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Quali mansioni sono vietate alle lavoratrici in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto?

Ultimo aggiornamento: · Revisione: Staff editoriale 123Sicurezza (Redazione normativa)

Mansioni vietate (Allegato A D.Lgs. 151/2001)

  • Trasporto, traino o sollevamento di pesi.
  • Lavori a bordo di navi, aeromobili, treni in movimento.
  • Lavori con esposizione a piombo, mercurio, monossido di carbonio.
  • Lavori ad alte temperature (es. fonderie, forni).
  • Lavori in immersione o in camera iperbarica.
  • Esposizione a radiazioni ionizzanti oltre il limite di dose.

Mansioni soggette a valutazione specifica (Allegato B + C)

  • Movimentazione manuale dei carichi.
  • Stazione eretta prolungata.
  • Esposizione a vibrazioni, rumore > 80 dB(A), agenti biologici, chimici (gruppo 2-4).
  • Lavoro notturno: divieto dalle 24:00 alle 06:00 dall'accertata gravidanza fino al compimento di 1 anno del bambino.

Procedura

  1. Comunicazione della gravidanza al datore di lavoro.
  2. Aggiornamento del DVR per la mansione specifica.
  3. Cambio mansione se possibile, comunicato anche all'INL.
  4. Se non possibile, astensione anticipata dal lavoro autorizzata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Tutela retributiva

Durante l'astensione anticipata e l'interdizione post partum la lavoratrice percepisce l'indennità INPS pari all'80% della retribuzione (spesso integrata al 100% dal CCNL).