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Con quale frequenza vanno fatte le visite mediche periodiche?

Ultimo aggiornamento: · Revisione: Staff editoriale 123Sicurezza (Redazione normativa)

Regola generale (art. 41 c. 2 lett. b D.Lgs. 81/08)

La visita medica periodica è di norma annuale. Il medico competente può variare la cadenza in base al rischio specifico e ai risultati della sorveglianza sanitaria, motivando in cartella sanitaria.

Cadenze tipiche per fattore di rischio

Fattore di rischioPeriodicità ordinariaRiferimento
Cancerogeni / mutageniSemestraleTitolo IX Capo II
AmiantoAnnuale (con esami specifici)art. 259
Agenti chimici pericolosi (non irrilevanti)AnnualeTitolo IX Capo I
Agenti biologici gruppo 2-3-4AnnualeTitolo X
Rumore ≥ 85 dB(A)Annualeart. 196
Vibrazioni > valore d'azioneAnnuale o biennaleTitolo VIII Capo III
Movimentazione manuale carichiAnnuale (modulabile)Titolo VI
VDT — lavoratore < 50 anni, idoneo senza prescrizioniQuinquennaleart. 176 c. 3
VDT — lavoratore ≥ 50 anni o con prescrizioniBiennaleart. 176 c. 3
Lavoro notturnoBiennaleD.Lgs. 66/2003 art. 14
MinoriAnnuale (al massimo)D.Lgs. 345/1999

Visite NON periodiche (sempre obbligatorie quando ricorre il caso)

  • Preventiva — prima dell'adibizione alla mansione;
  • Cambio mansione — quando muta il rischio;
  • Rientro al lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi;
  • Su richiesta del lavoratore, se motivata da rischi lavorativi;
  • Cessazione del rapporto per chi è stato esposto ad agenti cancerogeni/mutageni, amianto, silice o radon.

Modifica della periodicità

Il medico competente può aumentare la frequenza rispetto a quella tabellare in presenza di esposizioni elevate, soggetti ipersuscettibili o esiti anomali. La motivazione va riportata nel protocollo sanitario che integra il DVR.