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Guida · Emergenze

Piano di emergenza ed evacuazione: quando e come redigerlo (DM 2/9/2021)

Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) definisce le azioni da attuare in caso di incendio o altra emergenza per proteggere le persone e agevolare l'esodo. È disciplinato dal DM 2/9/2021, che dal 2022 stabilisce quando è obbligatorio e quali contenuti minimi deve avere.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Quando è obbligatorio il piano

Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è il documento che pianifica le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza per tutelare l'incolumità delle persone e agevolare l'esodo. Il riferimento è il DM 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, attuativo dell'art. 46 del D.Lgs. 81/08. Il piano è obbligatorio nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone e nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011). Negli altri casi devono comunque essere adottate le misure organizzative per la gestione dell'emergenza.

Contenuti minimi (DM 2/9/2021)

Il piano, redatto sulla base della valutazione del rischio incendio, contiene tra l'altro:

ContenutoDescrizione
Azioni in caso di emergenzaComportamenti dei lavoratori e degli addetti alla rilevazione dell'evento
Procedura di esodo ed evacuazioneModalità di allarme, percorsi e uscite, punto di raccolta
Allertamento dei soccorsiModalità di chiamata dei servizi pubblici (115, 118) e informazioni da fornire
Identificazione degli addettiRuoli e compiti della squadra di emergenza
Misure per persone con esigenze specialiAssistenza a disabili, visitatori, lavoratori isolati
PlanimetrieLayout con vie di esodo, uscite, presidi antincendio e punto di raccolta

Informazione, prove ed aggiornamento

Il piano va portato a conoscenza dei lavoratori e dei terzi presenti, integrato dalle planimetrie esposte e dalle istruzioni di sicurezza. Le prove di evacuazione vanno effettuate con periodicità (di norma almeno annuale) per verificare l'efficacia del piano e la prontezza della squadra. Il piano si aggiorna quando cambiano l'attività, il layout, il numero o la tipologia degli occupanti, o a seguito delle criticità emerse nelle prove. La gestione dell'emergenza si coordina con la designazione e la formazione degli addetti antincendio e primo soccorso.

Passi operativi

  1. Verifica l’obbligo e parti dalla valutazione del rischio

    Accerta se ricorrono le soglie del DM 2/9/2021 (almeno 10 lavoratori, oltre 50 persone per il pubblico, attività soggette ai VVF) e basa il piano sulla valutazione del rischio incendio già contenuta nel DVR.

  2. Definisci le procedure di emergenza ed esodo

    Descrivi le azioni in caso di emergenza, le modalità di allarme, i percorsi e le uscite di emergenza, il punto di raccolta esterno e le procedure di evacuazione, distinguendo i diversi scenari (incendio, terremoto, blackout, ecc.).

  3. Assegna ruoli e compiti della squadra di emergenza

    Identifica gli addetti antincendio e di primo soccorso designati, i loro compiti, le sostituzioni e il coordinatore dell’emergenza, garantendone la presenza durante tutto l’orario di lavoro.

  4. Pianifica l’allertamento dei soccorsi e i casi speciali

    Definisci come chiamare i soccorsi pubblici (115, 118) e quali informazioni fornire, e prevedi misure per l’assistenza a persone con disabilità, visitatori e lavoratori isolati.

  5. Predisponi planimetrie e informa i presenti

    Allega ed esponi le planimetrie con vie di esodo, uscite, presidi antincendio e punto di raccolta; informa e forma lavoratori e terzi presenti sul contenuto del piano.

  6. Esegui le prove di evacuazione e aggiorna

    Effettua prove di evacuazione periodiche (di norma almeno annuali), registra le criticità rilevate e aggiorna il piano a ogni modifica dell’attività, del layout o della popolazione presente.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il piano di emergenza ed evacuazione?

Nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico con oltre 50 presenze contemporanee e nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DM 2/9/2021, DPR 151/2011).

Quale norma disciplina oggi il piano di emergenza?

Il DM 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, attuativo dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08, che definisce contenuti minimi, gestione dell’emergenza, informazione e formazione degli addetti.

Cosa deve contenere il piano?

Azioni in caso di emergenza, procedure di esodo ed evacuazione, modalità di allertamento dei soccorsi, ruoli della squadra di emergenza, misure per persone con esigenze speciali e planimetrie con vie di esodo e punto di raccolta.

Ogni quanto si fanno le prove di evacuazione?

Con periodicità adeguata, di norma almeno una volta all’anno, per verificare l’efficacia del piano e la prontezza della squadra; le criticità emerse vanno usate per aggiornare il piano.

Chi non supera le soglie deve fare qualcosa?

Sì: anche dove il piano scritto non è obbligatorio, il datore di lavoro deve comunque adottare le misure organizzative e gestionali per la gestione dell’emergenza e l’evacuazione previste dall’art. 43.

Il piano di emergenza è collegato al rischio incendio?

Sì: si redige sulla base della valutazione del rischio incendio (DM 3/9/2021) e si coordina con la designazione e la formazione degli addetti antincendio e di primo soccorso.

Riferimenti normativi

  • DM 2/9/2021
  • Art. 43 D.Lgs. 81/08
  • Art. 46 D.Lgs. 81/08
  • DPR 151/2011

Sinonimi

Piano di emergenza, Piano di evacuazione, PEE, Piano emergenza ed evacuazione, Prove di evacuazione

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