Procedura con cui lavoratore o datore di lavoro possono contestare il giudizio del medico competente entro i termini previsti.
La sorveglianza sanitaria nasce dalla valutazione dei rischi e si traduce in protocolli mirati per mansione. Il medico competente collabora con datore di lavoro e RSPP, tutela la riservatezza sanitaria e rilascia giudizi di idoneità alla mansione specifica.
Le aziende devono garantire convocazioni, tracciamento delle scadenze, gestione delle limitazioni e aggiornamento del DVR quando emergono elementi sanitari rilevanti. La cartella sanitaria resta sotto responsabilità del medico competente.
Riferimenti normativi
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
ricorso giudizio idoneità, opposizione idoneità
Link correlati
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- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
- Termine
Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
- Termine
Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
- Termine
Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.