Chi è il preposto e quali obblighi ha
Il preposto è definito dall’art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Gli obblighi specifici sono elencati all’art. 19: sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle disposizioni, verificare l’uso dei DPI, segnalare le deficienze, frequentare i corsi di formazione.
Le novità della Legge 215/2021
La riforma operata dalla Legge 215/2021 (di conversione del D.L. 146/2021) ha rafforzato il ruolo del preposto introducendo, all’art. 18, l’obbligo per il datore di lavoro di individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza. È stato inoltre potenziato il dovere di intervento immediato:
| Novità Legge 215/2021 | Effetto operativo |
|---|---|
| Individuazione obbligatoria del preposto (art. 18) | Il datore di lavoro deve nominarlo formalmente |
| Potere-dovere di intervento (art. 19) | In caso di mancato rispetto interrompe l’attività e segnala |
| Interruzione per pericolo grave | In presenza di deficienze nei mezzi o di pericolo deve sospendere |
| Formazione aggiornata almeno ogni 2 anni | Aggiornamento biennale, non più quinquennale |
Formazione del preposto
L’art. 37 prevede che il preposto riceva una formazione aggiuntiva e specifica rispetto a quella di lavoratore. Con la riforma del 2021 l’aggiornamento è fissato in almeno una volta ogni due anni (in attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni che deve ridefinire durata e contenuti). La formazione deve essere effettuata, ove possibile, in presenza. La nomina formale non basta: il preposto deve avere poteri gerarchici reali, tempo e informazioni, e le evidenze (lettera di incarico, attestati, verbali di vigilanza) devono essere coerenti con l’attività effettivamente svolta. Esiste anche la figura del preposto di fatto, che risponde degli obblighi pur in assenza di nomina formale, quando esercita in concreto la sovrintendenza.
Domande frequenti
Chi è il preposto secondo il D.Lgs. 81/08?
È il lavoratore che, per competenza professionale e nei limiti dei poteri gerarchici, sovrintende all’attività, garantisce l’attuazione delle direttive e ne controlla la corretta esecuzione (art. 2, comma 1, lett. e).
Cosa ha cambiato la Legge 215/2021 per il preposto?
Ha reso obbligatoria l’individuazione del preposto da parte del datore di lavoro (art. 18), ha rafforzato il dovere di intervento immediato fino all’interruzione dell’attività in caso di pericolo e ha portato l’aggiornamento formativo ad almeno una volta ogni due anni.
Ogni quanto si aggiorna la formazione del preposto?
Dopo la riforma del 2021 l’aggiornamento è previsto almeno una volta ogni due anni, in attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni che ridefinirà durata e contenuti dei corsi.
Il preposto può interrompere il lavoro?
Sì. In presenza di deficienze nei mezzi e nelle attrezzature o di ogni altra condizione di pericolo durante le lavorazioni deve interrompere l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente (art. 19).
Esiste il preposto di fatto?
Sì. Chi esercita in concreto la sovrintendenza sull’attività, anche senza nomina formale, è considerato preposto di fatto e risponde dei relativi obblighi e responsabilità.
Riferimenti normativi
- Art. 2 D.Lgs. 81/08
- Art. 19 D.Lgs. 81/08
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Legge 215/2021
Sinonimi
caposquadra, referente operativo, preposto alla sicurezza
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Preposto
Il preposto è chi sovrintende all’attività lavorativa e vigila sull’attuazione delle direttive di sicurezza, controllandone l’esecuzione. Dal D.L. 146/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro e ha l’obbligo di interrompere i lavori in caso di pericolo grave (artt. 2 e 19 D.Lgs. 81/08).
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Dirigente per la Sicurezza
Il dirigente per la sicurezza è chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, con autonomia decisionale e di spesa. È destinatario diretto di molti obblighi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, nei limiti delle proprie attribuzioni.
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Formatore qualificato sicurezza
Formatore qualificato sicurezza: Docente in materia di salute e sicurezza che possiede requisiti di esperienza, competenza didattica e aggiornamento previsti dai criteri nazionali.
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Lavoratore somministrato
Il lavoratore somministrato è inviato da un’agenzia per il lavoro (somministratore) presso un’impresa utilizzatrice. Ai fini della sicurezza è equiparato ai dipendenti dell’utilizzatore (art. 3, comma 5, D.Lgs. 81/08): obblighi di informazione, formazione, DPI e sorveglianza sanitaria sono ripartiti tra somministratore e utilizzatore secondo il D.Lgs. 81/2015.