La visita medica su richiesta del lavoratore è prevista dall'art. 41, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/08. Il lavoratore può chiederla qualora ritenga che il proprio stato di salute, presunto come derivante dall'attività lavorativa o dall'aggravarsi di una condizione, sia correlato ai rischi professionali o alle condizioni della mansione svolta. È uno strumento di tutela attiva che valorizza il ruolo del lavoratore nel sistema di prevenzione.
La richiesta non è automaticamente vincolante: il medico competente ne valuta la fondatezza, cioè la correlazione tra il problema lamentato e i rischi lavorativi cui il lavoratore è effettivamente esposto. Se ritiene la richiesta giustificata, procede con la visita; in caso contrario, può motivatamente non darvi seguito. Questo filtro evita un uso improprio dello strumento, salvaguardandone al contempo la funzione protettiva.
Quando la visita viene effettuata, il medico competente esprime un giudizio di idoneità con le stesse modalità delle altre visite e può aggiornare il protocollo sanitario o segnalare al datore di lavoro la necessità di rivedere la valutazione dei rischi. Anche questa visita, come le altre della sorveglianza sanitaria, è gratuita per il lavoratore e a carico del datore di lavoro.
Riferimenti normativi
- Art. 41, c. 2, lett. c) D.Lgs. 81/08
Sinonimi
visita a richiesta, visita medica volontaria del lavoratore
Link correlati
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- Giudizio di idoneità(glossario)
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- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
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Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.