La gestione dell'appalto secondo l'art. 26 richiede verifiche prima dell'ingresso, coordinamento durante i lavori e controllo delle interferenze. Il committente (datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva) deve dimostrare cooperazione, coordinamento e verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa.
I quattro obblighi del committente
L'art. 26 ruota attorno a quattro adempimenti tra loro collegati:
| Obbligo | Cosa significa |
| --- | --- |
| Verifica idoneità tecnico-professionale | Acquisire certificato CCIAA e autocertificazione del possesso dei requisiti |
| Informazione sui rischi | Fornire dettagli sui rischi specifici dell'ambiente e sulle misure di emergenza |
| Cooperazione e coordinamento | Attuare misure comuni e coordinare gli interventi di protezione |
| Elaborazione del DUVRI | Redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza |
Il DUVRI non è richiesto per la mera fornitura di materiali o per servizi di natura intellettuale, né per lavori di durata inferiore a determinati limiti senza rischi particolari indicati dalla norma; resta però l'obbligo di cooperazione e informazione.
Idoneità tecnico-professionale: cosa chiedere
La verifica non è formale: il committente deve valutare che l'impresa abbia capacità coerenti con i lavori e i rischi. Tipicamente si acquisiscono visura camerale, DURC, documento di valutazione dei rischi dell'appaltatore, attestati di formazione, idoneità sanitarie e dichiarazione dell'organico. Per i cantieri edili la verifica segue invece l'Allegato XVII del Titolo IV. Valuta il contenuto dei documenti, non la loro semplice presenza.
Responsabilità solidale e costi della sicurezza
Committente e appaltatore (e subappaltatori) sono obbligati in solido per i danni da infortunio non indennizzati dall'INAIL subiti dal lavoratore, salvo i rischi propri dell'attività dell'appaltatore. I costi della sicurezza da interferenza vanno indicati nel contratto e non sono soggetti a ribasso d'asta. Durante l'esecuzione il committente effettua sopralluoghi proporzionati al rischio e sospende le attività in caso di pericolo grave.
Passi operativi
1. Definisci oggetto e luoghi
Descrivi attività, aree interessate, durata, orari e possibili interferenze. Chiarisci se l'attività rientra nel campo dell'art. 26.
2. Verifica idoneità tecnico-professionale
Richiedi documenti coerenti con lavori e rischi: iscrizione, DURC, formazione, attrezzature e procedure. Valuta contenuto, non solo presenza dei file.
3. Scambia informazioni sui rischi
Comunica rischi specifici dei luoghi e ricevi rischi introdotti dall'appaltatore. Coinvolgi referenti operativi, non solo ufficio acquisti.
4. Coordina misure e accessi
Definisci permessi, orari, aree interdette, emergenze, DPI e regole di circolazione. Formalizza referenti e modalità di comunicazione.
5. Controlla l'esecuzione
Effettua sopralluoghi proporzionati al rischio e registra non conformità. Sospendi lavori se emergono pericoli gravi o attività non autorizzate.
6. Chiudi e valuta
Raccogli report finale, incidenti, near miss e performance. Usa l'esito per qualificare fornitori futuri.
Domande frequenti
Quando è obbligatorio il DUVRI?
Quando il committente affida lavori, servizi o forniture eseguiti all'interno della propria azienda con rischi da interferenza. È escluso per le mere forniture senza installazione, i servizi intellettuali e i lavori di brevissima durata privi di rischi specifici indicati dalla norma.
L'art. 26 si applica anche ai cantieri edili?
No: ai cantieri temporanei o mobili si applica il Titolo IV (PSC, POS, coordinatori); l'art. 26 e il DUVRI riguardano gli appalti "interni" non rientranti in quel regime.
Cosa rischia chi non verifica l'idoneità dell'appaltatore?
Sanzioni penali a carico del committente e l'estensione della responsabilità solidale per gli infortuni; in giudizio l'omessa verifica indebolisce gravemente la posizione del committente.
I costi della sicurezza si possono ribassare?
No: i costi delle misure per eliminare i rischi da interferenza vanno indicati nel contratto e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Chi redige il DUVRI?
Il DUVRI è elaborato dal committente (datore di lavoro), che lo allega al contratto di appalto; le imprese coinvolte cooperano fornendo le informazioni sui propri rischi.
Riferimenti normativi
- Art. 26 D.Lgs. 81/08
- Allegato XVII D.Lgs. 81/08
Link correlati
- Glossario: appalto(glossario)
- Approfondimento: idoneità tecnico-professionale(glossario)
- Guida: redigere il DUVRI(guida)
- DUVRI editor(tool)
- Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)(normativa)
Continua a leggere
- Guida
Gestione sicurezza nei contratti di appalto
L’art. 26 D.Lgs. 81/08 impone al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, informarlo sui rischi di sito, cooperare e coordinarsi redigendo il DUVRI con i costi della sicurezza non ribassabili. Negli appalti edili si applica invece il Titolo IV (PSC, POS, coordinatori).
- Guida
Come redigere un DUVRI efficace
Il DUVRI valuta i soli rischi da interferenza tra committente e imprese appaltatrici, non i rischi propri di ciascuna attività. Delimita il contratto, mappa le interferenze di spazi e tempi, definisci misure condivise, stima i costi della sicurezza non ribassabili, fai firmare le imprese e aggiorna durante i lavori.
- Termine
DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
- Termine
DURC — Documento Unico di Regolarità Contributiva
Il DURC è la certificazione telematica che attesta la regolarità di un’impresa nei versamenti dovuti a INPS, INAIL e Casse Edili. Ha validità di 120 giorni ed è requisito indispensabile per appalti pubblici, pagamenti della PA, incentivi e qualificazione delle imprese nei cantieri.