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Termine · Sorveglianza sanitaria

Visita medica su richiesta del lavoratore

La visita su richiesta del lavoratore è l’accertamento che il dipendente può domandare al medico competente quando ritiene che le sue condizioni di salute siano connesse ai rischi della mansione.

Aggiornato il 2026-06-18

La visita medica su richiesta del lavoratore è prevista dall'art. 41, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/08. Il lavoratore può chiederla qualora ritenga che il proprio stato di salute, presunto come derivante dall'attività lavorativa o dall'aggravarsi di una condizione, sia correlato ai rischi professionali o alle condizioni della mansione svolta. È uno strumento di tutela attiva che valorizza il ruolo del lavoratore nel sistema di prevenzione.

La richiesta non è automaticamente vincolante: il medico competente ne valuta la fondatezza, cioè la correlazione tra il problema lamentato e i rischi lavorativi cui il lavoratore è effettivamente esposto. Se ritiene la richiesta giustificata, procede con la visita; in caso contrario, può motivatamente non darvi seguito. Questo filtro evita un uso improprio dello strumento, salvaguardandone al contempo la funzione protettiva.

Quando la visita viene effettuata, il medico competente esprime un giudizio di idoneità con le stesse modalità delle altre visite e può aggiornare il protocollo sanitario o segnalare al datore di lavoro la necessità di rivedere la valutazione dei rischi. Anche questa visita, come le altre della sorveglianza sanitaria, è gratuita per il lavoratore e a carico del datore di lavoro.

Riferimenti normativi

  • Art. 41, c. 2, lett. c) D.Lgs. 81/08

Sinonimi

visita a richiesta, visita medica volontaria del lavoratore

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