Con il termine mobbing si indica un insieme di comportamenti ostili, ripetuti e prolungati nel tempo, diretti contro un lavoratore con l'effetto di isolarlo, screditarlo o estrometterlo dal contesto lavorativo. Gli atti possono provenire da superiori (mobbing verticale o bossing) o da colleghi di pari livello (mobbing orizzontale) e comprendono, ad esempio, dequalificazione professionale, esclusione dalle comunicazioni, critiche pretestuose, sovraccarico o svuotamento delle mansioni. La giurisprudenza italiana richiede, per qualificare una situazione come mobbing, la sistematicità delle condotte, la durata apprezzabile, l'intento persecutorio e un danno alla salute o alla personalità del lavoratore.
Il mobbing non è disciplinato da una legge organica specifica, ma trova tutela nell'art. 2087 del Codice civile, che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori. Sul piano della sicurezza, le conseguenze del mobbing (ansia, disturbi del sonno, depressione, disturbo post-traumatico da stress) collocano il fenomeno nell'area dei rischi psicosociali che il datore deve considerare nella valutazione dei rischi, in particolare nell'ambito della valutazione dello stress lavoro-correlato.
La prevenzione passa da una organizzazione del lavoro chiara e trasparente, da codici di condotta, da canali di segnalazione e ascolto, dalla formazione di dirigenti e preposti alla gestione dei conflitti e dal coinvolgimento del medico competente e del RLS. È utile distinguere il mobbing dallo straining (singolo atto stressante con effetti durevoli) e dalle normali conflittualità lavorative, che non integrano di per sé una condotta persecutoria.
Riferimenti normativi
- Art. 2087 Codice civile
- Art. 28 D.Lgs. 81/08
- Art. 15 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)
Sinonimi
Vessazioni sul lavoro, Bossing, Molestie morali
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