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Termine · Rischio fisico

Radiazioni ionizzanti

Le radiazioni ionizzanti hanno energia sufficiente a ionizzare la materia e danneggiare le cellule; l'esposizione dei lavoratori è regolata dal D.Lgs. 101/2020 (radioprotezione), non dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.

Aggiornato il 2026-06-18

Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni (raggi X, raggi gamma, particelle alfa e beta, neutroni) con energia sufficiente a strappare elettroni agli atomi, generando ioni e potenziali danni biologici a DNA e tessuti. Le sorgenti tipiche nei luoghi di lavoro sono apparecchiature radiogene e acceleratori, sorgenti radioattive sigillate e non sigillate, impieghi medici (radiologia, radioterapia, medicina nucleare), controlli non distruttivi industriali e l'esposizione al radon in ambienti confinati. Gli effetti si distinguono in deterministici (con soglia, come eritemi e ustioni) e stocastici (senza soglia, come l'aumento del rischio di tumori).

A differenza degli altri agenti fisici, le radiazioni ionizzanti non rientrano nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 ma nella normativa specifica di radioprotezione: il D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101, che recepisce la direttiva 2013/59/Euratom e ha sostituito il previgente D.Lgs. 230/1995. La disciplina si fonda sui principi di giustificazione, ottimizzazione (ALARA, esposizioni mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile) e limitazione delle dosi, con limiti di dose efficace per i lavoratori esposti più restrittivi di quelli per la popolazione.

Il sistema di protezione prevede la classificazione dei lavoratori (categoria A e B) e delle aree (zone controllate e sorvegliate), la sorveglianza fisica affidata all'esperto di radioprotezione e la sorveglianza medica affidata al medico autorizzato o competente, la dosimetria individuale e ambientale, oltre a obblighi di comunicazione, nulla osta o notifica per le pratiche. Una parte importante della norma è dedicata al radon, con la fissazione di livelli di riferimento e l'obbligo di valutazione nei luoghi di lavoro a rischio. Per gli ambienti dove convivono più rischi, la radioprotezione si integra con il DVR senza sostituirne la logica.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 101/2020
  • Direttiva 2013/59/Euratom
  • Art. 15 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

radioprotezione, raggi X, radon, esposizione a radiazioni

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