La visita medica su richiesta del lavoratore è prevista dall'art. 41, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/08. Il lavoratore può chiederla qualora ritenga che il proprio stato di salute, presunto come derivante dall'attività lavorativa o dall'aggravarsi di una condizione, sia correlato ai rischi professionali o alle condizioni della mansione svolta. È uno strumento di tutela attiva che valorizza il ruolo del lavoratore nel sistema di prevenzione.
La richiesta non è automaticamente vincolante: il medico competente ne valuta la fondatezza, cioè la correlazione tra il problema lamentato e i rischi lavorativi cui il lavoratore è effettivamente esposto. Se ritiene la richiesta giustificata, procede con la visita; in caso contrario, può motivatamente non darvi seguito. Questo filtro evita un uso improprio dello strumento, salvaguardandone al contempo la funzione protettiva.
Quando la visita viene effettuata, il medico competente esprime un giudizio di idoneità con le stesse modalità delle altre visite e può aggiornare il protocollo sanitario o segnalare al datore di lavoro la necessità di rivedere la valutazione dei rischi. Anche questa visita, come le altre della sorveglianza sanitaria, è gratuita per il lavoratore e a carico del datore di lavoro.
Riferimenti normativi
- Art. 41, c. 2, lett. c) D.Lgs. 81/08
Sinonimi
visita a richiesta, visita medica volontaria del lavoratore
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Medico Competente (MC)
Medico specializzato in medicina del lavoro che effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici.
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Sorveglianza Sanitaria
Insieme degli atti medici per la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischi specifici.
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Giudizio di Idoneità
Valutazione del MC sull'idoneità del lavoratore alla mansione specifica: idoneo, con prescrizioni/limitazioni, non idoneo.
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Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
Relazione annuale del MC sullo stato di salute dei lavoratori. Trasmessa via INAIL entro il 31 marzo.