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Termine · Normativa

Regolamento REACH

Il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) disciplina registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche nell’UE, secondo il principio “no data, no market”. Impone agli operatori la registrazione delle sostanze presso l’ECHA e la trasmissione della scheda dati di sicurezza lungo la catena di fornitura.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il REACH e a chi si applica

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) — acronimo di *Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals* — è la principale normativa europea sulle sostanze chimiche, gestita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki. Si fonda sul principio “no data, no market”: senza i dati necessari sulla sicurezza, una sostanza non può essere fabbricata o immessa sul mercato. Riguarda fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle (le imprese che impiegano sostanze e miscele nei propri processi), questi ultimi tipicamente nel ruolo di destinatari di obblighi informativi.

I quattro pilastri (REACH)

Il regolamento si articola in quattro processi che ne compongono l’acronimo:

PilastroContenuto
RegistrazioneObbligo di registrare presso l’ECHA le sostanze fabbricate/importate ≥ 1 t/anno, con dossier tecnico
ValutazioneEsame dei dossier e delle sostanze da parte di ECHA e Stati membri
AutorizzazioneSostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in Allegato XIV usabili solo previa autorizzazione
RestrizioneLimitazioni o divieti d’uso per sostanze a rischio (Allegato XVII)

Le sostanze SVHC (es. cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, PBT) sono inserite nella Candidate List e possono migrare verso autorizzazione o restrizione.

Collegamento con la sicurezza sul lavoro

Per la salute e sicurezza il punto di contatto principale è la scheda dati di sicurezza (SDS): l’art. 31 del REACH ne impone la redazione e la trasmissione lungo la catena di fornitura, con gli scenari di esposizione allegati per le sostanze registrate in quantità rilevanti. Il datore di lavoro utilizzatore deve usare queste informazioni per la valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/08), verificare che gli usi siano coperti dagli scenari di esposizione e rispettare le condizioni d’uso indicate. REACH e CLP sono complementari: il primo governa registrazione e gestione delle sostanze, il secondo la loro classificazione ed etichettatura.

Domande frequenti

Cosa significa REACH?

È l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals: il Regolamento (CE) 1907/2006 che disciplina registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche nell’UE.

Cosa significa il principio “no data, no market”?

Che senza i dati necessari sulla sicurezza di una sostanza questa non può essere fabbricata né immessa sul mercato europeo: l’onere della prova ricade sugli operatori economici.

Chi gestisce il REACH?

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede a Helsinki, insieme agli Stati membri per le attività di valutazione e controllo.

Che collegamento c’è tra REACH e sicurezza sul lavoro?

L’art. 31 del REACH impone la scheda dati di sicurezza, con gli scenari di esposizione, che il datore di lavoro utilizza per la valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08.

Che differenza c’è tra REACH e CLP?

Sono complementari: il REACH governa registrazione, autorizzazione e gestione delle sostanze; il CLP ne disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio.

Riferimenti normativi

  • Regolamento CE 1907/2006
  • Art. 31 Regolamento REACH
  • Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08

Sinonimi

REACH, sostanze chimiche UE, Regolamento 1907/2006

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