Cos’è il REACH e a chi si applica
Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) — acronimo di *Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals* — è la principale normativa europea sulle sostanze chimiche, gestita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki. Si fonda sul principio “no data, no market”: senza i dati necessari sulla sicurezza, una sostanza non può essere fabbricata o immessa sul mercato. Riguarda fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle (le imprese che impiegano sostanze e miscele nei propri processi), questi ultimi tipicamente nel ruolo di destinatari di obblighi informativi.
I quattro pilastri (REACH)
Il regolamento si articola in quattro processi che ne compongono l’acronimo:
| Pilastro | Contenuto |
|---|---|
| Registrazione | Obbligo di registrare presso l’ECHA le sostanze fabbricate/importate ≥ 1 t/anno, con dossier tecnico |
| Valutazione | Esame dei dossier e delle sostanze da parte di ECHA e Stati membri |
| Autorizzazione | Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in Allegato XIV usabili solo previa autorizzazione |
| Restrizione | Limitazioni o divieti d’uso per sostanze a rischio (Allegato XVII) |
Le sostanze SVHC (es. cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, PBT) sono inserite nella Candidate List e possono migrare verso autorizzazione o restrizione.
Collegamento con la sicurezza sul lavoro
Per la salute e sicurezza il punto di contatto principale è la scheda dati di sicurezza (SDS): l’art. 31 del REACH ne impone la redazione e la trasmissione lungo la catena di fornitura, con gli scenari di esposizione allegati per le sostanze registrate in quantità rilevanti. Il datore di lavoro utilizzatore deve usare queste informazioni per la valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/08), verificare che gli usi siano coperti dagli scenari di esposizione e rispettare le condizioni d’uso indicate. REACH e CLP sono complementari: il primo governa registrazione e gestione delle sostanze, il secondo la loro classificazione ed etichettatura.
Domande frequenti
Cosa significa REACH?
È l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals: il Regolamento (CE) 1907/2006 che disciplina registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche nell’UE.
Cosa significa il principio “no data, no market”?
Che senza i dati necessari sulla sicurezza di una sostanza questa non può essere fabbricata né immessa sul mercato europeo: l’onere della prova ricade sugli operatori economici.
Chi gestisce il REACH?
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede a Helsinki, insieme agli Stati membri per le attività di valutazione e controllo.
Che collegamento c’è tra REACH e sicurezza sul lavoro?
L’art. 31 del REACH impone la scheda dati di sicurezza, con gli scenari di esposizione, che il datore di lavoro utilizza per la valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08.
Che differenza c’è tra REACH e CLP?
Sono complementari: il REACH governa registrazione, autorizzazione e gestione delle sostanze; il CLP ne disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio.
Riferimenti normativi
- Regolamento CE 1907/2006
- Art. 31 Regolamento REACH
- Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08
Sinonimi
REACH, sostanze chimiche UE, Regolamento 1907/2006
Link correlati
- Regolamento CLP(glossario)
- Scheda dati di sicurezza SDS(glossario)
- Rischio cancerogeno(glossario)
- DVR(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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- Termine
Regolamento CLP
Il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) disciplina classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose nell’UE, recependo il sistema globale armonizzato GHS dell’ONU. Definisce classi e categorie di pericolo, pittogrammi, avvertenze e frasi H/P che compaiono sull’etichetta e nella scheda dati di sicurezza.
- Termine
Regolamento REACH
Regolamento europeo CE 1907/2006 su Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche, con obblighi lungo tutta la catena di fornitura.
- Termine
Regolamento CLP
Regolamento europeo CE 1272/2008 che recepisce il sistema GHS dell’ONU per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele pericolose.
- Termine
Rischio Chimico
Il rischio chimico deriva dalla presenza di agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro. Va valutato considerando proprietà pericolose, livello, tipo e durata dell’esposizione e circostanze d’uso, secondo il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08, con misure graduate in base all’entità del rischio.