Docente in materia di salute e sicurezza che possiede requisiti di esperienza, competenza didattica e aggiornamento previsti dai criteri nazionali.
In un sistema prevenzionistico maturo questa figura deve avere incarichi chiari, competenze adeguate e canali di comunicazione con datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS e lavoratori. La nomina formale non basta se non è accompagnata da poteri, tempo e informazioni.
Per le aziende B2B è utile descrivere responsabilità, sostituzioni e flussi di escalation in organigramma sicurezza, procedure interne e verbali. In caso di ispezione contano coerenza tra ruolo assegnato, formazione ricevuta e attività effettivamente svolta.
Riferimenti normativi
- D.I. 06/03/2013
- Accordi Stato-Regioni
Sinonimi
docente sicurezza, trainer HSE
Link correlati
- DVR(glossario)
- RSPP(glossario)
- Formazione sicurezza(servizio)
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- Termine
Preposto
Il preposto è chi sovrintende all’attività lavorativa e vigila sull’attuazione delle direttive di sicurezza, controllandone l’esecuzione. Dal D.L. 146/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro e ha l’obbligo di interrompere i lavori in caso di pericolo grave (artt. 2 e 19 D.Lgs. 81/08).
- Termine
Dirigente per la Sicurezza
Il dirigente per la sicurezza è chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, con autonomia decisionale e di spesa. È destinatario diretto di molti obblighi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- Termine
Preposto formato
Il preposto è il lavoratore che, per competenza professionale e nei limiti dei poteri gerarchici, sovrintende all’attività e ne garantisce l’attuazione (art. 2). Dopo la riforma della Legge 215/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro, ricevere formazione aggiornata almeno ogni due anni e intervenire fino a interrompere l’attività in caso di pericolo grave.
- Termine
Lavoratore somministrato
Il lavoratore somministrato è inviato da un’agenzia per il lavoro (somministratore) presso un’impresa utilizzatrice. Ai fini della sicurezza è equiparato ai dipendenti dell’utilizzatore (art. 3, comma 5, D.Lgs. 81/08): obblighi di informazione, formazione, DPI e sorveglianza sanitaria sono ripartiti tra somministratore e utilizzatore secondo il D.Lgs. 81/2015.