Salta al contenuto principale

Termine · Salute organizzativa

Smart working e sicurezza

Lo smart working (lavoro agile) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato senza vincoli precisi di orario o luogo; il datore di lavoro mantiene obblighi di salute e sicurezza, in particolare l'informativa sui rischi e la garanzia della salute del lavoratore.

Aggiornato il 2026-06-18

Lo smart working, definito dalla Legge 81/2017 come 'lavoro agile', è una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo individuale fra le parti, eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Non va confuso con il telelavoro, che presuppone invece una postazione fissa e continuativa fuori sede.

L'art. 22 della Legge 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e a tal fine gli consegna, con cadenza almeno annuale, una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Il lavoratore, a sua volta, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno. Resta inoltre la copertura assicurativa INAIL per gli infortuni e le malattie professionali, anche per quelli occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo scelto per la prestazione, secondo i criteri di legge.

Sul piano operativo, la valutazione dei rischi non si svolge sulla singola postazione domestica scelta dal lavoratore (non ispezionabile dal datore), ma si traduce nell'informativa e nella responsabilizzazione del lavoratore: indicazioni su postazione e videoterminale, illuminazione, posture, gestione delle pause, sicurezza elettrica e gestione delle emergenze. Anche nel lavoro agile vanno considerati i rischi da uso del VDT e i rischi psicosociali come l'iperconnessione, bilanciata dal diritto alla disconnessione, e l'isolamento. La formazione e la sensibilizzazione del lavoratore restano lo strumento centrale di tutela.

Riferimenti normativi

  • Artt. 18-23 L. 81/2017
  • Art. 22 L. 81/2017 (salute e sicurezza)
  • D.Lgs. 81/08 Titolo VII (videoterminali)

Sinonimi

Lavoro agile, Smart work, Lavoro da remoto

Link correlati

Continua a leggere