Chi è il medico autorizzato
Il medico autorizzato è la figura introdotta dal D.Lgs. 101/2020 (che ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom in materia di radioprotezione) per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. La sorveglianza dei lavoratori classificati in categoria A (quelli per cui è più probabile il superamento di determinate frazioni dei limiti di dose) è riservata al medico autorizzato; per i lavoratori in categoria B la sorveglianza può essere svolta dal medico autorizzato o dal medico competente. È quindi una figura sanitaria distinta e ulteriore rispetto al medico competente del Titolo I del D.Lgs. 81/08.
Requisiti e abilitazione
Per esercitare, il medico autorizzato deve possedere un titolo e un’abilitazione specifici e risultare iscritto nell’apposito elenco nazionale dei medici autorizzati tenuto presso l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL). L’abilitazione si consegue con il superamento di un esame e va mantenuta tramite aggiornamento professionale. Questa specializzazione garantisce la competenza necessaria a valutare gli effetti dell’esposizione a radiazioni ionizzanti, che differiscono per natura dai rischi tradizionalmente seguiti dal medico competente.
| Aspetto | Medico autorizzato | Medico competente |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | D.Lgs. 101/2020 | D.Lgs. 81/08 (artt. 25, 38, 41) |
| Ambito | Lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti | Rischi generali da lavoro |
| Categoria A | Riservata al medico autorizzato | Non competente |
| Iscrizione | Elenco nazionale medici autorizzati (INL) | Elenco medici competenti (Ministero Salute) |
Compiti operativi
Il medico autorizzato istituisce e aggiorna il documento sanitario personale del lavoratore esposto, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica tenendo conto della dose ricevuta, programma gli accertamenti, e collabora con l’esperto di radioprotezione e con il datore di lavoro nella valutazione del rischio da radiazioni. Come per ogni figura sanitaria, la nomina deve essere accompagnata da incarico chiaro, accesso alle informazioni dosimetriche e canali di comunicazione con datore di lavoro, RSPP, esperto di radioprotezione e RLS.
Domande frequenti
Chi è il medico autorizzato?
È il professionista abilitato che effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020, distinto dal medico competente del D.Lgs. 81/08.
Che differenza c’è tra medico autorizzato e medico competente?
Il medico autorizzato segue gli esposti a radiazioni ionizzanti (obbligatorio per la categoria A) secondo il D.Lgs. 101/2020; il medico competente si occupa della sorveglianza sui rischi generali da lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Quali lavoratori deve sorvegliare il medico autorizzato?
I lavoratori esposti classificati in categoria A in via esclusiva; per la categoria B la sorveglianza può essere affidata al medico autorizzato o al medico competente.
Quali requisiti deve avere il medico autorizzato?
Deve possedere abilitazione e titolo specifici ed essere iscritto nell’elenco nazionale dei medici autorizzati tenuto presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, con obbligo di aggiornamento.
Quali documenti gestisce il medico autorizzato?
Istituisce e aggiorna il documento sanitario personale del lavoratore esposto, esprime il giudizio di idoneità tenendo conto delle dosi e programma gli accertamenti previsti.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 101/2020
- Direttiva 2013/59/Euratom
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
medico radioprotezione, medico esposti radiazioni
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Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
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Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.