Cos’è la visita su richiesta
Tra le tipologie di visita medica elencate dall’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/08, la lett. c) prevede la visita su richiesta del lavoratore. A differenza delle visite preventive e periodiche programmate dal protocollo sanitario, questa è attivata dall’iniziativa del lavoratore quando avverte un possibile collegamento tra il proprio stato di salute e l’attività svolta. Il medico competente la effettua se la ritiene correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa della mansione.
Quando e come si attiva
Il lavoratore presenta la richiesta al datore di lavoro o direttamente al medico competente. Il medico valuta la pertinenza: la correlazione con i rischi della mansione è la condizione che giustifica la visita. Se ritenuta fondata, la visita si svolge come gli altri accertamenti di sorveglianza e si conclude con un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può confermare l’idoneità, introdurre limitazioni o prescrizioni, o dichiarare l’inidoneità temporanea o permanente.
| Tipologia di visita (art. 41, c. 2) | Quando |
|---|---|
| Preventiva (lett. a, e-bis) | Prima dell’adibizione alla mansione |
| Periodica (lett. b) | Secondo la cadenza del protocollo sanitario |
| Su richiesta del lavoratore (lett. c) | Su iniziativa del lavoratore, se correlata ai rischi |
| Per cambio mansione (lett. d) | In occasione del cambio della mansione |
| Alla cessazione (lett. e) | Ove prevista da norme specifiche |
Gestione e tutele
La visita su richiesta non comporta oneri economici per il lavoratore. Anche da questa visita può scaturire la necessità di aggiornare il protocollo sanitario o di segnalare al datore di lavoro elementi utili alla revisione del DVR, sempre nel rispetto della riservatezza sanitaria. Se il lavoratore o il datore di lavoro contestano il giudizio di idoneità, possono presentare ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni (art. 41, comma 9).
Domande frequenti
Cos’è la visita medica su richiesta?
È la visita prevista dall’art. 41, comma 2, lett. c), che il lavoratore può chiedere e che il medico competente effettua se la ritiene correlata ai rischi professionali o alle proprie condizioni di salute legate alla mansione.
Il medico è sempre obbligato a effettuarla?
No: la visita si svolge solo se il medico competente ritiene la richiesta correlata ai rischi della mansione o a condizioni di salute connesse all’attività; la valutazione di pertinenza spetta al medico.
La visita su richiesta ha un costo per il lavoratore?
No. Come le altre visite di sorveglianza sanitaria, è gratuita per il lavoratore e gli oneri restano a carico del datore di lavoro.
Cosa rilascia il medico al termine della visita?
Un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può confermare l’idoneità, introdurre limitazioni o prescrizioni, o dichiarare l’inidoneità temporanea o permanente.
Si può contestare l’esito della visita?
Sì: avverso il giudizio di idoneità è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 41, comma 9).
Riferimenti normativi
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
- Art. 25 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
visita richiesta lavoratore, visita art. 41 lett. c, consulto medico competente
Link correlati
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- Sorveglianza sanitaria(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
- Medicina del lavoro(servizio)
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- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
- Termine
Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
- Termine
Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.