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Quando è obbligatorio il DUVRI?

Ultimo aggiornamento: · Revisione: Staff editoriale 123Sicurezza (Redazione normativa)

Ambito di applicazione (art. 26 D.Lgs. 81/08)

Il committente (datore di lavoro che affida i lavori) deve redigere il DUVRI quando:

  • affida attività in appalto, opera o somministrazione;
  • i lavori si svolgono all’interno della propria azienda o nell’ambito del proprio ciclo produttivo;
  • vi sono rischi da interferenze tra le attività del committente e dell’appaltatore.

Esonero (art. 26 c. 3-bis)

Il DUVRI non è obbligatorio se:

  • durata dei servizi/forniture < 5 uomini-giorno (40 ore complessive);
  • assenza di rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all’Allegato XI.

In tal caso si nomina comunque un referente per i rischi di interferenza.

Cantieri temporanei e mobili

Per i cantieri ex Titolo IV si applicano PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e POS (Piano Operativo di Sicurezza) — non il DUVRI.

Sanzioni

Mancato DUVRI: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda 1.474,21 – 6.388,23 € (art. 55).