Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) non è la somma dei DVR delle imprese: serve a gestire i rischi da interferenza generati dalla compresenza di attività diverse negli stessi luoghi. È previsto dall'art. 26, comma 3, ed è elaborato dal committente. Deve essere specifico per contratto, luoghi e fasi operative.
Cosa è e cosa non è interferenza
Si ha interferenza quando attività di soggetti diversi si sovrappongono nello spazio e nel tempo creando rischi che nessuna delle imprese avrebbe da sola. Il DUVRI valuta solo questi rischi: i rischi propri dell'attività dell'appaltatore restano nel suo DVR.
| Situazione | Rischio da interferenza? |
| --- | --- |
| Manutentore che lavora mentre il reparto è in produzione | Sì |
| Più imprese che usano la stessa via di transito o lo stesso impianto | Sì |
| Pulizie notturne in locali vuoti, senza altre attività | No (assenza di compresenza) |
| Rischio elettrico proprio dell'attività dell'elettricista | No (rischio specifico) |
Stima dei costi della sicurezza
Il DUVRI deve individuare i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza (apprestamenti, segregazioni, procedure, DPI comuni, sfasamento temporale delle lavorazioni). Questi costi vanno indicati separatamente nel contratto di appalto e non sono soggetti a ribasso d'asta: documenta sempre il criterio e le quantità di stima per renderli verificabili.
Documento dinamico, non statico
Il DUVRI va illustrato alle imprese prima dell'avvio, fatto accettare per iscritto e portato a conoscenza dei preposti. È un documento dinamico: si aggiorna per varianti, ingresso di nuove imprese, modifiche di orario o layout. Conserva versioni e comunicazioni per dimostrare la cooperazione e il coordinamento richiesti dall'art. 26.
Passi operativi
1. Delimita il contratto
Indica attività appaltate, sedi, date, turni, imprese e referenti. Escludi chiaramente attività senza interferenze solo se motivato.
2. Mappa interferenze
Analizza sovrapposizioni di spazi, tempi, impianti, viabilità, rumore, polveri, energie e emergenze. Coinvolgi chi conosce il lavoro reale.
3. Definisci misure condivise
Stabilisci segregazioni, permessi, sequenze, comunicazioni, DPI comuni e procedure di emergenza. Assegna chi fa cosa.
4. Stima costi sicurezza
Individua costi da interferenza non soggetti a ribasso. Mantieni tracciabilità delle voci e del criterio di stima.
5. Condividi e firma
Illustra il DUVRI alle imprese e raccogli accettazione. Verifica che i preposti ne conoscano i contenuti operativi.
6. Aggiorna durante i lavori
Revisiona il documento per varianti, nuove imprese o modifiche di orario e layout. Conserva versioni e comunicazioni.
Domande frequenti
Il DUVRI sostituisce il DVR dell'appaltatore?
No: il DUVRI valuta solo i rischi da interferenza. Ogni impresa mantiene e usa il proprio DVR per i rischi della propria attività.
Quando il DUVRI non è obbligatorio?
Non è richiesto per le mere forniture senza posa in opera, per i servizi di natura intellettuale e per i lavori di durata molto breve privi dei rischi particolari elencati dalla norma; resta comunque l'obbligo di informazione e cooperazione.
Chi firma il DUVRI?
Il committente lo elabora e lo allega al contratto; le imprese appaltatrici lo accettano per presa visione, impegnandosi alle misure di coordinamento previste.
I costi della sicurezza nel DUVRI sono ribassabili?
No, i costi per la riduzione dei rischi da interferenza vanno indicati nel contratto e sono espressamente esclusi dal ribasso d'asta.
Ogni quanto si aggiorna il DUVRI?
Va aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni: nuove imprese, varianti, modifiche di orario o di layout che alterino le interferenze valutate.
Riferimenti normativi
- Art. 26, c. 3 D.Lgs. 81/08
- Art. 26, c. 5 D.Lgs. 81/08
Link correlati
- Glossario: DUVRI(glossario)
- Approfondimento: DUVRI e DVR a confronto(glossario)
- Guida: gestire un appalto (art. 26)(guida)
- DUVRI editor(tool)
- Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)(normativa)
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Gestione sicurezza nei contratti di appalto
L’art. 26 D.Lgs. 81/08 impone al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, informarlo sui rischi di sito, cooperare e coordinarsi redigendo il DUVRI con i costi della sicurezza non ribassabili. Negli appalti edili si applica invece il Titolo IV (PSC, POS, coordinatori).
- Guida
Come gestire un appalto secondo l'art. 26
Il committente che affida lavori, servizi o forniture deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, scambiare le informazioni sui rischi, cooperare e coordinare le misure ed elaborare il DUVRI per i rischi da interferenza. Definisci accessi e regole, controlla l'esecuzione e valuta l'esito.
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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DURC — Documento Unico di Regolarità Contributiva
Il DURC è la certificazione telematica che attesta la regolarità di un’impresa nei versamenti dovuti a INPS, INAIL e Casse Edili. Ha validità di 120 giorni ed è requisito indispensabile per appalti pubblici, pagamenti della PA, incentivi e qualificazione delle imprese nei cantieri.