomina formale né i poteri gerarchici: deve renderlo capace di esercitare in concreto la vigilanza e di interrompere l’attività in caso di pericolo grave e immediato (art. 19). Per dimostrare la conformità in caso di ispezione vanno conservati attestati, programmi, registri presenze e verifiche di apprendimento, coerenti con il ruolo effettivamente svolto e con la lettera di incarico.

Domande frequenti

La formazione del preposto è obbligatoria?

Sì: l’art. 37, comma 7, impone una formazione particolare e aggiuntiva rispetto a quella di lavoratore, in relazione ai compiti di vigilanza del preposto.

Ogni quanto si aggiorna la formazione del preposto?

Dopo la Legge 215/2021 l’aggiornamento è dovuto almeno una volta ogni due anni, non più ogni cinque, e va svolto in presenza ove possibile.

Cosa contiene la formazione del preposto?

Soggetti e obblighi del sistema di prevenzione, individuazione dei fattori di rischio e delle misure, modalità di vigilanza e di intervento e conseguenze dei comportamenti non conformi.

La formazione del preposto si può fare in e-learning?

L’e-learning è ammesso solo in modo limitato: dopo la riforma la formazione e l’aggiornamento del preposto vanno svolti, ove possibile, in presenza.

Quale Accordo definisce durata e contenuti aggiornati?

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha riorganizzato l’intero sistema della formazione in attuazione delle novità della Legge 215/2021.

Riferimenti normativi

  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Art. 19 D.Lgs. 81/08
  • Legge 215/2021
  • Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Sinonimi

corso preposti, aggiornamento preposto, formazione aggiuntiva preposto

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