Le vie di esodo (o vie di fuga) sono l'insieme dei percorsi che, senza ostacoli e in modo protetto, conducono gli occupanti da qualsiasi punto dell'edificio fino a un luogo sicuro all'esterno o a un punto di raccolta. Comprendono corridoi, scale, porte e uscite di emergenza. L'obbligo di disporre di vie e uscite di emergenza idonee deriva dal D.Lgs. 81/08, in particolare dall'Allegato IV sui requisiti dei luoghi di lavoro, mentre il dimensionamento di dettaglio e i criteri di progettazione antincendio sono definiti dal Codice di prevenzione incendi e dalle regole tecniche applicabili.
Perché siano efficaci, le vie di esodo devono rispettare alcuni requisiti fondamentali: essere sempre sgombre e libere da ostacoli o depositi, avere larghezza adeguata al numero di persone da evacuare, condurre verso l'esterno o un luogo sicuro con lunghezza dei percorsi contenuta, disporre di porte che si aprano nel verso dell'esodo e siano facilmente apribili dall'interno senza chiavi o attrezzi, ed essere chiaramente segnalate con cartelli e supportate dall'illuminazione di emergenza. Le uscite di emergenza non devono mai essere chiuse a chiave o bloccate durante la presenza di persone.
La gestione delle vie di esodo è una responsabilità quotidiana: una via di fuga ostruita da merci, una porta antipanico bloccata o una segnaletica mancante sono tra le criticità più frequenti rilevate in fase di ispezione e tra le cause più gravi di esiti negativi negli incendi reali. Il controllo della percorribilità e dell'efficienza delle uscite va inserito tra le attività di sorveglianza e verificato anche in occasione delle prove di evacuazione.
Riferimenti normativi
- Allegato IV D.Lgs. 81/08
- D.M. 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi)
- D.M. 02/09/2021
Sinonimi
vie di fuga, uscite di emergenza, percorsi di esodo
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Addetto Antincendio
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