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Guida

Come gestire un appalto secondo l'art. 26

Il committente che affida lavori, servizi o forniture deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, scambiare le informazioni sui rischi, cooperare e coordinare le misure ed elaborare il DUVRI per i rischi da interferenza. Definisci accessi e regole, controlla l'esecuzione e valuta l'esito.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

La gestione dell'appalto secondo l'art. 26 richiede verifiche prima dell'ingresso, coordinamento durante i lavori e controllo delle interferenze. Il committente (datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva) deve dimostrare cooperazione, coordinamento e verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa.

I quattro obblighi del committente

L'art. 26 ruota attorno a quattro adempimenti tra loro collegati:

| Obbligo | Cosa significa |

| --- | --- |

| Verifica idoneità tecnico-professionale | Acquisire certificato CCIAA e autocertificazione del possesso dei requisiti |

| Informazione sui rischi | Fornire dettagli sui rischi specifici dell'ambiente e sulle misure di emergenza |

| Cooperazione e coordinamento | Attuare misure comuni e coordinare gli interventi di protezione |

| Elaborazione del DUVRI | Redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza |

Il DUVRI non è richiesto per la mera fornitura di materiali o per servizi di natura intellettuale, né per lavori di durata inferiore a determinati limiti senza rischi particolari indicati dalla norma; resta però l'obbligo di cooperazione e informazione.

Idoneità tecnico-professionale: cosa chiedere

La verifica non è formale: il committente deve valutare che l'impresa abbia capacità coerenti con i lavori e i rischi. Tipicamente si acquisiscono visura camerale, DURC, documento di valutazione dei rischi dell'appaltatore, attestati di formazione, idoneità sanitarie e dichiarazione dell'organico. Per i cantieri edili la verifica segue invece l'Allegato XVII del Titolo IV. Valuta il contenuto dei documenti, non la loro semplice presenza.

Responsabilità solidale e costi della sicurezza

Committente e appaltatore (e subappaltatori) sono obbligati in solido per i danni da infortunio non indennizzati dall'INAIL subiti dal lavoratore, salvo i rischi propri dell'attività dell'appaltatore. I costi della sicurezza da interferenza vanno indicati nel contratto e non sono soggetti a ribasso d'asta. Durante l'esecuzione il committente effettua sopralluoghi proporzionati al rischio e sospende le attività in caso di pericolo grave.

Passi operativi

  1. 1. Definisci oggetto e luoghi

    Descrivi attività, aree interessate, durata, orari e possibili interferenze. Chiarisci se l'attività rientra nel campo dell'art. 26.

  2. 2. Verifica idoneità tecnico-professionale

    Richiedi documenti coerenti con lavori e rischi: iscrizione, DURC, formazione, attrezzature e procedure. Valuta contenuto, non solo presenza dei file.

  3. 3. Scambia informazioni sui rischi

    Comunica rischi specifici dei luoghi e ricevi rischi introdotti dall'appaltatore. Coinvolgi referenti operativi, non solo ufficio acquisti.

  4. 4. Coordina misure e accessi

    Definisci permessi, orari, aree interdette, emergenze, DPI e regole di circolazione. Formalizza referenti e modalità di comunicazione.

  5. 5. Controlla l'esecuzione

    Effettua sopralluoghi proporzionati al rischio e registra non conformità. Sospendi lavori se emergono pericoli gravi o attività non autorizzate.

  6. 6. Chiudi e valuta

    Raccogli report finale, incidenti, near miss e performance. Usa l'esito per qualificare fornitori futuri.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il DUVRI?

Quando il committente affida lavori, servizi o forniture eseguiti all'interno della propria azienda con rischi da interferenza. È escluso per le mere forniture senza installazione, i servizi intellettuali e i lavori di brevissima durata privi di rischi specifici indicati dalla norma.

L'art. 26 si applica anche ai cantieri edili?

No: ai cantieri temporanei o mobili si applica il Titolo IV (PSC, POS, coordinatori); l'art. 26 e il DUVRI riguardano gli appalti "interni" non rientranti in quel regime.

Cosa rischia chi non verifica l'idoneità dell'appaltatore?

Sanzioni penali a carico del committente e l'estensione della responsabilità solidale per gli infortuni; in giudizio l'omessa verifica indebolisce gravemente la posizione del committente.

I costi della sicurezza si possono ribassare?

No: i costi delle misure per eliminare i rischi da interferenza vanno indicati nel contratto e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Chi redige il DUVRI?

Il DUVRI è elaborato dal committente (datore di lavoro), che lo allega al contratto di appalto; le imprese coinvolte cooperano fornendo le informazioni sui propri rischi.

Riferimenti normativi

  • Art. 26 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XVII D.Lgs. 81/08

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